Sentenza n. 5848/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta ter) n. 4634 del 4 marzo 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del GSE di approvazione della proposta di progetto e programma di misura per l'accesso ai certificati bianchi relativi alla sostituzione di punti luce con apparecchi LED e all'installazione di un sistema di telecontrollo
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego del GSE relativo alla PPPM presentata per ottenere certificati bianchi ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012 e del d.m. 11 gennaio 2017. L'intervento riguardava la sostituzione di 1.726 punti luce dell'illuminazione pubblica di undici Comuni. In primo grado sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012, dell'art. 16 del d.m. 11 gennaio 2017 e delle Linee guida AEEG, nonché difetto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento, difetto di motivazione e violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990. Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo irrilevante che l'impianto non fosse ancora entrato a regime, essendo sufficiente che avesse già prodotto risparmi prima della presentazione della PPPM. In appello la società ha dedotto error in procedendo e in iudicando, violazione dell'art. 112 c.p.c., nuovamente la violazione della disciplina sui certificati bianchi e delle Linee guida, nonché ha riproposto gli ulteriori motivi di primo grado ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. L'appellante ha sostenuto che l'intervento fosse ancora in corso di realizzazione e non attivato al 28 settembre 2017, richiamando il SAL e il certificato di ultimazione parziale dei lavori e sostenendo che la data di collaudo o, in mancanza, l'ultima data risultante dai SAL dovesse individuare la conclusione e l'attivazione del progetto. Ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, ai fini dell'accesso ai certificati bianchi, la condizione di progetto ancora da realizzare o in corso di realizzazione non coincida con la mera mancata ultimazione formale o con l'assenza del collaudo, ma richieda che l'intervento non abbia ancora iniziato a generare risparmi energetici alla data di presentazione della PPPM. La data di prima attivazione è quella in cui almeno uno dei clienti partecipanti inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche non misurabili; il collaudo costituisce solo un criterio esemplificativo e non dirimente. La società non ha fornito prove incontrovertibili dell'assenza di risparmi anteriori al 28 settembre 2017, nonostante la richiesta istruttoria del GSE. Il richiamo all'assenza del collaudo e del certificato di fine lavori non è stato ritenuto sufficiente, potendo la prima attivazione essere desunta anche da altri elementi, quali la rilevazione dei consumi delle lampade sostituite e la trasmissione dei relativi dati. Il diniego è stato quindi considerato legittimo, anche perché il GSE non ha potuto verificare con certezza la posteriorità della prima attivazione rispetto alla presentazione della PPPM. Il giudice ha ricondotto la decisione al principio di autoresponsabilità dell'operatore nella materia incentivante e alla natura vincolata del potere conseguente all'insussistenza originaria dei presupposti per il beneficio. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, essendo il diniego fondato su una motivazione idonea a sorreggerlo autonomamente. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.
La disposizione esclude dagli incentivi i progetti che, alla data rilevante, abbiano già iniziato a generare risparmi energetici; non è sufficiente che l'intervento non sia formalmente completato o collaudato.
art. 16, comma 1, d.m. 11 gennaio 2017
È richiamato quale base normativa della PPPM e dell'accesso al sistema dei certificati bianchi, senza una distinta interpretazione ulteriore.
art. 1.1 dell'Allegato A alle Linee guida AEEG di cui alla deliberazione EEN 9/11 del 27 ottobre 2011
la data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili
La prima attivazione coincide con il primo beneficio in termini di risparmio energetico, anche non misurabile; il collaudo, l'entrata in esercizio commerciale o l'installazione della prima unità sono esempi non esaustivi e non criteri necessariamente dirimenti.
artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Le censure relative a motivazione, partecipazione e preavviso di rigetto sono state riproposte ma assorbite, poiché l'infondatezza della censura principale e il carattere plurimotivato del provvedimento escludevano qualsiasi utilità concreta dal loro esame.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado non impone l'esame quando la domanda di annullamento è comunque destinata al rigetto per l'infondatezza della censura principale e autonoma.
art. 67 d.lgs. n. 104/2010
È richiamato per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, senza che il giudice disponga l'incombente.
Massime di principio
- Nel sistema dei certificati bianchi, la condizione del progetto ancora da realizzare o in corso di realizzazione richiede che, alla data di presentazione della proposta di progetto e programma di misura, l'intervento non abbia ancora iniziato a generare risparmi energetici; la mera mancata ultimazione formale, l'assenza del collaudo o la prosecuzione dei lavori non sono di per sé sufficienti a integrare tale condizione.
- La data di prima attivazione di un progetto di efficientamento energetico coincide con la prima data in cui almeno uno dei clienti partecipanti inizia a beneficiare dei risparmi energetici, anche se non ancora misurabili. Il collaudo costituisce soltanto uno degli elementi esemplificativi utilizzabili per individuarla e non un criterio esclusivo o dirimente.
- Nelle procedure per l'accesso a incentivi pubblici, il proponente è gravato, in applicazione del principio di autoresponsabilità, dell'onere di fornire prove incontrovertibili dell'esistenza dei presupposti per il beneficio, inclusa l'assenza di risparmi energetici anteriori alla presentazione della PPPM.
- È legittimo il diniego dell'incentivo quando l'amministrazione non possa verificare con certezza che la prima attivazione dell'intervento sia successiva alla presentazione della PPPM; in tale ipotesi viene meno ab origine il presupposto per il rilascio del beneficio e il potere amministrativo ha natura vincolata.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, l'accertata infondatezza di una motivazione autonomamente idonea a sorreggere il diniego rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, quando il loro eventuale accoglimento non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →