Cassazione Penale, Sentenza n. 20058/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, la sostituzione della pena di reclusione di un anno (che in sede di appello era stata sostituita con la libertà controllata) con il lavoro di pubblica utilità, ritenuto più favorevole. Il Tribunale di Livorno ha rigettato l'istanza sostenendo che una pena detentiva già sostituita da una sanzione sostitutiva (libertà controllata) non può essere ulteriormente sostituita con un'altra pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Livorno e rinviato il procedimento al medesimo Tribunale per nuovo esame. La Corte ha censurato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione, affermando che l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 ha funzione 'recuperatoria' e non ostacola la possibilità, in fase esecutiva, di chiedere l'accesso alle nuove pene sostitutive (come il lavoro di pubblica utilità) anche quando la pena detentiva sia già stata trasformata in una sostituzione anteriore, fermo restando l'apprezzamento discrezionale del giudice dell'esecuzione secondo i criteri del novellato art. 58 l.n. 689/1981. La Corte ha inoltre precisato l'interpretazione della locuzione "già applicate" del comma secondo dell'art. 95 e richiamato la necessità di armonizzare i commi 1 e 2 della disposizione.
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. n. 150/2022
«Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva»
La Corte interpreta l'art. 95 come norma a funzione 'recuperatoria', che consente di rimettere in termini istanze su misure sanzionatorie e permette, in fase esecutiva, l'accesso alle nuove pene sostitutive quando tale sostituzione sarebbe stata proponibile in sede di merito. La locuzione "già applicate" va letta in modo da armonizzare il comma 2 con il comma 1, riservando l'ultrattività delle discipline previgenti ai casi di sentenze irrevocabili anteriori al 30/12/2022, ma senza impedire la richiesta di conversione in sede esecutiva.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Riferimento al principio di favore del reo e alla funzione generale del diritto penale; la Corte lo richiama per sottolineare che le disposizioni transitorie devono essere interpretate in modo da non privare il condannato di misure più favorevoli introdotte dalla riforma.
art. 58 l.n. 689/1981 (novellato)
Richiamato come criterio di discrezionalità del giudice nell'applicare le sanzioni sostitutive; la conversione in altra pena sostitutiva è soggetta alla valutazione del giudice dell'esecuzione secondo i parametri previsti da questa norma.
Cass. Sez. 1, n. 33840 del 29/05/2024 (Latino)
Giurisprudenza richiamata per confermare la funzione 'recuperatoria' dell'art. 95 e l'orientamento per cui la disposizione consente di rimettere in termini istanze su aspetti sanzionatori altrimenti precluse.
Cass. Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024 (Corrotto)
Precedente richiamato per l'affermazione che, nei giudizi pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma, il giudice dell'esecuzione può intervenire in funzione recuperatoria entro il termine di trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza.
Massime di principio
- L'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 ha funzione 'recuperatoria': consente al condannato di chiedere l'applicazione delle nuove pene sostitutive in fase esecutiva quando tale richiesta sarebbe stata proponibile in sede di merito se la riforma fosse intervenuta prima.
- La circostanza che una pena detentiva sia già stata sostituita con altra misura sostitutiva (es. libertà controllata) non impedisce in astratto la richiesta di ulteriore conversione in una pena sostitutiva più favorevole (es. lavoro di pubblica utilità); il giudice dell'esecuzione deve valutare la richiesta nei limiti della propria discrezionalità e secondo i criteri dell'art. 58 l.n. 689/1981.
- La locuzione 'già applicate' del comma secondo dell'art. 95 va interpretata in modo coerente con il comma primo: l'ultrattività delle discipline previgenti riguarda i casi in cui la sentenza è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma (30/12/2022), ma ciò non esclude la funzione recuperatoria della norma per procedimenti pendenti.
- Il principio del 'favor rei' e le finalità rieducative e di reinserimento sociale delle pene sostitutive favoriscono l'accesso, ove possibile, a misure meno afflittive come il lavoro di pubblica utilità.
- Nei casi di sentenze che diventano irrevocabili dopo l'esame in Cassazione, la richiesta al giudice dell'esecuzione deve essere proposta tempestivamente (si segnala il termine di trenta giorni dall'irrevocabilità negli orientamenti giurisprudenziali), per permettere l'intervento 'recuperatorio' del giudice.
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