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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/604

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/604 della Commissione, del 19 marzo 2026, che cancella la registrazione dell’indicazione geografica protettaColline Frentane (IGP)

Normativa europea32026R0604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la cancellazione della registrazione dell’IGP «Colline Frentane» dal registro dell’Unione. La cancellazione segue la domanda presentata dall’Italia il 23 maggio 2025 e la mancata presentazione di dichiarazioni di opposizione nel termine previsto. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta «Colline Frentane» (IGP) dal registro dell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta «Colline Frentane» (IGP) e riguarda la sua cancellazione dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. La procedura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, in particolare per quanto riguarda la domanda di cancellazione presentata dall’Italia e la mancanza di opposizioni.

Cancellazione dell’IGP «Colline Frentane»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/604 della Commissione, adottato il 19 marzo 2026, cancella la registrazione dell’indicazione geografica protetta «Colline Frentane». L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina unionale sulle indicazioni geografiche introdotta dal regolamento (UE) 2024/1143, che regola anche la procedura di cancellazione dal registro dell’Unione.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama la domanda di cancellazione presentata dall’Italia il 23 maggio 2025. Tale domanda è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione evidenzia inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

Effetto sostanziale

In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno cancellare il nome «Colline Frentane» dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La decisione è formalizzata all’articolo 1, che dispone in modo diretto la cancellazione della registrazione della IGP.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e procedimento di cancellazione

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE e dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La richiesta di cancellazione dell’IGP «Colline Frentane» è stata presentata dall’Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Assenza di opposizioni

La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, circostanza che consente di procedere alla cancellazione.

Cancellazione della registrazione

L’articolo 1 dispone la cancellazione della registrazione del nome «Colline Frentane» (IGP) dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità dei prodottidiritto alimentare

Testo integrale

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