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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21183/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di gas per il pagamento del residuo corrispettivo di una fornitura fatturata. L’utente ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, che gli importi richiesti non fossero dovuti o comunque non fossero stati provati, anche in ragione del dedotto malfunzionamento del misuratore e della contestazione dei consumi addebitati. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’asserita erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova sul quantitativo di gas erogato e sul funzionamento del contatore; 3) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base di pagamenti parziali e assegni; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al pagamento di euro 16.000,00 dopo il novembre 2011; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per l’uso del termine "acquiescenza" a fondamento della mancata contestazione stragiudiziale; 6) omesso esame del dedotto malfunzionamento del misuratore; 7) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale ex art. 2033 c.c. relativa alla ripetizione di quanto indebitamente pagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, terzi e quarti motivi, ma fondati il secondo, il quinto, il sesto e il settimo. Ha affermato che la Corte territoriale, pur avendo evocato in premessa l’inammissibilità dell’appello, aveva in realtà deciso nel merito; ha poi chiarito che, in una controversia sulla fondatezza di sovraconsumi fatturati, era errato addossare all’utente anche la prova del buon funzionamento del contatore, poiché il gestore deve dimostrare che lo strumento di misurazione funziona regolarmente, mentre l’utente deve contestarne il malfunzionamento e indicare i consumi effettivi. Ha inoltre rilevato che la doglianza sul pagamento parziale non scalfiva l’accertamento di merito sul residuo dovuto, ma ha escluso che potesse parlarsi di acquiescenza o di assenza di contestazioni in presenza di specifiche lettere prodotte in giudizio. Infine, ha riscontrato l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "Violazione art. 342 c.p.c."

    La Corte ha ritenuto che la questione dell’inammissibilità dell’appello fosse solo introdotta in modo generico, mentre la vera ratio decidendi della sentenza impugnata era il rigetto nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di somministrazione, il riparto dell’onere probatorio non consente di porre integralmente a carico dell’utente la prova del corretto funzionamento del contatore; il gestore deve provare la regolare funzionalità dello strumento, mentre l’utente deve contestarne il malfunzionamento e provare i consumi effettivi.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte richiama la regola per cui, a fronte della pretesa creditoria del somministrante, il debitore deve allegare e provare le ragioni dell’inesatto o mancato adempimento, nel quadro però del principio di vicinanza della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse acquiescenza o mancata contestazione effettiva in presenza di lettere di contestazione prodotte dal ricorrente; inoltre ha censurato l’improprio uso del dato fattuale da parte del giudice di merito.

  • art. 360, 1° co, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte ha rilevato l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto asseritamente indebitamente pagato, che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare anche se eventualmente infondata.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla somministrazione di energia o gas in cui si contestano consumi anomali, il somministrato deve allegare il dedotto malfunzionamento del misuratore e indicare i propri consumi effettivi, mentre spetta al somministrante dimostrare la regolare funzionalità del contatore.
  • Il principio di vicinanza della prova può incidere sul riparto dell’onere probatorio, ma non legittima a porre a carico dell’utente la prova di circostanze tecniche che rientrano nella sfera di controllo e conoscenza del gestore.
  • La mancata contestazione stragiudiziale non integra di per sé acquiescenza se risultano prodotte specifiche contestazioni del credito o dei consumi; la qualificazione del comportamento della parte deve tener conto del contenuto concreto delle sue difese e comunicazioni.
  • Il pagamento parziale di una fattura o l’emissione di assegni non prova, da soli, l’integrale debenza del credito, ma possono rilevare solo come elementi da coordinare con gli ulteriori dati contabili e con la ricostruzione del residuo effettivamente dovuto.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su una domanda riconvenzionale ritualmente proposta; l’omessa decisione integra vizio censurabile in cassazione.
  • In sede di legittimità, una doglianza che si risolva nella mera contestazione del fatto accertato dal giudice di merito non è scrutinabile come violazione di legge, se richiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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