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Sentenza

Sentenza n. 1266/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha motivato la compensazione rilevando che il titolo esecutivo era stato notificato esclusivamente all’Avvocatura dello Stato tramite PEC e non presso la sede reale dell’amministrazione.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che imponeva il riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo e il conseguente collocamento nella fascia stipendiale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, l’integrale anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo, decorrente dal 1° settembre 2014, per 1.933 giorni di servizio pre-ruolo, nonché a collocare il dipendente nella corrispondente fascia stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola. Nel corso dell’udienza camerale la difesa del ricorrente ha dichiarato che la pronuncia era stata eseguita.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sopravvenuta esecuzione della pronuncia oggetto del giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale nelle more del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla modalità non corretta di notificazione del titolo esecutivo, quando esso sia notificato esclusivamente all’Avvocatura dello Stato e non presso la sede reale dell’amministrazione destinataria dell’obbligo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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