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Ordinanza

Ordinanza n. 3415/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale Rep. CB/632/2026, prot. n. CB/39874/2026 del 25 marzo 2026, recante “Rilocalizzazione temporanea e provvisoria del posteggio R/14 – rivendita piante e fiori – da Piazzale del Verano a Via Tiburtina” (Doc. 1); - della Comunicazione prot. CB-N° 50375 del 15 aprile 2026, con la quale l’Amministrazione ha riscontrato le osservazioni dei ricorrenti, ribadendo la legittimità del provvedimento ed il divieto di manufatti fissi (Doc. 2); - della D.D. Prot. CB n. 59755 del 04.05.26 di Roma Capitale di differimento termini con cui il termine per il rilascio dell’area di Piazzale del Verano è stato posticipato al 25 maggio 2026 (Doc. 3); - dell’allegato recante la proposta di riqualificazione temporanea (Doc. 4); Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, allegati e consequenziali, per quanto di interesse, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202605742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rilocalizzazione temporanea e provvisoria di un posteggio per la vendita di piante e fiori da Piazzale del Verano a un'area di Via Tiburtina, con obbligo di esercizio su banco mobile con ombrellone, nonché atti connessi e differimento del termine di rilascio dell'area

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, titolare e gestore dell'attività di vendita di piante e fiori, hanno impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha disposto lo spostamento temporaneo del posteggio, motivato dall'imminente cantiere di pedonalizzazione di Piazzale del Verano, imponendo l'esercizio nella nuova area mediante banco mobile con ombrellone. Hanno inoltre contestato la comunicazione con cui l'Amministrazione ha respinto le osservazioni formulate dalla gestora, nelle quali erano state rappresentate l'impossibilità pratica di svolgere l'attività nell'area proposta, le criticità tecniche e l'inadeguatezza del banco mobile rispetto alle esigenze della vendita di fiori e piante, nonché il successivo atto di differimento del termine per il rilascio dell'area. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia la contestazione della legittimità dello spostamento e delle modalità operative imposte dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella comparazione degli interessi propria della fase cautelare ha ritenuto prevalente l'interesse alla pronta esecuzione dei lavori pubblici di pedonalizzazione, considerando anche che l'attività era esercitata in regime di proroga tecnica e che sarebbe stata comunque destinata a cessare a breve qualora i ricorrenti non fossero risultati aggiudicatari della futura gara per la concessione di suolo pubblico. Il Collegio ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché Roma Capitale aveva differito a data da destinarsi l'inizio dei lavori e dello spostamento, prospettando un ulteriore differimento sino alla fine di giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie concreta.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla comparazione degli interessi e alla sussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tutela può essere negata quando il periculum in mora risulta escluso dal differimento dell'efficacia pratica dell'atto o dell'avvio dei lavori amministrativi a una data non ancora determinata.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi può prevalere l'interesse pubblico alla pronta esecuzione di lavori pubblici, soprattutto quando l'attività privata è esercitata in regime di proroga tecnica e la relativa permanenza dipende dalla futura partecipazione vittoriosa a una gara per la concessione di suolo pubblico.
  • L'interesse del titolare di un posteggio esercitato in regime di proroga tecnica è valutato tenendo conto della sua precarietà e della possibile prossima cessazione, qualora l'operatore non risulti vincitore della gara destinata a disciplinare stabilmente la concessione di suolo pubblico.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCommercio e grandi strutture di vendita
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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