Regolamento (UE) 2026/636
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione, del 20 marzo 2026, che adotta elenchi di paesi terzi o territori che rispettano determinate condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione adotta gli elenchi dei paesi terzi e territori rilevanti per i movimenti non commerciali di animali da compagnia verso l’Unione. La misura si coordina con il nuovo quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2026/131, sostituendo in sostanza il precedente sistema fondato sul regolamento (UE) n. 576/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. L’obiettivo è garantire continuità normativa dal 22 aprile 2026, evitando perturbazioni nei movimenti di cani, gatti, furetti e, per quanto previsto, uccelli da compagnia.
Definizione degli elenchi di paesi terzi e territori rilevanti per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione, ai fini delle esenzioni dalla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e di altre prescrizioni sanitarie.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione, in particolare cani, gatti e furetti, nonché ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia nei casi previsti dal regolamento delegato (UE) 2026/131. Stabilisce, per ciascuna finalità prevista da tale regolamento delegato, gli elenchi di paesi terzi o territori considerati idonei e quindi destinatari di regimi di favore o di esenzione da determinate prescrizioni sanitarie. L’applicazione decorre dal 22 aprile 2026; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Nei riferimenti all’elenco del Regno Unito, l’Irlanda del Nord è esclusa ai fini dell’allegato II.
Elenchi di paesi terzi o territori per i movimenti non commerciali di animali da compagnia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 adotta tre elenchi di paesi terzi o territori funzionali al nuovo assetto europeo dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. La misura dà attuazione al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2026/131, con l’obiettivo di assicurare continuità regolatoria dal 22 aprile 2026, data in cui il nuovo regime diventa operativo e cessano gli atti precedenti richiamati nei considerando.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2016/429 abroga il regolamento (UE) n. 576/2013 a decorrere dal 22 aprile 2026. Il regolamento delegato (UE) 2026/131 disciplina in modo integrato le prescrizioni sanitarie per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, prevedendo che i cani, i gatti e i furetti provenienti da taluni paesi terzi o territori non siano sottoposti alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Poiché le condizioni di inserimento negli elenchi sono sostanzialmente analoghe a quelle già previste dalla normativa previgente, la Commissione ha ripreso nel presente regolamento gli elenchi già esistenti, così da evitare perturbazioni nei movimenti e garantire certezza giuridica.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione, con riferimento principale a:
- cani, gatti e furetti, per i quali rilevano gli elenchi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2026/131;
- uccelli da compagnia, per i quali rileva l’elenco di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131.
L’atto non introduce un sistema autonomo di requisiti sanitari, ma individua i paesi terzi e territori che beneficiano di un trattamento regolatorio favorevole. In particolare, l’allegato II include anche il Regno Unito, con la precisazione che ai fini del presente allegato il riferimento non comprende l’Irlanda del Nord.
Struttura degli elenchi
L’articolo 1 rinvia a due allegati distinti per gli elenchi legati all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2026/131:
- l’allegato I contiene i paesi terzi o territori di cui alla lettera a);
- l’allegato II contiene i paesi terzi o territori di cui alla lettera b).
L’articolo 2 rinvia invece all’allegato III per l’elenco dei paesi terzi o territori di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131, relativo ai movimenti non commerciali di uccelli da compagnia esentati da determinate prescrizioni sanitarie correlate alla specie.
Gli allegati mostrano una forte continuità tra i regimi previgente e nuovo. L’allegato I comprende, tra gli altri, Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco e San Marino. L’allegato II è più ampio e include, oltre a numerosi Stati sovrani, anche territori e dipendenze come Aruba, Bonaire/Sint Eustatius/Saba, Guernsey, Jersey, Hong Kong, Macao non è menzionato, isole Cayman, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Porto Rico e altri. L’allegato III riproduce il medesimo nucleo ristretto dell’allegato I.
Applicazione temporale ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 22 aprile 2026. Tale scelta è coerente con la decorrenza del regolamento delegato (UE) 2026/131 e con l’abrogazione, alla stessa data, del regolamento (UE) n. 576/2013, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e del regolamento delegato (UE) 2021/1933, richiamati nei considerando.
Rilievi operativi per gli operatori
Per gli operatori del settore veterinario, per gli importatori e per i professionisti che assistono proprietari o intermediari nei movimenti non commerciali di animali da compagnia, il regolamento è rilevante perché determina in modo puntuale se si possa beneficiare delle esenzioni previste dal nuovo quadro normativo. La corretta qualificazione del paese o territorio di provenienza, e la verifica della data di applicazione del regime, risultano decisive per l’adempimento delle prescrizioni sanitarie e documentali applicabili dal 22 aprile 2026.
Disposizioni principali
Elenco per l’esenzione dalla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per l’elenco dei paesi terzi o territori di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131. In tale elenco figurano: Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Elenco per l’altra categoria di paesi terzi o territori di cui all’articolo 17
L’articolo 1 rinvia all’allegato II per l’elenco dei paesi terzi o territori di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131. L’allegato comprende, tra gli altri, Emirati arabi uniti, Argentina, Australia, Canada, Cile, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti d’America e vari territori associati. Per il Regno Unito, ai fini dell’allegato non si comprende l’Irlanda del Nord.
Elenco per la deroga relativa agli uccelli da compagnia
L’articolo 2 rinvia all’allegato III per l’elenco dei paesi terzi o territori di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131. L’elenco coincide con quello contenuto nell’allegato I ed è finalizzato a individuare i paesi o territori da cui i movimenti non commerciali di uccelli da compagnia beneficiano dell’esenzione da determinate prescrizioni sanitarie correlate alla specie.
Coordinamento con il nuovo quadro normativo e decorrenza
I considerando chiariscono che il regolamento si innesta sulla riforma introdotta dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2026/131, i quali si applicano dal 22 aprile 2026. Gli elenchi riprendono, in sostanza, quelli già contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e nella disciplina sugli uccelli da compagnia, così da evitare vuoti normativi e interruzioni nei movimenti non commerciali.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 22 aprile 2026. Da tale data si applica in parallelo all’entrata in applicazione del regolamento delegato (UE) 2026/131 e alla cessazione di efficacia dei precedenti atti richiamati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 mar 2026Regolamento (UE) 2026/705
- Regolamento · 20 mar 2026Regolamento (UE) 2026/718
- Regolamento · 20 mar 2026Regolamento (UE) 2026/736
- Regolamento · 20 mar 2026Regolamento (UE) 2026/1359
- Regolamento · 20 mar 2026Regolamento (UE) 2026/1451
- Regolamento · 19 mar 2026Regolamento (UE) 2026/604
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →