Risoluzione n. 53 del 18/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i ratei di pensione o assegno insoluti spettano iure proprio al coniuge superstite o ai figli e non richiedono la dichiarazione di successione; invece, se devoluti agli eredi secondo le norme successorie, rientrano nell’asse ereditario e l’ente previdenziale deve acquisire la prova della dichiarazione o dell’assenza dell’obbligo di presentarla.
Obbligo di dichiarazione di successione per ratei pensionistici insoluti
Obbligo di dichiarazione di successione per ratei pensionistici insoluti
La risoluzione esamina se il pagamento dei ratei di pensione o delle competenze pensionistiche maturate e non riscosse dal titolare sia subordinato alla previa presentazione della dichiarazione di successione. Il chiarimento distingue tra le somme spettanti al coniuge o ai figli e quelle devolute agli eredi secondo le regole successorie.
Quesito posto dall’interpellante
L’istante chiede se, per i decessi aperti dal 3 ottobre 2006, il pagamento dei ratei insoluti sulle pensioni debba essere effettuato solo dopo aver acquisito:
- la prova della presentazione della dichiarazione di successione, oppure
- una dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo di presentarla.
L’interpellante riteneva che tale obbligo non riguardasse il pagamento al coniuge superstite o ai figli, ma potesse operare solo nei casi di devoluzione agli “eredi del dipendente”.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 29 novembre 2006, n. 286, che ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal TUS, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001.
Ne deriva che restano applicabili:
- le disposizioni del TUS compatibili con il nuovo assetto normativo;
- le istruzioni amministrative vigenti alla medesima data, ove non superate dalla nuova disciplina.
Sono poi richiamati:
- l’articolo 28 del TUS, che disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione di successione e la impone ai chiamati all’eredità e ai legatari;
- l’articolo 48 del TUS, che vieta ai debitori del defunto e ai detentori di beni del de cuius di pagare o consegnare somme o beni soggetti a tassazione se non è stata provata la presentazione della dichiarazione di successione o non è stata resa una dichiarazione scritta di inesistenza dell’obbligo;
- l’articolo 201 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, che disciplina la devoluzione del rateo di pensione o assegno insoluto in caso di decesso del titolare.
Regola generale sui ratei pensionistici insoluti
L’Agenzia richiama la disciplina dell’articolo 201 del DPR n. 1092 del 1973, secondo cui:
- in caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa;
- in mancanza del coniuge, spetta ai figli.
Su questo punto viene valorizzata la circolare del Ministero delle Finanze 9 agosto 1976, n. 24, relativa a una fattispecie analoga concernente il rateo di stipendio insoluto per decesso del dipendente statale. In quella sede era stato affermato che tali ratei non si trasferiscono per diritto di successione ereditaria, ma iure proprio, con esclusione dall’asse ereditario.
La risoluzione estende tale principio al rateo pensionistico insoluto, considerata la finalità analoga della disciplina dell’articolo 201 del DPR n. 1092 del 1973.
Conseguenze fiscali per il coniuge e i figli
Secondo l’Agenzia, quando il rateo di pensione o assegno insoluto spetta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli:
- il diritto nasce direttamente in capo a tali soggetti;
- il rateo non entra nell’asse ereditario del de cuius;
- non si applica la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni;
- l’ente previdenziale deve erogare d’iniziativa l’importo dovuto.
A conforto di tale conclusione viene richiamato anche il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 20 giugno 1975, n. 14647/73975, secondo cui i ratei di stipendio o pensione insoluti per la morte del dipendente o del pensionato sono esenti da prelievo fiscale a titolo di imposta di successione.
Ipotesi di devoluzione agli eredi del dipendente
La conclusione cambia quando mancano il coniuge e i figli e il rateo viene devoluto agli eredi del dipendente.
In tal caso trova applicazione il secondo comma dell’articolo 201 del DPR n. 1092 del 1973, che prevede la devoluzione del rateo di pensione “a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione”. Ne consegue che:
- il rateo rientra nell’asse ereditario relitto;
- si applica la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni;
- prima del pagamento, l’ente previdenziale deve acquisire la prova della presentazione della dichiarazione di successione oppure la dichiarazione dell’interessato attestante che non vi è obbligo di presentarla.
Conclusione operativa
La risoluzione distingue quindi chiaramente due casi:
- coniuge superstite e figli: il rateo insoluto spetta iure proprio, non è soggetto a successione e non richiede la documentazione sulla dichiarazione di successione;
- eredi del dipendente in mancanza di coniuge e figli: il rateo ha natura successoria e l’ente previdenziale deve pretendere la prova dell’adempimento dichiarativo o la dichiarazione di esonero dall’obbligo.
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