Cassazione Civile, Sentenza n. 34648/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella esattoriale per mancato riconoscimento di un credito IRPEF relativo a ritenute subite nel 2007 da una società di cui la contribuente era socia. La contribuente e la società avevano presentato dichiarazioni integrative nel ottobre 2009 per riportare il credito, ma l'Agenzia contestò la tardività della rettifica rispetto al termine decadenziale del 30/09/2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della contribuente. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'orientamento di legittimità secondo cui, pur esistendo termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, il contribuente può comunque opporsi, in sede contenziosa, alla pretesa tributaria dell'Amministrazione quando questa non abbia contestato sostanzialmente l'esistenza del credito; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
La Corte interpreta che la dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione è soggetta ai termini di cui all'art. 43 del DPR n. 600/1973 (comma 8), mentre la dichiarazione integrativa intesa ad emendare errori o omissioni a favore del contribuente incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo (comma 8-bis); tuttavia il contribuente può comunque opporsi in sede contenziosa alla pretesa dell'Amministrazione anche se non ha presentato tempestivamente l'integrativa.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
Richiamato come termine rilevante per la presentazione della dichiarazione integrativa quando essa è diretta a evitare pregiudizio per la P.A.; funge da termine operativamente rilevante a fronte dell'art. 2 comma 8 del DPR 322/1998.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato citata in relazione all'ammissione di parte soccombente rappresentata dallo Stato; è stata ritenuta non applicabile nel caso di specie (pertanto non ha inciso sulle spese di giudizio).
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa ha termini diversi a seconda che corregga omissioni a danno della P.A. o a vantaggio del contribuente: per evitare danno alla P.A. si applicano i termini dell'art. 43 DPR 600/1973, mentre per emendare errori/omissioni a favore del contribuente rileva il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo (art. 2, comma 8-bis DPR 322/1998).
- Anche se la dichiarazione integrativa è tardiva rispetto ai termini formali, il contribuente può comunque, in sede contenziosa, opporsi alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria e far valere il credito sostanziale, specie quando l'Amministrazione non contesti il merito del credito ma solo la sua tempestività.
- È importante documentare e provare il credito sostanziale (es. ritenute effettivamente subite) perché la possibilità di resistire alla cartella si fonda sul mancato contrasto da parte dell'Amministrazione circa l'esistenza del credito.
- La giurisprudenza di legittimità su questi temi è dinamica: decisioni successive possono cambiare l'esito di ricorsi; quando l'orientamento della Corte si consolida dopo il ricorso, le spese possono essere compensate.
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