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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/718

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette

Normativa europea32026R0718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione specifica le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale che devono essere inserite negli appalti pubblici relativi ad alcune tecnologie a zero emissioni nette, in attuazione del regolamento (UE) 2024/1735. Il testo, per ora, si concentra sulle turbine eoliche onshore e offshore, imponendo un requisito minimo di riciclabilità delle pale pari almeno al 70%. La disciplina si applica alle procedure avviate dal 30 giugno 2026 e richiama l’uso di clausole di esecuzione o specifiche tecniche ai sensi delle direttive appalti. Il regolamento esclude espressamente pompe di calore e batterie, già disciplinate o destinate a essere disciplinate da altre fonti UE.

Prescrizioni minime obbligatorie di sostenibilità ambientale per talune procedure di appalto pubblico relative a tecnologie a zero emissioni nette, con focus sulle turbine eoliche onshore e offshore.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure di appalto pubblico e di concessione che rientrano nell’ambito dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 e che riguardano tecnologie a zero emissioni nette, in particolare le tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore. Rileva per amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori soggetti alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, quando l’oggetto dell’appalto include tali tecnologie o, nel caso di lavori e concessioni di lavori, quando esse vi sono comprese. Sono espressamente escluse dal regolamento le pompe di calore e le batterie; per i prodotti fotovoltaici si segnala che sono in preparazione altre misure settoriali. Le prescrizioni si applicano alle procedure avviate dal 30 giugno 2026.

Prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per appalti relativi a tecnologie a zero emissioni nette

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 attua il regolamento (UE) 2024/1735 nella parte in cui impone alla Commissione di definire prescrizioni minime obbligatorie di sostenibilità ambientale per determinati appalti pubblici riguardanti tecnologie a zero emissioni nette. Il provvedimento nasce dall’esigenza di stimolare domanda pubblica per tecnologie resilienti e sostenibili, con particolare attenzione alle turbine eoliche onshore e offshore e alla riciclabilità delle loro pale.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, il regolamento (UE) 2024/1735 mira a rafforzare la capacità produttiva dell’Unione nelle tecnologie a zero emissioni nette, anche tramite gli appalti pubblici. La Commissione precisa che l’intervento è limitato alle tecnologie per le quali esistono metodologie di misurazione adeguate e utilizza, ove possibile, strumenti di valutazione dell’Unione o riconosciuti dall’Unione. Viene anche evidenziato che il termine previsto per l’adozione dell’atto di esecuzione, fissato al 30 marzo 2025, non è stato rispettato per la necessità di una mappatura e analisi approfondite.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico e di concessione che rientrano nell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 e che abbiano ad oggetto tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), del medesimo regolamento, oppure lavori e concessioni di lavori che includano tali tecnologie. In concreto, il testo disciplina le tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore. Il considerando 16 chiarisce che le nuove prescrizioni si applicano alle procedure avviate dal 30 giugno 2026.

Esclusioni e coordinamento con altre discipline UE

Il regolamento esclude espressamente le pompe di calore, poiché per esse esistono già prescrizioni di sostenibilità ambientale in altre fonti del diritto UE, tra cui l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791, il regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369. Sono escluse anche le batterie, per le quali i criteri di aggiudicazione ambientale saranno definiti ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542. Per i prodotti fotovoltaici, il considerando segnala che sono in preparazione possibili misure di attuazione sotto altre basi normative.

Requisito ambientale per le turbine eoliche

La prescrizione centrale riguarda le pale delle turbine eoliche onshore e offshore, che devono raggiungere un tasso di riciclabilità di almeno il 70%. Il tasso è calcolato come peso relativo del materiale riciclabile. Il requisito deve essere dimostrato entro la data di esecuzione dell’appalto. La scelta del 70% è motivata dalla volontà di sostenere la circolarità del settore, stimolare la domanda di pale riciclabili e incentivare ricerca e sviluppo, tenendo conto dello stato attuale della tecnologia.

Modalità di inserimento negli appalti

Il regolamento indica come il requisito possa essere tradotto negli atti di gara. Esso può assumere la forma di clausola di esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE, nonché secondo i principi generali della direttiva 2014/23/UE. In alternativa, può essere formulato come specifica tecnica ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60 della direttiva 2014/25/UE.

Criteri tecnici di valutazione e flessibilità applicativa

Per la valutazione della riciclabilità delle pale, il considerando richiama la norma europea EN 45555:2019. Viene inoltre richiamata la nozione di livello di maturità tecnologica di cui alla decisione C(2014)4995 della Commissione, ritenendo appropriato il livello 6, ossia una tecnologia dimostrata in un ambiente pertinente. Il testo riconosce altresì che, in aree geografiche con industrie emergenti di riciclaggio, può essere opportuno un margine di flessibilità, ad esempio ammettendo tecnologie che si prevede diventeranno economicamente sostenibili nel corso della vita utile delle turbine.

Principi di applicazione

L’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che l’attuazione deve avvenire in modo obiettivo, non discriminatorio e trasparente, nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione. Si tratta quindi di una disciplina che deve essere integrata nelle procedure di gara senza alterare i principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è differita al 30 giugno 2026, così da consentire ad amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di adeguare le proprie procedure. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

Il regolamento specifica le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735, adottato in attuazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Ambito materiale e settoriale

Le prescrizioni riguardano, in concreto, le tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore. Il considerando chiarisce che la disciplina si applica agli appalti per tecnologie a zero emissioni nette, salvo gli appalti utilizzati per realizzare progetti aggiudicati nel contesto delle aste per le energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735.

Requisito minimo di riciclabilità delle pale eoliche

Le pale delle turbine eoliche devono avere un tasso di riciclabilità di almeno il 70%, calcolato come peso relativo del materiale riciclabile. Il rispetto del requisito deve essere dimostrato al più tardi entro la data di esecuzione dell’appalto.

Modalità di inserimento negli atti di gara

La prescrizione sulla riciclabilità può essere inserita come clausola di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE, nonché secondo i principi generali della direttiva 2014/23/UE, oppure come specifica tecnica ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60 della direttiva 2014/25/UE.

Criteri di attuazione

L’applicazione deve essere obiettiva, non discriminatoria e trasparente e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione. Il regolamento richiama la norma EN 45555:2019 per la valutazione della riciclabilità delle pale e considera appropriato un livello di maturità tecnologica pari a 6 per sostenere soluzioni innovative di riciclaggio.

Esclusioni settoriali

Il regolamento non riguarda le pompe di calore, in quanto già disciplinate dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791, dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369. Non riguarda inoltre le batterie, per le quali i criteri di aggiudicazione ambientale saranno stabiliti ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 30 giugno 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicienergiasostenibilità ambientaleeconomia circolaretecnologie a zero emissioni nette

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