Risoluzione n. 56 del 20/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 56/E del 20 febbraio 2008 chiarisce che le cessioni di diverse tipologie di garze idrofile di cotone sterili per medicazione rientrano tra gli articoli di medicazione soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del punto 114 della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972.
Aliquota IVA del 10% per garze idrofile sterili per medicazione
Aliquota IVA applicabile alle garze idrofile sterili per medicazione
La risoluzione affronta il tema dell’aliquota IVA da applicare alla commercializzazione di alcune tipologie di garza idrofila di cotone sterile impiegate come presidi per automedicazione o in interventi chirurgici. L’Amministrazione finanziaria conclude per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.
Quesito posto dall’associazione istante
L’Associazione ALFA chiede chiarimenti sulla corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti che, per caratteristiche merceologiche, sarebbero riconducibili alla "garza idrofila di cotone sterile per medicazione", articolo di medicazione che le farmacie devono obbligatoriamente detenere secondo la Farmacopea Ufficiale.
I prodotti indicati nel quesito sono:
- compresse sterili 12/8 10x10x25;
- compresse oculari sterili Scat x10;
- zaffo garza idrofila 12/8 5 m x 7 cm sterile;
- buste garza idrofila 12/8 1 mt sterile;
- compresse 12/8 18x40x12 sterili;
- tamponi rotondi garza idrofile 12/8 mm 50 con bario o senza bario sterili;
- laparatomiche garza idrofila 12/8 4 strati cm 30x30 con bario o senza bario sterile;
- compresse garza idrofila 12/8 8 strati cm 10x10 con bario o senza bario.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il soggetto istante sostiene che tali prodotti debbano essere assoggettati all’aliquota agevolata del 10%, poiché rientrano tra gli articoli di medicazione indicati al punto 114 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Inquadramento normativo e verifiche svolte
La risoluzione richiama la Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, che comprende tra i beni soggetti ad aliquota IVA del 10% gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente dotate secondo la Farmacopea Ufficiale.
Per risolvere il quesito, l’Agenzia delle Entrate ritiene necessario il corretto inquadramento doganale dei prodotti. A tal fine acquisisce il parere dell’Agenzia delle dogane, la quale, sulla base di test di laboratorio, rileva che si tratta di varie tipologie di garze idrofile di cotone sterile, di diversa forma e dimensione, confezionate in buste sterili.
Classificazione doganale dei prodotti
L’Agenzia delle dogane precisa che i prodotti devono essere classificati al codice NC 3005 9031, riconducibile alla voce doganale 3004 310 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987. Tale classificazione consente di ricondurli al punto 114 della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972, relativo alle sostanze farmaceutiche e agli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la Farmacopea Ufficiale.
Conclusione dell’Amministrazione
Sulla base della classificazione attribuita e del richiamo al punto 114 della Tabella A, parte III, la risoluzione afferma che alle cessioni dei prodotti elencati si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.
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