Sentenza del 13/03/2018 n. 826 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Irpef - Sintetico - Redditometro - Onere della prova - Incombe sul contribuente - Sussistenza di guadagni straordinari e prelievi bancari - Mancata dimostrazione della loro destinazione - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sul cosiddetto redditometro, sostenendo che la maggiore capacità di spesa poteva essere spiegata da guadagni straordinari derivanti dalla vendita di titoli, dall'ampio affidamento bancario e dai prelievi effettuati. La questione centrale riguardava l'idoneità di tali elementi a dimostrare la provenienza e la destinazione delle somme utilizzate per sostenere le spese di gestione dei beni indicati dal redditometro.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che il redditometro introduce una presunzione secondo cui la disponibilità di determinati beni implica costi di gestione e, quindi, una maggiore capacità contributiva. Spetta al contribuente fornire una prova documentale specifica e idonea dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e, soprattutto, dimostrare che tali somme siano state effettivamente destinate a coprire le spese contestate. La mera prova di un guadagno derivante dalla vendita di titoli, la disponibilità di un affidamento bancario o il semplice prelievo di somme non sono sufficienti se non viene provato il loro concreto impiego. L'accertamento è pertanto rimasto fermo.
Norme richiamate
Accertamento sintetico mediante redditometro
La disponibilità di alcuni beni comporta necessariamente determinati costi di gestione, indice di maggiore capacità contributiva.
La disponibilità di beni e servizi individuati dal redditometro consente all'Amministrazione finanziaria di presumere un determinato livello di reddito e di capacità contributiva.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
Gravoso onere della prova a carico del contribuente, mediante idonea documentazione dimostrativa della sussistenza di redditi esenti e/o soggetti a ritenute alla fonte.
Il contribuente deve fornire una prova documentale concreta, analitica e coerente dell'origine lecita e fiscalmente irrilevante delle somme utilizzate per sostenere le spese, non essendo sufficienti allegazioni generiche o mere disponibilità finanziarie.
Massime di principio
- Nel redditometro, la contestazione non si supera dimostrando soltanto di avere ricevuto somme aggiuntive, ma occorre provare con documenti la loro effettiva destinazione al pagamento delle spese considerate dall'accertamento.
- La vendita di titoli o altri guadagni straordinari possono spiegare una maggiore capacità di spesa solo se ne sono dimostrati importo, disponibilità temporale e concreto utilizzo.
- Un affidamento bancario non equivale necessariamente a reddito o a provvista effettivamente utilizzata: devono essere documentati i prelievi e il loro collegamento con le spese contestate.
- La prova del contribuente deve essere specifica e analitica; la semplice disponibilità di liquidità, di un conto corrente o di finanziamenti non è sufficiente a vincere la presunzione del redditometro.
- In situazioni analoghe, è essenziale ricostruire documentalmente i flussi finanziari, collegando ogni entrata alle singole spese e distinguendo le somme già tassate, esenti o soggette a ritenuta.
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