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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1734/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). L'imputato censurava: 1) errata applicazione delle norme sulla causalità e motivazione illogica in ordine al nesso di causalità (contestava la ricostruzione del sinistro e avanzava una versione alternativa secondo cui la vittima sarebbe caduta autonomamente); 2) vizio di motivazione sulla mancata ammissione alla messa alla prova e questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis c.p.; 3) insufficiente motivazione nella determinazione della sospensione della patente (art. 218 C.d.S.), con mancata valutazione delle esigenze lavorative e condizioni personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i tre motivi: ha confermato che la dinamica dell'incidente è stata ricostruita correttamente dai giudici di merito sulla base degli atti e della consulenza tecnica; ha richiamato il principio secondo cui la valutazione dei fatti e della dinamica stradale spetta al giudice di merito (doppia conforme) e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; ha dichiarato non fondata la questione sulla messa alla prova richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n.146/2023; ha ritenuto adeguata la motivazione sulla sospensione della patente e sui criteri di cui all'art.218 C.d.S. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di merito (pena sospesa di 1 anno di reclusione, sospensione della patente per 2 anni, responsabilità civile) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; nel caso è stata applicata per la condanna dell'imputato; il comma 7 contiene l'attenuante speciale del concorso di colpa della vittima che è stata riconosciuta in sede di merito

  • art. 41 c.p.

    Principio generale sulla causalità; richiamato nel motivo del ricorrente relativo al nesso causale tra condotta e evento e valutato dalla Corte nell'ambito della motivazione dei giudici di merito

  • art. 191 C.d.S., commi 2 e 3

    Norme del Codice della Strada sulle manovre di retromarcia e obblighi di prudenza; i giudici di merito hanno ravvisato la violazione di tali disposizioni come regola cautelare violata e causalmente efficiente nell'evento

  • art. 168-bis c.p.

    Norma sulla sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte di Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.146/2023 che ha ritenuto non fondate le questioni di illegittimità sollevate, confermando la non ammissibilità astratta della messa alla prova per l'omicidio stradale nelle ipotesi indicate

  • art. 218 C.d.S.

    Criteri per l'applicazione delle sanzioni accessorie (es. sospensione della patente); la Corte d'appello ha motivato la scelta della sospensione richiamando la gravità della condotta e i criteri previsti da questa norma

  • art. 606 c.p.p.

    Norme sui motivi della cassazione (lett. b ed e richiamate dal ricorrente); la Corte ha valutato che i motivi erano manifestamente infondati e atti a chiedere una diversa valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità

  • Corte Costituzionale, sentenza n.146/2023

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'art.168-bis c.p. nella parte che non consente l'ammissibilità della messa alla prova per l'omicidio stradale nelle ipotesi indicate; citata per respingere il motivo sulla messa alla prova

Massime di principio

  • In reati stradali con esito mortale la ricostruzione dinamica basata su rilievi tecnici e consulenze è valutazione di merito: la Cassazione sindaca la motivazione solo se viziata da evidenti errori logici o incongruenze con gli atti
  • Per escludere la responsabilità del conducente per investimento occorre dimostrare che la condotta della vittima sia stata causa eccezionale, atipica, imprevedibile e sufficiente da sola a determinare l'evento
  • La messa alla prova in casi di omicidio stradale è soggetta ai limiti previsti dall'art.168-bis c.p.; la Corte Costituzionale (sent.146/2023) ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità relativa alla sua esclusione in specifiche ipotesi
  • Le sanzioni accessorie (es. sospensione patente) devono essere motivate con riferimento ai criteri dell'art.218 C.d.S.; il giudice può comunque applicarle se la condotta è ritenuta grave e pericolosa, anche in presenza di esigenze personali non provate in modo convincente
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti (c.d. "rilettura"): i motivi che mirano solo a proporre una diversa interpretazione delle prove sono in genere inammissibili o manifestamente infondati
  • Il conducente ha l'obbligo di prevedere anche le possibili imprudenze altrui e di adottare cautele idonee a prevenirne gli effetti; la valutazione di questo dovere è rimessa al giudice di merito

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