Regolamento (UE) 2026/1359
Regolamento delegato (UE) 2026/1359 della Commissione, del 20 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei dispositivi impiantabili della classe IIb esentati dall’obbligo di conduzione di una valutazione della documentazione tecnica per ogni dispositivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, ampliando l’elenco dei dispositivi impiantabili di classe IIb esentati dalla valutazione della documentazione tecnica per ogni dispositivo. La Commissione giustifica la modifica richiamando l’esperienza applicativa e la natura di "tecnologie ben consolidate" di ulteriori tipologie di dispositivi, caratterizzate da progettazione stabile, sicurezza nota e lunga presenza sul mercato. La modifica è il risultato anche di una consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’elenco dei dispositivi impiantabili di classe IIb esentati dalla valutazione della documentazione tecnica per ogni singolo dispositivo nel quadro del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi medici impiantabili di classe IIb, nell’ambito della procedura di valutazione della conformità prevista dal regolamento (UE) 2017/745. Incide esclusivamente sull’elenco delle tipologie di dispositivi per le quali la valutazione della documentazione tecnica non deve essere effettuata per ogni singolo dispositivo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE; non introduce un regime distinto per altri dispositivi o classi di rischio.
Regolamento delegato (UE) 2026/1359: aggiornamento dell’elenco dei dispositivi impiantabili di classe IIb esentati dalla valutazione tecnica
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, modificando il meccanismo di valutazione della documentazione tecnica per alcune tipologie di dispositivi impiantabili di classe IIb. La finalità è ampliare l’elenco delle tecnologie considerate ben consolidate, per le quali non è richiesta la valutazione della documentazione tecnica per ogni singolo dispositivo nell’ambito della conformità.
Contesto normativo e finalità della modifica
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/745. Nei considerando si evidenzia che l’esperienza applicativa del regolamento ha mostrato come ulteriori dispositivi impiantabili di classe IIb, oltre a quelli già elencati, presentino le caratteristiche tipiche delle tecnologie ben consolidate: progettazione stabile e semplice, sicurezza nota, assenza di criticità di sicurezza pregresse, prestazioni cliniche ben definite, ruolo di standard di cura, evoluzione limitata e lunga presenza sul mercato dell’Unione.
Ambito della disciplina
La modifica riguarda esclusivamente i dispositivi medici impiantabili di classe IIb nel quadro della procedura di valutazione della conformità prevista dal regolamento (UE) 2017/745. L’effetto pratico è che, per le tipologie espressamente individuate, la valutazione della documentazione tecnica di cui all’allegato IX, punto 4, non deve essere condotta per ciascun dispositivo. Restano invece soggetti a tale valutazione gli altri dispositivi impiantabili di classe IIb non inclusi nell’elenco delle esenzioni.
Nuovo elenco delle tipologie esentate
Il nuovo testo dell’articolo 52, paragrafo 4, secondo comma, conferma il principio generale della valutazione della documentazione tecnica per i dispositivi impiantabili di classe IIb, introducendo però un elenco di eccezioni. Tra le tipologie esentate figurano:
- materiali per sutura, graffette, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi ortodontici, corone dentali, viti, cunei, placche e protesi, fili, chiodi, clip, connettori;
- cannule, cateteri, sonde per alimentazione, pledget per sutura, manicotti per sutura, bottoni e ponticelli, bottoni per gastrostomia, cera per ossa, filler ossei, sostituti ossei, centratori per steli, otturatori diafisari, marcatori radiopachi, legature in fibra, distrattori transpalatali, chiodi, ancore, sistemi di fissazione vertebrale posteriore, suture intrecciate, impianti dentali, dispositivi per ortodonzia, barriere odontoiatriche, sistemi di fissazione a sospensione e cinch.
Presupposti e iter di adozione
La Commissione specifica di aver svolto un’ampia consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici al fine di individuare le tecnologie ben consolidate da aggiungere all’elenco. Il regolamento è adottato come regolamento delegato e quindi ha efficacia diretta nell’ordinamento degli Stati membri una volta entrato in vigore.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745
Il secondo comma dell’articolo 52, paragrafo 4, è sostituito per stabilire che, per i dispositivi impiantabili di classe IIb, la valutazione della documentazione tecnica di cui all’allegato IX, punto 4, si applica in linea generale a ogni dispositivo, salvo per le tipologie espressamente elencate come esentate.
Estensione dell’elenco delle esenzioni per tecnologie ben consolidate
L’elenco delle tipologie esentate viene ampliato includendo, oltre alle categorie già previste, ulteriori dispositivi impiantabili di classe IIb. Tra questi figurano, tra gli altri, materiali per sutura, graffette, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi ortodontici, corone dentali, viti, cunei, placche, protesi, fili, chiodi, clip, connettori, nonché cannule, cateteri, sonde per alimentazione, pledget e manicotti per sutura, bottoni e ponticelli, bottoni per gastrostomia, cera per ossa, filler e sostituti ossei, centratori per steli, otturatori diafisari, marcatori radiopachi, legature in fibra, distrattori transpalatali, ancore, sistemi di fissazione vertebrale posteriore, suture intrecciate, impianti dentali, dispositivi per ortodonzia, barriere odontoiatriche, sistemi di fissazione a sospensione e cinch.
Ragioni della modifica
La Commissione richiama l’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e osserva che le nuove categorie soddisfano i criteri per essere considerate tecnologie ben consolidate: progettazione comune, semplice e stabile; sicurezza ben nota; assenza di problemi di sicurezza passati; caratteristiche di prestazione clinica ben note; status di dispositivi standard di cura; evoluzione limitata di indicazioni e stato dell’arte; lunga presenza sul mercato dell’Unione.
Consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici
La determinazione delle tecnologie ben consolidate da aggiungere all’elenco è stata preceduta da un’ampia consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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