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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37703/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una decisione di merito che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un dirigente regionale e la confederazione datoriale dal marzo 2012 al 31 dicembre 2013, con condanna al pagamento di differenze retributive e rimborso spese, e aveva inoltre dichiarato illegittimo il licenziamento intimato nel luglio 2015. La corte territoriale aveva valorizzato lo statuto dell'ente e i verbali di nomina del direttore regionale, ritenendo provati svolgimento delle mansioni, eterodirezione e sede di lavoro, e aveva giudicato generica la motivazione del recesso per asserita mancanza di presupposti economico-finanziari. Nel ricorso per cassazione l'ente datore deduceva: nullità della sentenza e violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova e motivazione apparente/inesistente; nei motivi successivi, ancora sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale, contestava l'accertamento della subordinazione, l'inquadramento e le mansioni, la valutazione delle prove, nonché la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per omessa valutazione della documentazione e illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui denunciava motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua, coerente e idonea al controllo di legittimità, con puntuale indicazione degli elementi probatori che avevano condotto all'accertamento della subordinazione e dell'illegittimità del licenziamento. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., chiarendo che tale censura è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, evenienza non ricorrente. I motivi secondi, terzo, quarto e quinto sono stati trattati congiuntamente e ritenuti inammissibili/inidonei, perché sotto le forme della violazione di legge e del vizio motivazionale miravano in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono rispettare i confini dei vizi deducibili; non è consentito usare formalmente i vizi di legge o di motivazione per ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice ha disatteso prove legali o ha attribuito efficacia di piena prova a elementi che invece richiedevano valutazione; non per censurare il prudente apprezzamento del merito.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve raggiungere il "minimo costituzionale"; il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza assoluta o la radicale inidoneità della motivazione si converte in nullità della sentenza per carenza del requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia realmente invertito l'onere della prova; non può essere utilizzata per criticare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è scrutinabile nei soli limiti del "minimo costituzionale"; una motivazione esistente, non apparente e comprensibile non è sindacabile solo perché non condivisa dalla parte.
  • Le doglianze formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono servire a ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo a denunciare specifici errori sull'utilizzo di prove non dedotte, prove legali o attribuzione di piena prova a elementi non legali.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur prospettando formalmente violazione di legge o nullità della sentenza, miri sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e del merito già compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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