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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18987/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per estorsione aggravata in concorso. Le doglianze principali riguardavano: 1) travisamento e vizio di motivazione circa l'imputazione dell'estorsione (artt. 110, 629 c.p.), con richiesta di derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 2) contestazione della qualificazione come estorsione consumata invece che tentata; 3) contestazione dell'applicazione dell'aggravante dell'aver agito "in più persone riunite" (art. 628, comma 3, n. 1 c.p.), per inesistenza dei presupposti materiali (assenza di contemporanea presenza di più persone al momento della minaccia/violenza); 4) rilievi procedurali e di carenza di motivazione in ordine alle captazioni e alle testimonianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza la maggior parte dei motivi proposti dai tre ricorrenti, ritenendo congrua e logica la motivazione dei giudici di merito circa la sussistenza del reato di estorsione e la consumazione del reato. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'aggravante dell'aver agito "in più persone riunite" (art. 628, terzo comma, n. 1 c.p.), ritenendone errata l'applicazione perché l'aggravante richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della minaccia o violenza e tale requisito non risultava dimostrato. L'annullamento è stato disposto limitatamente a quella aggravante nei confronti di tutti e tre gli imputati, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio soltanto sul punto; nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e la condanna confermata, con eventuale rideterminazione della pena per Marcinnò e Curino come richiesto dalla Corte d'Appello.

Norme richiamate

  • art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.

    La circostanza aggravante dell'avere agito "in più persone riunite" richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia; non è sufficiente una collaborazione a distanza o azioni successive.

  • art. 629, commi primo e secondo, cod. pen.

    Definisce il reato di estorsione (violenza o minaccia al fine di costringere qualcuno a dare o a fare o omettere qualcosa, con conseguente ingiusto profitto); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'estorsione nelle condotte contestate.

  • art. 110, cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la sentenza di merito è stata valutata alla luce del concorso tra i diversi imputati nelle condotte estorsive.

  • art. 56, cod. pen.

    Riguarda la tentativa; la Corte ha esaminato se le condotte avessero realizzato l'evento (estromissione/rinuncia alle commesse) o se fossero rimaste tentate, con la conclusione che vi sono prove di effetti concreti in più occasioni.

  • art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui l'accoglimento di un motivo di cassazione che comporti l'estensione dell'effetto dell'annullamento giova anche agli altri coimputati quando riguarda una aggravante oggettiva non personale; applicato per estendere il beneficio dell'annullamento dell'aggravante a tutti e tre gli imputati.

  • artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi difensivi con riferimento ai vizi di motivazione e all'obbligo di confronto con le deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e logica, tranne quanto all'aggravante sopra citata.

  • art. 393 cod. pen.

    Citato nella difesa ma non determinante per l'esito; le doglianze processuali sollevate sono state ritenute inammissibili o infondate.

Massime di principio

  • In materia di estorsione la distinzione rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla natura delle pretese: se la richiesta mira ad ottenere un vantaggio ingiusto oltre quanto dovuto, con violenza o minaccia reiterata e finalità illecita, è configurabile l'estorsione.
  • Per qualificare il fatto come estorsione consumata è necessario dimostrare l'evento concreto (es. rinuncia del terzo a commesse, effettiva esclusione del concorrente); in sua assenza occorre valutare se si tratti di tentativo.
  • L'aggravante dell'"aver agito in più persone riunite" richiede la simultaneità fisica di più soggetti al momento della minaccia o violenza: attività coordinate ma non contestuali non bastano per farla sussistere.
  • La formula della 'doppia conforme' (conferma in appello della decisione di primo grado) restringe molto il sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la logica e l'aderenza della motivazione alle prove ma non riconsidera i fatti come un giudice di merito.
  • Se un motivo di cassazione riguarda un'aggravante di natura oggettiva, l'eventuale accoglimento può giovare anche ai coimputati, ai sensi dell'art. 627 c.p.p.; pertanto le censure personali possono produrre effetti estesi.

Testo integrale

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