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Sentenza

Sentenza n. 1187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1910/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202403489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto integrato al Consorzio Stabile Artemide e contro l'atto di efficacia dell'aggiudicazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi: la carenza della qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori e l'assenza dell'archeologo nel gruppo di progettazione; il difetto dei requisiti tecnico-professionali dei progettisti, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, i servizi di punta e la dotazione media di personale; l'irregolarità fiscale dell'impresa esecutrice, delle imprese coinvolte nel prestito o nell'acquisizione della qualificazione SOA e dei progettisti, con particolare riferimento alla Hypro e all'ingegnere indicato; l'omessa o insufficiente verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante. È stata inoltre richiesta istruttoria per accertare, con riguardo ai debiti fiscali ritenuti non definitivi, le date di presentazione e di accoglimento delle istanze di rateizzazione. L'aggiudicatario ha eccepito il difetto di interesse quanto alle censure sui progettisti, assumendone la sostituibilità, e quanto alle censure sulla qualificazione e sui requisiti delle imprese ausiliarie, sostenendo di possedere in proprio la SOA per la categoria OS21.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente escluso che il mancato tempestivo deposito della sentenza appellata determinasse l'inammissibilità dell'appello, richiamando il principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 4 del 2025. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il primo e il quinto motivo, relativi ai requisiti morali di O.S.G. e S.I.F., poiché l'aggiudicatario possedeva in proprio la qualificazione SOA per la categoria OS21 e l'avvalimento permanente contestato era stato utilizzato ad abundantiam. Ha invece ritenuto infondata l'eccezione di difetto di interesse relativa alle censure sui progettisti: l'eventuale carenza dei requisiti del progettista indicato può incidere sull'ammissione dell'operatore economico e la sostituzione non è comunque illimitata, dovendo intervenire, di regola, entro l'aggiudicazione e senza modificare sostanzialmente l'offerta. Ha respinto il motivo relativo all'archeologo, rilevando che la figura era stata effettivamente inserita nel gruppo di lavoro mediante una dichiarazione irrevocabile di disponibilità e che le attività archeologiche erano distinte dalla progettazione in senso stretto; non era quindi dimostrata alcuna violazione della lex specialis relativa a subappalto o avvalimento. Ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo sui requisiti tecnico-professionali dei progettisti, perché l'appellante non aveva precisato se le contestazioni riguardassero l'elenco generale dei servizi o i servizi di punta e non aveva dimostrato, con conteggi specifici, l'incidenza delle contestazioni sul possesso dei requisiti. È stata inoltre ritenuta nuova e quindi inammissibile la censura sulla provenienza della certificazione relativa a uno dei servizi, perché dedotta per la prima volta in memoria. In via subordinata, il Collegio ha osservato che la disciplina consente di utilizzare studi di fattibilità, varianti e altri servizi tecnici ai fini della comprova, e che i servizi analoghi non devono essere identici. Quanto alle irregolarità fiscali, il Consiglio ha distinto tra violazioni definitivamente accertate, idonee a determinare l'esclusione automatica se superiori alla soglia di legge, e violazioni non definitivamente accertate, che richiedono una specifica e motivata valutazione della stazione appaltante sull'affidabilità dell'operatore. Considerata l'allegata rilevanza dell'esposizione debitoria della Hypro e del progettista, ha disposto istruttoria a carico di ACaMIR, mediante acquisizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle date di notifica delle cartelle, degli eventuali ricorsi e delle date di presentazione e accoglimento delle rateizzazioni. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 16 aprile 2026; spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 94 c.p.a.

    Il mancato deposito della sentenza impugnata nel termine previsto non comporta l'inammissibilità dell'appello e il giudice può acquisire e leggere la sentenza senza necessità di sanatoria o differimento della decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato in relazione al rito speciale degli appalti e ai termini processuali applicabili.

  • art. 225, comma 13, d.lgs. 36/2023

    l'art. 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara

    La disposizione è qualificata come norma di interpretazione autentica, retroattiva, e posta a fondamento dell'operatività generalizzata del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, secondo la lettura applicata dal Collegio anche alle procedure soggette al d.lgs. 50/2016.

  • art. 47, comma 2-bis, d.lgs. 50/2016

    Interpretato, alla luce dell'art. 225, comma 13, d.lgs. 36/2023, nel senso della possibilità per il consorzio stabile di dimostrare i requisiti mediante il cumulo delle risorse e qualificazioni delle consorziate, nei limiti indicati dalla disciplina.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

    Le violazioni fiscali definitivamente accertate, superiori alla soglia prevista, comportano l'esclusione automatica; quelle non definitivamente accertate non producono invece automatismo espulsivo e richiedono una valutazione espressa e motivata della stazione appaltante sull'affidabilità del concorrente.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    La soglia richiamata dall'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 individua l'importo oltre il quale la violazione fiscale definitivamente accertata è grave; il Collegio indica tale importo in 5.000 euro.

  • art. 2 d.m. 28 settembre 2022

    Per le violazioni fiscali non definitivamente accertate, individua la soglia di gravità nel 10 per cento del valore dell'appalto, fermo il minimo di 35.000 euro.

  • art. 4 d.m. 28 settembre 2022

    Individua i presupposti per qualificare una violazione fiscale come non definitivamente accertata.

  • art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016

    Esprime il principio di tassatività delle cause di esclusione, impedendo di ricavare effetti escludenti da prescrizioni della lex specialis non formulate in modo chiaro ed espresso.

  • art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016

    Richiamato dall'appellante in relazione ai limiti al subappalto delle prestazioni di progettazione; il Collegio ne esclude la rilevanza nella fattispecie, poiché le attività archeologiche erano distinte dalla progettazione vera e propria.

  • art. 46, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Consente di considerare, tra le attività rilevanti per i servizi di ingegneria e architettura, anche attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria connessi.

  • art. 101 c.p.a.

    Il requisito della specificità delle censure d'appello deve essere coordinato con l'effetto devolutivo, che consente al giudice di secondo grado di conoscere integralmente il rapporto controverso e di integrare o correggere la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato quanto alla possibilità di escludere il subentro relativamente alla fase della progettazione già eseguita.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'esecuzione del contratto e alla possibilità di subentro in caso di accoglimento dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il mancato deposito della sentenza impugnata nel termine processuale previsto dall'art. 94 c.p.a. non determina l'inammissibilità dell'appello né impone, a pena di improcedibilità, un deposito tardivo; il giudice può acquisire e leggere la sentenza senza formalità processuali aggiuntive.
  • Quando un consorzio stabile possiede in proprio la qualificazione SOA richiesta dalla lex specialis, l'eventuale qualificazione prestata ad abundantiam da un'impresa ausiliaria non è necessaria ai fini della partecipazione; le censure relative ai requisiti morali delle imprese coinvolte nel prestito della qualificazione sono pertanto prive di interesse, se non possono condurre all'esclusione dell'aggiudicatario.
  • Il progettista indicato, pur essendo soggetto esterno e non concorrente, deve possedere i requisiti generali e speciali richiesti e la sua carenza può riflettersi sull'ammissione dell'operatore economico che lo ha designato. L'eventuale sostituzione è ammessa soltanto nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, comunque non oltre l'aggiudicazione e purché non comporti una modifica sostanziale dell'offerta.
  • In una procedura di appalto integrato, la prescrizione relativa alla presenza di un gruppo di lavoro comprendente un archeologo è soddisfatta quando la figura professionale sia effettivamente individuata e abbia assunto un impegno vincolante e irrevocabile; in assenza di un'espressa previsione escludente della lex specialis, non può essere attribuito rilievo espulsivo a formalismi relativi alle modalità di affidamento delle attività archeologiche.
  • La contestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali è inammissibile per genericità quando non chiarisce se riguardi l'elenco generale dei servizi o i servizi di punta e non indica, con dati specifici, in che modo le singole contestazioni incidano sul raggiungimento delle soglie richieste dalla lex specialis.
  • Le violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia legale possono determinare l'esclusione automatica, mentre quelle non definitivamente accertate non producono alcun automatismo espulsivo: anche quando superano le soglie quantitative previste, richiedono una valutazione espressa e motivata della stazione appaltante circa l'incidenza sull'affidabilità dell'operatore. Il giudice amministrativo può verificare incidentalmente completezza e idoneità delle certificazioni fiscali e ordinare l'acquisizione della documentazione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionale
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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