Ordinanza n. 188/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - in parte qua, del provvedimento del Comune di Bellaria Igea Marina del 17.4.2026, pratica 2026/LT_4604, portante rigetto dell’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) n. 145/2026 presentata il 13.4.2026, prot. 17505 del 13.4.2026, per installazione di impianto fotovoltaico; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per l'installazione di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore fotovoltaico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza PAS relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico, nonché gli atti presupposti, conseguenti e collegati. Il testo non riporta nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a evidenziare che le questioni giuridiche prospettate richiedono un approfondimento nel merito. In sede cautelare, la società ha dedotto un pregiudizio connesso alla possibile decadenza del preventivo di connessione alla rete e alla conseguente perdita dell'effetto di prenotazione del collegamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza anticipare la decisione sulle questioni giuridiche di merito, ritenute meritevoli di approfondimento. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse della ricorrente, limitatamente alla tutela dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete. La misura cautelare consiste nella sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. La discussione è stata fissata all'udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha valutato il periculum in mora mediante bilanciamento degli interessi e ha accolto la richiesta nei limiti necessari a evitare la possibile decadenza del preventivo di connessione.
Massime di principio
- In una controversia relativa al rigetto di una PAS per un impianto fotovoltaico, qualora la perdita dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete possa determinare un pregiudizio nelle more del giudizio, il giudice cautelare può sospendere l'eventuale decadenza del preventivo di connessione senza anticipare la decisione sulle questioni di merito.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora deve essere apprezzato attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti; la tutela può essere accordata in modo limitato e funzionale alla conservazione dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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