Regolamento (UE) 2026/705
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione, del 20 marzo 2026, che stabilisce modelli di documenti di identificazione e modelli di dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce modelli armonizzati di documenti e dichiarazioni per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, in coerenza con il nuovo quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2026/131. L’obiettivo è garantire continuità normativa dopo la cessazione dell’applicazione del precedente regime, evitando interruzioni nei flussi di animali da compagnia verso e all’interno dell’Unione. Sono inoltre disciplinati requisiti formali, linguistici e di sicurezza dei documenti, oltre a specifiche regole transitorie per l’uso delle scorte esistenti.
Stabilisce i modelli uniformi di passaporto, certificato sanitario e dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nell’Unione e da paesi terzi o territori.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/429, in particolare cani, gatti, furetti e volatili da compagnia, introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. Disciplina i documenti di identificazione e le dichiarazioni che devono accompagnare tali movimenti, incluse le ipotesi di autorizzazione a una persona diversa dal proprietario, nonché i casi di transito, quarantena, vaccinazione antirabbica e prova di titolazione per la rabbia. Prevede misure transitorie per documenti già rilasciati ai sensi dei precedenti regolamenti di esecuzione e si applica dal 22 aprile 2026, con abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 577/2013 e (UE) 2021/1938 dalla medesima data.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705: modelli di documenti per i movimenti non commerciali di animali da compagnia
Il regolamento attua il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2026/131, uniformando a livello UE la documentazione necessaria per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. La finalità è assicurare continuità operativa dopo la cessazione del regime transitorio fondato sul regolamento (UE) n. 576/2013, con effetti dal 22 aprile 2026. Il testo è rilevante anche per la gestione professionale di importazioni, viaggi con animali da compagnia e controlli veterinari alla frontiera.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie incluse nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/429, introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro oppure da un paese terzo o territorio. La disciplina copre i documenti di identificazione, i certificati sanitari e le dichiarazioni che devono accompagnare tali movimenti, nonché alcune ipotesi specifiche di circolazione dei cani, gatti e furetti, e dei volatili da compagnia.
Sono espressamente richiamate le ipotesi in cui il proprietario affida il movimento a una persona autorizzata, i casi di ingresso di animali giovani non vaccinati, i movimenti da determinati paesi terzi o territori e le fattispecie di transito attraverso paesi terzi o territori diversi da quelli elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/636. Il regolamento opera in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2026/131 e con altri atti di esecuzione e delegati citati nei considerando e negli allegati.
Quadro normativo e finalità
Nei considerando si evidenzia che il regolamento (UE) 2016/429 ha abrogato il precedente regolamento (UE) n. 576/2013, ma ne ha mantenuto l’applicazione fino al 21 aprile 2026 per i movimenti non commerciali di animali da compagnia. Di conseguenza, i modelli previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 577/2013 e (UE) 2021/1938 sarebbero divenuti obsoleti dal 21 aprile 2026.
Il nuovo regolamento di esecuzione si pone quindi come atto di raccordo con il nuovo sistema introdotto dal regolamento delegato (UE) 2026/131, che disciplina i requisiti sanitari di sostanza per tali movimenti. Il testo mira a evitare perturbazioni nei movimenti degli animali da compagnia, prevedendo una transizione graduale e un periodo di utilizzabilità dei vecchi documenti.
Documenti di identificazione: passaporti
Per i movimenti intra-UE di cani, gatti e furetti, il passaporto deve conformarsi al modello dell’allegato I, parte 1, e alle prescrizioni supplementari dell’allegato I, parte 2. Per i movimenti dei medesimi animali da determinati paesi terzi o territori, il passaporto deve invece seguire il modello dell’allegato II, parte 1, con le prescrizioni della parte 2 dello stesso allegato.
Le prescrizioni comuni includono:
- formato 100 × 152 mm;
- copertina con caratteristiche cromatiche e grafiche diverse a seconda che il passaporto sia rilasciato da uno Stato membro o da un paese terzo/territorio;
- numerazione delle pagine nel formato "x di n";
- indicazione, su ogni pagina, del codice ISO del luogo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;
- lingua: almeno una lingua ufficiale del luogo di rilascio e l’inglese;
- misure di sicurezza, tra cui pellicola adesiva trasparente sulla pagina della sezione III e facoltà di inserire un codice QR sulla quarta di copertina;
- distruzione dei passaporti le cui sezioni da I a IV non siano state compilate correttamente.
Certificati sanitari per cani, gatti e furetti
L’articolo 3 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti da paesi terzi o territori richiede un certificato sanitario conforme all’allegato III, parte 1, compilato secondo le note della parte 2. Il certificato deve inoltre essere integrato dalla dichiarazione scritta prevista dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2026/131, conforme all’allegato V, parte 2.
Il modello dell’allegato III contiene un’ampia serie di informazioni sanitarie e identificative, tra cui:
- dati del mittente, destinatario, autorità competenti e luogo di origine/destinazione;
- numero di riferimento del certificato;
- identificazione dell’animale mediante transponder o tatuaggio;
- attestazione del numero massimo di animali, della non presentazione di sintomi e dell’idoneità al movimento;
- requisiti sulla vaccinazione antirabbica, con indicazione dell’età minima al momento della vaccinazione, della validità della vaccinazione e delle eventuali rivaccinazioni;
- in taluni casi, prova di titolazione degli anticorpi contro la rabbia con soglia minima di 0,5 UI/ml;
- per i cani destinati a zone indenni da Echinococcus multilocularis, attestazione del trattamento antiparassitario effettuato entro un intervallo di tempo compreso tra 24 e 120 ore prima dell’ingresso.
Il certificato ha validità di 10 giorni dalla data di rilascio o di convalida, con proroga per il trasporto via mare pari alla durata del viaggio. Per ulteriori movimenti in altri Stati membri, la validità complessiva è di sei mesi dalla data dei controlli documentali e di identità al punto di entrata o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica, se anteriore.
Certificati sanitari per volatili da compagnia
L’articolo 4 prevede un modello specifico per i volatili da compagnia introdotti nell’Unione da paesi terzi o territori, conforme all’allegato IV, parte 1, e alle relative note di compilazione. Anche questo certificato va integrato dalla dichiarazione scritta prevista dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2026/131, secondo l’allegato V, parte 3.
Il modello contempla, tra l’altro:
- un numero massimo di cinque volatili, in linea generale;
- la necessità che il paese o territorio di spedizione sia membro WOAH;
- un’ispezione clinica nelle 48 ore precedenti la spedizione, o l’ultimo giorno lavorativo prima di tale data, con esito favorevole;
- condizioni alternative per l’ingresso, tra cui isolamento sotto sorveglianza ufficiale, vaccinazione contro l’influenza aviaria H5/H7 o test negativo per antigene/genoma H5/H7;
- in alternativa, la predisposizione di una quarantena post-ingresso di 30 giorni presso stabilimento riconosciuto;
- dichiarazioni del proprietario o della persona autorizzata sulla natura non commerciale del movimento e sulle condizioni di isolamento o gestione post-arrivo.
Il certificato è valido per 10 giorni dalla firma del veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine, con proroga per il viaggio via mare pari alla durata del viaggio.
Dichiarazioni e requisiti formali
L’articolo 5 disciplina tre tipologie di dichiarazioni, tutte da redigere secondo i modelli dell’allegato V e in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione/ingresso e in inglese:
- dichiarazione del proprietario che autorizza una persona a eseguire il movimento per suo conto (articolo 4 del regolamento delegato);
- dichiarazione di non commercialità per i movimenti di cani, gatti e furetti (articolo 18, paragrafo 3);
- dichiarazione di non commercialità per i volatili (articolo 26, paragrafo 3).
L’allegato V contiene inoltre la dichiarazione relativa all’assenza di contatto con animali sensibili alla rabbia dalla nascita fino al movimento e la dichiarazione relativa al transito attraverso paesi terzi o territori diversi da quelli elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/636, con indicazione che gli animali siano rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un porto/aeroporto internazionale.
Prescrizioni di contenuto e condizioni sostanziali rilevanti
I modelli richiamano alcune condizioni sostanziali che professionisti e operatori devono considerare nella gestione dei movimenti:
- per cani, gatti e furetti, la vaccinazione antirabbica deve rispettare i requisiti di validità indicati dal regolamento delegato (UE) 2020/688;
- per taluni movimenti da paesi terzi o territori diversi da quelli ammessi senza prova, è richiesta la titolazione degli anticorpi contro la rabbia con esito almeno pari a 0,5 UI/ml;
- per i cani diretti verso zone indenni da Echinococcus multilocularis, è obbligatorio un trattamento con medicinali contenenti praziquantel o sostanze equivalenti, somministrato entro 24-120 ore prima dell’ingresso;
- per i volatili, la documentazione può dipendere da isolamento, vaccinazione, test diagnostici o quarantena, a seconda della fattispecie concreta.
Misure transitorie e continuità documentale
L’articolo 6 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo regime documentale. I passaporti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 sono considerati conformi ai nuovi modelli se rilasciati prima del 1° gennaio 2028 per i movimenti intra-UE o da determinati paesi terzi o territori. Per i certificati sanitari dei cani, gatti e furetti rilasciati prima del 1° ottobre 2026 è previsto un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2027; per i certificati dei volatili, un certificato conforme al precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 resta valido se rilasciato prima del 1° ottobre 2026.
Queste regole consentono l’utilizzo delle scorte esistenti e riducono il rischio di interruzioni pratiche nella circolazione degli animali da compagnia.
Abrogazione e applicazione temporale
L’articolo 7 abroga, dal 22 aprile 2026, il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938. L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 aprile 2026.
Per gli operatori del settore veterinario e per i professionisti che assistono proprietari, importatori e intermediari, ciò implica che dal 22 aprile 2026 i movimenti non commerciali devono essere documentati esclusivamente secondo i nuovi modelli e le nuove prescrizioni, salvo l’operatività delle norme transitorie espressamente previste.
Disposizioni principali
Oggetto e modelli documentali
L’articolo 1 stabilisce i modelli di passaporto, certificato sanitario e dichiarazioni per i movimenti non commerciali di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. Sono previsti: passaporto per cani, gatti e furetti nei movimenti intra-UE (allegato I); passaporto per cani, gatti e furetti provenienti da determinati paesi terzi o territori (allegato II); certificato sanitario per cani, gatti e furetti introdotti nell’Unione da paesi terzi o territori (allegato III); certificato sanitario per volatili da compagnia (allegato IV); modelli di dichiarazione (allegato V).
Passaporto per movimenti intra-UE e da determinati paesi terzi
L’articolo 2 prescrive che il passaporto per cani, gatti e furetti introdotti da altri Stati membri sia conforme all’allegato I, parte 1, e alle prescrizioni supplementari della parte 2; per i medesimi animali provenienti da determinati paesi terzi o territori il passaporto deve conformarsi all’allegato II, parte 1, e alle relative prescrizioni supplementari. Gli allegati fissano formato (100 × 152 mm), colori della copertina, numerazione delle pagine, lingua (almeno una lingua ufficiale dello Stato membro o del paese terzo/territorio di rilascio e inglese), misure di sicurezza e distruzione dei passaporti compilati erroneamente.
Certificato sanitario per cani, gatti e furetti
L’articolo 3 stabilisce che il certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti da paesi terzi o territori deve seguire il modello dell’allegato III, parte 1, essere compilato secondo le note dell’allegato III, parte 2, ed essere integrato dalla dichiarazione scritta di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2026/131, secondo l’allegato V, parte 2. Il modello contiene requisiti su identificazione, vaccinazione antirabbica, eventuale prova di titolazione degli anticorpi e, per i cani, eventuale trattamento contro Echinococcus multilocularis.
Certificato sanitario per volatili da compagnia
L’articolo 4 prevede un certificato sanitario specifico per i volatili da compagnia introdotti nell’Unione da paesi terzi o territori, conforme all’allegato IV, parte 1, compilato secondo l’allegato IV, parte 2, e integrato dalla dichiarazione scritta di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2026/131, redatta secondo l’allegato V, parte 3. Il modello disciplina in particolare il numero massimo di animali, l’ispezione clinica, le condizioni alternative di isolamento, vaccinazione o prova diagnostica per l’influenza aviaria H5/H7 e, in alcune ipotesi, la quarantena post-ingresso.
Dichiarazioni su autorizzazione, non commercialità, rabbia e transito
L’articolo 5 disciplina il formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2026/131: dichiarazione del proprietario quando il movimento è effettuato da una persona autorizzata (articolo 4 del regolamento delegato), dichiarazione sulla natura non commerciale del movimento dei cani, gatti e furetti (articolo 18, paragrafo 3), dichiarazione analoga per i volatili (articolo 26, paragrafo 3). I modelli sono contenuti nell’allegato V, con obbligo di redazione almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione/ingresso e in inglese.
Misure transitorie
L’articolo 6 consente l’uso, per un periodo limitato, dei passaporti e certificati sanitari rilasciati secondo i precedenti modelli del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938. In particolare, i passaporti rilasciati prima del 1° gennaio 2028 sono considerati conformi ai nuovi modelli per i movimenti intra-UE o da determinati paesi terzi/territori; i certificati sanitari per cani, gatti e furetti e per volatili rilasciati prima del 1° ottobre 2026 restano validi, con scadenze transitorie che arrivano, per i cani/gatti/furetti, fino al 31 marzo 2027 per i certificati rilasciati nei termini indicati.
Abrogazione, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 abroga, con effetto dal 22 aprile 2026, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 577/2013 e (UE) 2021/1938. L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 22 aprile 2026; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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