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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20848/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre ordinanze-ingiunzione con cui il Ministero aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie a carico di alcuni soggetti, anche nella qualità di responsabili di dipendenza/legali rappresentanti di una banca cooperativa, per omessa segnalazione di numerose operazioni sospette ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991. Le operazioni, riconducibili a rapporti della società Eurogiochi, erano numerose, ravvicinate e di importo complessivo molto elevato. Il Tribunale di Arezzo aveva annullato le ordinanze, decisione poi confermata dalla Corte d'appello di Firenze, la quale aveva ritenuto non sufficiente il quadro indiziario e valorizzato anche l'esito di un procedimento penale per evasione fiscale. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mole e la serialità delle operazioni anomale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto non provata dall'Amministrazione la ricostruzione dei fatti; 3) violazione dell'art. 3 del d.l. n. 143 del 1991, per avere escluso l'obbligo di segnalazione sulla base di una lettura ritenuta formalistica e non coerente con la finalità antiriciclaggio della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, qualificando la questione come violazione di legge. Ha affermato che, in materia antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non presuppone che l'operatore abbia già un quadro indiziario di riciclaggio, né che escluda in base a un giudizio personale l'estraneità delle operazioni a un'attività delittuosa; richiede invece un giudizio obiettivo sull'idoneità delle operazioni a eludere la normativa di prevenzione. Ha censurato la Corte d'appello per aver trascurato la rilevantissima mole di elementi oggettivi di anomalia e per essersi affidata alle valutazioni soggettive dei responsabili della dipendenza nonché all'esito del procedimento penale per evasione fiscale. L'accoglimento del terzo motivo ha determinato l'assorbimento dei primi due. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 143 del 1991

    L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è imposto quando le operazioni presentino un giudizio obiettivo di idoneità a eludere la normativa antiriciclaggio; non è necessario che l'operatore abbia già individuato un quadro indiziario di riciclaggio o un reato presupposto in termini certi.

  • L. n. 197 del 1991

    Norma di conversione richiamata per la disciplina antiriciclaggio applicabile alla fattispecie.

  • art. 648-bis c.p.

    È richiamato quale parametro per individuare i possibili reati da cui potrebbero provenire i fondi oggetto delle operazioni sospette.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato come parametro di riparto dell'onere della prova, ma il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Viene dedotto per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è però assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Viene invocato per la violazione di legge relativa alla disciplina antiriciclaggio e all'onere probatorio.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In tema di antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sorge sulla base di una valutazione oggettiva dell'anomalia delle operazioni, non sulla base della prova piena di un reato presupposto o di un convincimento soggettivo dell'operatore circa l'illiceità della provenienza del denaro.
  • La pluralità, la serialità, il frazionamento e l'entità complessiva delle operazioni costituiscono indici rilevanti che il giudice deve considerare unitariamente; non è consentito minimizzarli isolatamente o trascurarne l'effetto complessivo.
  • Quando la censura investe la corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio e il criterio legale di valutazione dell'operazione sospetta, la questione è di violazione di legge e non di mero apprezzamento di merito insindacabile.
  • L'esito di un procedimento penale per un diverso reato non è di per sé decisivo per escludere l'obbligo di segnalazione, se il complesso degli indici oggettivi di anomalia era tale da imporre la comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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