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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29804/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento catastale relativi a due unità immobiliari, nei quali veniva attribuita una consistenza di 6 vani invece di 4-5, e da una successiva ingiunzione di pagamento ICI per annualità 2004-2006, emessa dal Comune sulla base della rendita catastale così determinata. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti alla CTP di Padova; in primo grado i ricorsi erano stati accolti solo in parte. La CTR del Veneto, su appello principale dell’Agenzia e appello incidentale dei contribuenti, ha poi dichiarato in via pregiudiziale l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi ritenendoli tardivi e comunque diretti contro atti meramente ricognitivi di giudicati già formatosi sul classamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione delle spese del CTU e sulla modifica del dispositivo di primo grado; 2) nullità per omessa o apparente motivazione in relazione all’inammissibilità dei ricorsi introduttivi per tardività ex art. 21 d.lgs. 546/1992; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo al confronto tra date di notificazione degli avvisi e delle relate di ricezione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente circa l’inammissibilità dei ricorsi perché proposti avverso giudicati definitivi e non contro un provvedimento di attribuzione di rendita; 5) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’ingiunzione ICI, calcolata assumendo 6 vani anziché 5.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto l’eccezione dell’Agenzia sulla ritualità della notificazione del ricorso per cassazione, affermando che la notifica all’ufficio periferico dell’Agenzia è valida e tempestiva; ha però rilevato la tardività del controricorso dell’Agenzia e, perciò, ha disposto nulla sulle spese. Nel merito: ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la motivazione della CTR, pur riportando ampiamente le difese dell’Agenzia, era comunque chiara, autonoma ed esaustiva, e non era nulla solo perché adesiva alle argomentazioni di parte; il rigetto di tale motivo ha assorbito il secondo e il terzo, diretti contro rationes alternative. Ha respinto il quinto motivo, osservando che la rendita catastale definitivamente stabilita dal giudice tributario costituisce l’unico dato rilevante ai fini dell’ICI e, una volta formatosi il giudicato, spiega effetti retroattivi anche per la determinazione dell’imposta dovuta. Ha respinto anche il primo motivo, perché l’effetto sostitutivo della sentenza di appello ha fatto venir meno la decisione di primo grado, sicché la liquidazione delle spese del CTU è quella operata in appello, posta interamente a carico dei contribuenti soccombenti. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è infondata quando la sentenza abbia deciso la questione sostanziale e la motivazione consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è nulla solo perché adesiva o per relationem, se le ragioni della decisione sono attribuibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per omessa pronuncia e motivazione apparente, ma non ricorre nei casi esaminati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura investe rationes decidendi autonome e comunque idonee a sorreggere la decisione.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tardività/non tardività dei ricorsi introduttivi avverso gli atti catastali.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La Corte precisa che non trova diretta applicazione nel giudizio tributario in cassazione, restando la legittimazione processuale in capo sia all’Agenzia sia alla struttura territoriale che ha emanato l’atto.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992

    Ai fini ICI la base imponibile va determinata assumendo la rendita catastale definitivamente stabilita; la rendita giudizialmente accertata è l’unica valida ed efficace.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario la motivazione della sentenza può anche aderire integralmente alle argomentazioni di una parte o riprodurre atti di parte, senza che ciò determini nullità, purché la decisione sia chiaramente riferibile al giudice e consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito.
  • L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non si sia pronunciato su una domanda o eccezione effettivamente devoluta; se la questione risulta assorbita da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la censura è inammissibile o infondata.
  • Nel contenzioso tributario la rendita catastale definitivamente stabilita con giudicato è il dato esclusivo da assumere per il calcolo dell’ICI, avendo efficacia anche per le annualità interessate nei limiti derivanti dalla retroattività degli effetti della pronuncia giudiziale.
  • La liquidazione delle spese e degli onorari del consulente tecnico operata dalla sentenza di appello sostituisce quella di primo grado quando la decisione di primo grado venga riformata, con conseguente caducazione del precedente capo sulle spese.
  • La notifica del ricorso per cassazione all’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate è rituale e valida, in considerazione dell’unitarietà dell’ente e della struttura del processo tributario impugnatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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