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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/736

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/736 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Erbazzone Reggiano (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive "Erbazzone Reggiano" nel registro UE delle indicazioni geografiche, completando la procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 dopo la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni. Contestualmente, riconosce a Sfoglia Torino S.r.l. un periodo transitorio per l’uso della denominazione, fino al 31 dicembre 2028, in ragione di un uso legittimo e continuativo precedente per oltre cinque anni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Erbazzone Reggiano" e autorizzazione transitoria d’uso per un operatore italiano.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, dell’IGP "Erbazzone Reggiano" ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria. Incide inoltre, in via specifica e temporanea, sulla società Sfoglia Torino S.r.l., autorizzata a continuare a usare la denominazione fino al 31 dicembre 2028. Il provvedimento presuppone l’assenza di opposizioni alla domanda pubblicata e la sussistenza delle condizioni per una deroga transitoria ex articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143.

Iscrizione dell’IGP "Erbazzone Reggiano" e periodo transitorio per un operatore

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/736 della Commissione completa la registrazione dell’indicazione geografica protetta "Erbazzone Reggiano" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina del regolamento (UE) 2024/1143, richiamando la procedura di pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni.

Procedura di registrazione

La Commissione rileva che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento. Sulla base di tali presupposti, ritiene opportuno iscrivere l’IGP nel registro dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Deroga transitoria per Sfoglia Torino S.r.l.

Un considerando specifico informa che le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che Sfoglia Torino S.r.l., impresa stabilita al di fuori della zona geografica interessata, ha commercializzato legalmente un prodotto recante la denominazione "Erbazzone Reggiano" e ha utilizzato tale denominazione in modo continuativo per più di cinque anni. Il problema sarebbe emerso già nel corso della procedura nazionale di opposizione. Poiché risultano soddisfatte le condizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione concede un periodo transitorio all’impresa e, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità italiane sull’accordo intervenuto tra il gruppo di produttori richiedente e la società, estende tale periodo fino al 31 dicembre 2028.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 consente quindi a Sfoglia Torino S.r.l. di continuare a utilizzare il nome "Erbazzone Reggiano" fino al 31 dicembre 2028. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua piena obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP "Erbazzone Reggiano"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Erbazzone Reggiano" (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Periodo transitorio per Sfoglia Torino S.r.l.

L’articolo 2 autorizza la società Sfoglia Torino S.r.l. a continuare a utilizzare il nome "Erbazzone Reggiano" fino al 31 dicembre 2028, in applicazione della deroga transitoria giustificata dall’uso legale e continuativo della denominazione per oltre cinque anni, richiamata nei considerando e collegata all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagroalimentaretutela delle denominazionimercato interno

Testo integrale

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