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Risoluzione

Risoluzione n. 47 del 15/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che per applicare l’aliquota agevolata del 3% sui trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o archeologico è necessario che il vincolo risulti dai registri immobiliari. Nel caso di un immobile pubblico vincolato ma non trascritto, la mancata trascrizione impedisce il beneficio.

Interpello su imposta di registro per vendita di immobile culturale e trascrizione del vincolo

Imposta di registro e immobile soggetto a vincolo culturale

La risoluzione esamina il trattamento ai fini dell’imposta di registro della vendita di un immobile di interesse culturale appartenente a un ente pubblico. Il tema centrale è se la mancata trascrizione del vincolo nei registri immobiliari impedisca l’applicazione dell’aliquota agevolata del 3% prevista per tali trasferimenti.

Fatti e quesito dell’interpello

La società ALFA Srl, aggiudicataria in un’asta bandita dalla Provincia di … il 18 maggio 2007, ha acquistato un immobile soggetto a vincolo culturale e di proprietà dell’ente locale. Il vincolo era stato imposto il 30 luglio 1976 ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ed era stato comunicato all’ente proprietario con raccomandata A/R della Soprintendenza, ma non trascritto nei registri immobiliari.

L’istante chiede se tale omissione sia ostativa all’applicazione dell’aliquota agevolata del 3% prevista dall’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, in luogo dell’aliquota ordinaria del 7%.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società ritiene che l’agevolazione spetti comunque. Sostiene che, secondo la disciplina originaria della legge n. 1089 del 1939, per i beni di proprietà pubblica il vincolo culturale non richiedeva la trascrizione, ma si perfezionava tramite comunicazione alla Soprintendenza e notifica all’ente proprietario. Di conseguenza, la mancata trascrizione non dovrebbe precludere il beneficio fiscale, anche perché non prevista dalle norme vigenti al momento dell’apposizione del vincolo.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in via preliminare il D.Lgs. 20 gennaio 2004, n. 42, che ha ridisegnato la disciplina dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni appartenenti a soggetti pubblici.

In particolare, evidenzia che:

  • per le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e agli enti pubblici territoriali è prevista la verifica dell’interesse culturale;
  • se l’esito della verifica è favorevole e il bene è soggetto a pubblicità immobiliare, il vincolo è trascritto nei registri su richiesta del soprintendente, ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004;
  • la trascrizione rende il vincolo efficace verso ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

L’Agenzia richiama inoltre le norme sulla circolazione dei beni culturali immobili:

  • l’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che i beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti nelle eccezioni di legge non possono essere alienati senza autorizzazione ministeriale;
  • il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che l’autorizzazione all’alienazione comporta la sdemanializzazione del bene;
  • l’articolo 57, comma 2, dispone che le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione devono essere riportate nell’atto di alienazione e trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

Coordinamento con la disciplina fiscale

La risoluzione coordina la normativa di tutela con quella fiscale dell’imposta di registro. L’articolo 1, comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR prevede l’aliquota del 3% per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, purché l’acquirente non venga meno agli obblighi di conservazione e protezione.

La nota II all’articolo 1 stabilisce che, per fruire dell’aliquota del 3%, la parte acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo sulla base delle risultanze dei registri immobiliari, quando il vincolo sia già sussistente.

Conclusione dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il legislatore subordina espressamente il beneficio fiscale alla pubblicità del vincolo culturale. Tale pubblicità può emergere:

  • dall’esito favorevole della verifica dell’interesse culturale, soggetta a trascrizione;
  • oppure dalle condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione ministeriale all’alienazione, anch’essa soggetta a trascrizione.

Per il caso concreto, l’aliquota del 3% in luogo del 7% è applicabile solo se il vincolo risulta direttamente o indirettamente dai registri immobiliari. La trascrizione è quindi considerata adempimento essenziale ai fini del trattamento agevolato.

Esito finale

La risposta conclude nel senso che la mancata trascrizione del vincolo nei registri immobiliari è ostativa all’applicazione dell’aliquota agevolata del 3% prevista per gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico.

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