Cassazione Penale, Sentenza n. 2363/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 11/04/2023 della Corte d'Appello di Milano che aveva disposto la revoca parziale della confisca disposta con sentenza penale nei confronti di De Filippo, Ligresti e Lucchini. Hanno sostenuto che: la riforma introdotta dalla legge n. 238/2021, che ha eliminato l'obbligatorietà della confisca dei beni "utilizzati" per commettere il reato, dovrebbe trovare applicazione; la confisca non sarebbe stata eseguita materialmente e, pertanto, la nuova disciplina dovrebbe prevalere; le società sono terze estranee al reato e non erano parte del giudizio penale; la conversione delle azioni Premafin in azioni UnipolSai per effetto della fusione avrebbe interrotto il nesso di strumentalità; vi sarebbero errori nel calcolo del numero di azioni sottratte e da restituire; e, infine, sollevavano questione di legittimità costituzionale della previgente disciplina.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che la confisca ha prodotto il suo effetto ablativo al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza che l'ha disposta, sicché la successiva riforma non è applicabile retroattivamente per cancellare l'effetto già consolidato. Tuttavia la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello che, in sede di esecuzione, aveva individuato e revocato la confisca per 188.337 azioni (81.166 per Alembert, 91.171 per Ulero, 16.000 per Darlis) non oggetto di operazioni manipolative nel periodo contestato, disponendone la restituzione; ha altresì confermato la mantenuta confisca per le azioni effettivamente utilizzate nelle operazioni manipolative. Sono state respinte le censure sull'inesistenza del nesso dopo la fusione e quelle relative ai conteggi indicati dalle difese.
Norme richiamate
art. 187 d. lgs. n. 58/1998 (TUF)
La Corte ha richiamato la disciplina della disposizione nel testo anteriore alla modifica; ha ritenuto che la confisca disposta all'epoca abbia prodotto l'effetto ablativo con il passaggio in cosa giudicata e che, nonostante la riforma, permanga la possibilità di applicare strumenti attinenti all'art. 240 cod. pen. per la confisca degli strumenti del reato
art. 26 legge n. 238/2021 (modifica art. 187 TUF)
La modifica ha limitato l'obbligatorietà della confisca ai soli beni che costituiscono profitto del reato; la Corte ha ritenuto irrilevante la novella rispetto a confische già perfezionate per effetto del giudicato
art. 200 cod. pen.
se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione
La Corte ha osservato che la norma riguarda le misure di sicurezza personali e che l'art. 236 cod. pen. esclude l'applicazione dell'art. 200 alla confisca patrimoniale; pertanto non si può invocare la retroattività favorevole per la confisca già consolidata
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Richiamato nell'analisi sulla possibile applicazione della legge più favorevole nel tempo, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile; la Corte ha ritenuto che il giudicato sulla confisca abbia già prodotto i suoi effetti
art. 236 cod. pen.
Indica, secondo la Corte, che la disposizione dell'art. 200 cod. pen. non si estende alla confisca patrimoniale, giustificando l'applicabilità della legge vigente al momento del giudicato
art. 240 cod. pen.
Richiamato per sostenere che le regole sulle cause impeditrici e sulla tutela del terzo proprietario permangono e consentono al giudice dell'esecuzione di revocare la confisca nei confronti di terzi estranei
art. 2504-bis cod. civ.
"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"
La norma è stata utilizzata per spiegare che la conversione delle azioni in esito alla fusione non interrompe il nesso di derivazione tra le azioni originarie (Premafin) e quelle risultanti (UnipolSai), quindi il vincolo di confisca può traslarsi sulle nuove azioni
art. 599-bis e art. 602 c.p.p.
Citati in relazione alla rideterminazione della pena nei confronti di uno degli imputati (Lucchini) e al contesto del giudizio di merito che ha portato alla confisca
Sentenza Corte Costituzionale n. 112/2019
La Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità della confisca amministrativa (art. 187-sexies TUF) con riguardo ai beni strumentali, per violazione del principio di proporzionalità nel contesto amministrativo; la Corte di legittimità ha ritenuto che quella valutazione non sia direttamente trasferibile al contesto penale
Corte EDU, Grande Chambre 28 giugno 2018
Richiamata dalle difese sul tema della tutela dei terzi non coinvolti nel procedimento penale; la Corte di legittimità ha però ritenuto che il terzo abbia comunque rimedi davanti al giudice dell'esecuzione per far valere la propria posizione
Massime di principio
- Se la confisca è diventata definitiva (passata in cosa giudicata), ha prodotto l'effetto traslativo della proprietà e la successiva modifica normativa non annulla automaticamente quell'effetto
- La norma dell'art. 200 cod. pen. sulle misure di sicurezza personali non si applica automaticamente alla confisca patrimoniale, per la quale opera la disciplina speciale prevista dal codice penale (art. 236 e art. 240)
- I terzi proprietari estranei al reato possono agire davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca della confisca e la restituzione dei beni qualora provino l'assenza del nesso di pertinenza con il reato
- La trasformazione o conversione formale del bene (es. fusioni societarie e cambio di denominazione delle azioni) non interrompe necessariamente il nesso di strumentalità o di derivazione del bene dal profitto/strumento del reato: il rapporto di cambio e le norme sulla successione nei rapporti giuridici prima della fusione determinano la continuazione del vincolo
- In contestazioni numeriche su quali beni siano stati effettivamente utilizzati nel periodo di commissione del reato, il giudice valuta la prova documentale: il terzo deve produrre evidenze precise che dimostrino quali porzioni dell'asset non sono state movimentate in funzione del reato
- Le censure di incostituzionalità riferite a rimedi amministrativi (es. confisca amministrativa) non sono automaticamente decisive nel processo penale; occorre considerare il diverso contesto e la giurisprudenza costituzionale specifica
- In sede di esecuzione il giudice può bilanciare il rispetto del giudicato con la tutela dei diritti di terzi non partecipanti, concedendo revoche parziali se emerge che parti del bene non sono state strumentali al reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →