Sentenza n. 2072/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza numero 86/2024 del 9 febbraio 2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Carmelo Campanella a ottenere la “carta docente”, per l’anno scolastico 2023/2024 e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per tale anno; (…)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024 e condannato l'Amministrazione a metterla a disposizione, o a fornire un beneficio equipollente. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, l'erogazione del bonus nella misura di 500 euro e la condanna dell'Amministrazione a una penale di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso perché, tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il ricorrente ha documentato la spettanza dell'importo riconosciuto dal giudicato e il Ministero, pur costituito, non ha allegato né provato l'integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti in esecuzione del giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'attività entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Non è stata accolta la domanda di astreinte: la penale è stata ritenuta manifestamente iniqua in rapporto alla natura e alla misura del debito, alla luce della necessità di considerare in concreto le condizioni del debitore pubblico e di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni eccessivamente afflittive. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e valutare la domanda di astreinte.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, prima dell'avvio del giudizio esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 2233, comma 2, c.c.
La liquidazione delle spese deve rispettare un criterio di adeguatezza, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore documenta l'esistenza di un giudicato favorevole e l'amministrazione non prova l'integrale esecuzione dell'obbligo stabilito dalla pronuncia, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il compimento degli atti necessari all'esecuzione entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attivazione può essere subordinata a un'istanza del creditore.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua in rapporto alla natura e alla misura del debito pubblico, dovendosi evitare sia locupletazioni eccessive del creditore sia sanzioni sproporzionatamente afflittive per l'amministrazione.
- La procedibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione richiede il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, quando tale termine sia applicabile.
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