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Circolare

Circolare numero 18 del 04-04-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di recupero dei contributi ENPALS sospesi per gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici verificatisi nel 2000 in diverse regioni italiane. Il recupero decorre dal 10 dicembre 2002 e può avvenire in unica soluzione oppure mediante rateazione; per alcune categorie di soggetti sono previsti piani fino a 128 o 120 rate. Sono indicati i termini di pagamento, l’assenza di somme aggiuntive sui versamenti regolari, le conseguenze del ritardo e le istruzioni operative per la comunicazione agli uffici periferici e per la compilazione del modello F24 e della modulistica 031/R e 031/CM.

Recupero dei contributi sospesi per eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 2000

Recupero dei contributi sospesi per eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 2000

La circolare fornisce le istruzioni operative per il recupero dei contributi ENPALS sospesi a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel 2000 in varie regioni italiane. Vengono disciplinati la decorrenza del recupero, le modalità di pagamento, la rateazione, gli effetti dei ritardi e gli adempimenti documentali richiesti alle imprese interessate.

Ambito di applicazione

La misura riguarda i territori colpiti dagli eventi del 2000 nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Calabria e nella provincia autonoma di Trento. La circolare richiama le precedenti disposizioni di sospensione contenute nelle circolari n. 38 del 30 novembre 2000 e n. 39 del 7 dicembre 2000, adottate in attuazione delle ordinanze n. 3090/2000, 3092/2000 e, successivamente, n. 3095 del 23 novembre 2000.

Decorrenza del recupero e piano di rientro

L’ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002 ha disposto che il recupero dei contributi sospesi inizi dal 10 dicembre 2002. Il versamento può avvenire:

  • in unica soluzione;
  • con rateazione pari a otto volte la durata della sospensione.

Per i soggetti destinatari di ordinanze di sgombero, la sospensione è stata pari a 16 mesi e il recupero può quindi avvenire in 128 rate. Per i soggetti residenti, la sospensione è stata pari a 15 mesi e il pagamento può essere dilazionato in 120 rate. Le somme dovute non sono gravate da somme aggiuntive, interessi o altri oneri, anche nel caso di versamento rateale.

Termini di pagamento e conseguenze del ritardo

La circolare precisa che il pagamento in unica soluzione o delle prime 5 rate non è considerato tardivo se effettuato entro il 16 maggio 2003. Le rate successive devono essere versate il giorno 16 di ciascun mese, in conformità al decreto legislativo n. 241/1997.

Il mancato rispetto della scadenza di una rata non determina automaticamente la decadenza dal beneficio della rateazione; comporta invece l’applicazione delle somme aggiuntive dovute per omissione contributiva dal giorno della scadenza fino alla data del pagamento effettivo. Se l’insolvenza perdura al termine del periodo di rateazione, l’ente procederà con avviso bonario e, successivamente, con l’iscrizione a ruolo del debito residuo maggiorato delle somme aggiuntive calcolate secondo tali criteri.

Adempimenti per le imprese che scelgono la rateazione

Le imprese interessate devono trasmettere un’apposita comunicazione agli uffici periferici ENPALS territorialmente competenti. Alla comunicazione devono essere allegati:

  • le denunce contributive relative al periodo oggetto di sospensione;
  • l’indicazione del numero di rate prescelto per l’estinzione del debito.

La circolare evidenzia che la norma non prevede condizioni particolari per l’accesso al beneficio della rateazione.

Modalità di versamento con modello F24

Il versamento, sia in unica soluzione sia rateizzato, deve essere effettuato con modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Devono essere compilati i seguenti campi:

  • codice Ente: 0001, identificativo ENPALS;
  • codice Sede: quello della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
  • causale contributo: "SOLS" per i contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per quelli dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;
  • codice posizione assicurativa: matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività, per 9 caratteri;
  • periodo di riferimento "da": mese e anno di inizio del periodo contributivo sospeso, nel formato mm/aaaa;
  • periodo di riferimento "a": mese e anno di fine del periodo contributivo sospeso, nel formato mm/aaaa;
  • importi a debito versati: importo pagato, in unica soluzione o come rata;
  • importi a credito compensati: non compilare.

Compilazione della modulistica 031/R e 031/CM

Per i modelli 031/R, deve essere compilato un modello per ciascun mese del periodo di sospensione in cui era dovuta contribuzione. Nel quadro B va indicato il codice agevolazione "9B" seguito dall’importo che sarebbe stato dovuto per quel mese, così da far risultare il saldo del quadro C pari a zero. Nello spazio riservato alle "comunicazioni impresa" devono essere riportati gli estremi della circolare.

I modelli 031/CM devono essere compilati secondo le consuete modalità e trasmessi all’ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.

Punti principali

Ambito della sospensione e territori interessati

La circolare richiama le precedenti disposizioni di sospensione contributiva emanate per gli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 e per quelli del novembre 2000. I benefici sono estesi alle imprese operanti nei territori colpiti delle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Calabria e della provincia autonoma di Trento.

Decorrenza e modalità di recupero dei contributi sospesi

L’ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002 stabilisce che il recupero dei contributi sospesi avvenga a decorrere dal 10 dicembre 2002, in unica soluzione oppure mediante rateazione. La rateizzazione è pari a otto volte il periodo della sospensione: per i soggetti destinatari di ordinanze di sgombero, con sospensione di 16 mesi, il pagamento può essere dilazionato in 128 rate; per i soggetti residenti, con sospensione di 15 mesi, in 120 rate.

Termini di pagamento e disciplina dei ritardi

Il pagamento in unica soluzione o delle prime 5 rate non è considerato tardivo se effettuato entro il 16 maggio 2003. Le rate successive devono essere versate il giorno 16 di ogni mese, secondo le regole del decreto legislativo n. 241/1997. Il ritardo nel versamento di una rata non comporta automaticamente la decadenza dalla rateazione, ma determina l’applicazione delle somme aggiuntive dalla scadenza alla data del pagamento effettivo. Il permanere dell’insolvenza al termine del piano può comportare l’emissione di avviso bonario e la successiva iscrizione a ruolo del debito residuo maggiorato delle somme aggiuntive.

Comunicazione per accedere al pagamento rateale

Le imprese che intendono avvalersi della rateazione devono inviare apposita comunicazione agli uffici periferici ENPALS territorialmente competenti, allegando le denunce contributive relative al periodo sospeso e indicando il numero di rate con cui intendono estinguere il debito. La circolare precisa che non sono previste particolari condizioni per ottenere il beneficio rateale.

Versamento con modello F24

Il pagamento, sia in unica soluzione sia rateizzato, deve essere effettuato tramite modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Devono essere indicati: codice Ente 0001 per ENPALS; codice Sede della sede competente; causale contributo "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa corrispondente alla matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività; periodo di riferimento da e a in formato mm/aaaa; importi a debito versati corrispondenti all’importo pagato. La voce "importi a credito compensati" non va compilata.

Compilazione dei modelli 031/R e 031/CM

Per i modelli 031/R deve essere compilato un modello per ogni mese della sospensione nel quale era dovuta contribuzione. Nel quadro B va indicato il codice agevolazione "9B" con l’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per il mese, così da ottenere un saldo pari a zero nel quadro C; nello spazio "comunicazioni impresa" devono essere riportati gli estremi della circolare. I modelli 031/CM devono invece essere compilati come di consueto e trasmessi all’ufficio periferico ENPALS competente.

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