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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1451

Regolamento delegato (UE) 2026/1451 della Commissione, del 20 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei dispositivi impiantabili e dei dispositivi della classe III esentati dall’obbligo di conduzione di indagini cliniche

Normativa europea32026R1451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato amplia l’elenco delle tipologie di dispositivi impiantabili e di classe III che, in quanto tecnologie ben consolidate, sono esentate dall’obbligo di svolgere indagini cliniche. La modifica interviene sull’articolo 61, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/745, sulla base dell’esperienza applicativa e di una consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici. Rimane comunque fermo l’obbligo per i fabbricanti di pianificare, effettuare e documentare una valutazione clinica conforme al regolamento sui dispositivi medici.

Modifica l’elenco dei dispositivi impiantabili e dei dispositivi di classe III esentati dall’obbligo di indagini cliniche ai sensi del regolamento (UE) 2017/745.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti di dispositivi medici impiantabili e di dispositivi della classe III rientranti nelle tipologie elencate all’articolo 61, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/745, come sostituita dal presente regolamento. L’effetto riguarda l’esenzione dall’obbligo di conduzione di indagini cliniche per tali specifiche tipologie di dispositivi, ferma restando la necessità di effettuare una valutazione clinica conforme all’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/745. Si applica negli Stati membri dell’Unione europea ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Esenzione dall’obbligo di indagini cliniche per alcune tecnologie ben consolidate

Il regolamento delegato (UE) 2026/1451 modifica il regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici per aggiornare l’elenco delle tipologie di dispositivi impiantabili e di classe III esentate dall’obbligo di indagini cliniche. La Commissione motiva l’intervento richiamando l’esperienza applicativa del quadro MDR e l’identificazione di ulteriori tecnologie ben consolidate, caratterizzate da progettazione stabile, profilo di sicurezza noto e lunga presenza sul mercato dell’Unione.

Base giuridica e finalità dell’intervento

La modifica è adottata sulla base dell’articolo 61, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/745, che consente alla Commissione di aggiornare l’elenco delle tipologie esentate. Il testo precisa che, prima dell’aggiornamento, la Commissione ha svolto un’ampia consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici.

Nuovo contenuto dell’articolo 61, paragrafo 6, lettera b)

L’articolo 1 sostituisce la lettera b) dell’articolo 61, paragrafo 6, introducendo un elenco esteso di categorie di dispositivi per le quali la valutazione clinica può fondarsi su dati clinici sufficienti e sulla pertinente specifica comune (SC), ove disponibile, con conseguente esenzione dall’indagine clinica. L’elenco comprende, in particolare:

  • materiali per sutura, graffette, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi ortodontici, corone dentali, viti, cunei, placche, fili, chiodi, clip e connettori;
  • perforatori craniali, lame craniche, introduttori per catetere, tamponi chirurgici e compresse di garza, magneti per generatori di impulsi impiantabili, tappi di chiusura per i port, mandrini e introduttori, aghi, porta-aghi, pinze, cannule, cateteri a palloncino per atriosettostomia, cateteri con rivestimento anticoagulante, sacche per sangue contenenti anticoagulanti, cateteri port, introduttori, dilatatori, drenaggi ventricolari, sonde per alimentazione, pledget per sutura, manicotti per sutura, bottoni e ponticelli, bottoni per gastrostomia, viti di fissazione per GBR, cera per ossa, filler ossei, sostituti ossei, centratori per steli, otturatori diafisari, marcatori radiopachi, legature in fibra, dispositivi extraluminali per legatura tubarica, distrattori transpalatali, chiodi, ancore, sistemi di fissazione vertebrale posteriore, suture intrecciate, impianti dentali, dispositivi per ortodonzia, barriere odontoiatriche, faccette dentali, sistemi di fissazione a sospensione e cinch, strumenti chirurgici riutilizzabili, spring per espansione cranica, guide, guide di pressione, fili e cateteri per stimolazione cardiaca, anse, tappi per elettrodi, strumenti di fissaggio e connessione, spirali embolizzanti endovascolari, particelle embolizzanti, cavi, shunt e piastre interne di defibrillazione.

Obblighi che restano in capo ai fabbricanti

L’esenzione riguarda solo l’obbligo di condurre indagini cliniche. I fabbricanti devono comunque effettuare una valutazione clinica completa, pianificarla e documentarla in conformità all’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/745.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’esenzione da indagini cliniche

Sostituisce l’articolo 61, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/745, ampliando l’elenco delle tipologie di dispositivi impiantabili e di classe III esentate dall’obbligo di conduzione di indagini cliniche. L’esenzione si fonda sulla valutazione clinica basata su dati clinici sufficienti e sulla conformità alla pertinente specifica comune (SC), laddove disponibile.

Categorie di dispositivi incluse nell’elenco

Include, tra le altre, materiali per sutura, graffette, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi ortodontici, corone dentali, viti, cunei, placche, fili, chiodi, clip, connettori, nonché un’ampia serie di dispositivi e accessori impiantabili o di classe III elencati espressamente nel testo, come cateteri, drenaggi, impianti dentali, sistemi di fissazione vertebrale, spirali embolizzanti, particelle embolizzanti, shunt e piastre interne di defibrillazione.

Presupposti e motivazione della modifica

La Commissione richiama l’esperienza maturata nell’applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e la consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici. Le nuove tipologie sono considerate tecnologie ben consolidate per progettazione comune, semplice e stabile, profilo di sicurezza noto, assenza di problemi di sicurezza rilevanti in passato, prestazioni cliniche ben note, uso come dispositivi di cura standard ed evoluzione limitata delle indicazioni e dello stato dell’arte.

Obblighi residui dei fabbricanti

Anche se esentati dalle indagini cliniche per le tipologie elencate, i fabbricanti restano tenuti a pianificare, effettuare e documentare una valutazione clinica ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/745.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedispositivi medicivalutazione clinicasicurezza dei prodottimercato interno

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