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Ordinanza

Ordinanza n. 1331/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’esclusione alla procedura di stabilizzazione per dirigenti medici Inail.

Giustizia amministrativa202601192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le domande sottoposte al ricorrente fossero pertinenti alla qualifica rivestita. La differente professionalità dichiarata, consistente nell'essere medico fisiatra e non medico legale, non è stata ritenuta decisiva, in considerazione delle ordinarie competenze proprie della dirigenza dell'INAIL. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di stabilizzazione per dirigenti medici dell'INAIL

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura di stabilizzazione per dirigenti medici dell'INAIL, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'atto. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la pertinenza delle domande sottoposte nella procedura rispetto alla qualifica rivestita dal candidato, il quale vantava la professionalità di medico fisiatra anziché di medico legale. Il ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità dell'esclusione assumendo la non pertinenza delle domande o la loro non adeguatezza rispetto alla propria professionalità.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il giudice ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'esclusione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un'esclusione da una procedura selettiva per dirigenti medici, le domande possono ritenersi pertinenti quando riguardano le ordinarie competenze proprie della dirigenza dell'ente, anche se il candidato possiede una diversa specializzazione medica rispetto a quella concretamente considerata dall'amministrazione.
  • La diversa professionalità specialistica del candidato non determina, di per sé, l'illegittimità delle domande selettive se queste risultano riferibili alle competenze generali connesse alla qualifica dirigenziale oggetto della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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