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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3208/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge per notifica irregolare: il decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello era stato notificato ad un indirizzo PEC diverso da quello effettivamente indicato dal difensore nell'atto di impugnazione, con conseguente vizio della notificazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Salerno. In motivazione la Corte ha rilevato la difformità tra l'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione e quello indicato dal difensore nell'atto di appello, determinante per l'annullamento. Si è inoltre accertato che la prescrizione non era ancora maturata: al termine ordinario di 7 anni e mezzo si aggiungono 124 giorni di sospensione per impedimento del difensore, con scadenza di prescrizione fissata al 25/12/2023

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (falso ideologico); la Corte non ha mutato la valutazione sul reato ma si è pronunciata sul vizio processuale relativo alla notificazione

  • art. 76 DPR 445/2000

    Rinvio alle norme sul procedimento relativo ai documenti amministrativi in relazione al titolo del reato; usata in combinazione con l'art. 483 c.p.

  • art. 11 d.l. n. 201/2011

    Richiamato nella contestazione penale in relazione alle aggravanti/ricadute normative, ma la Cassazione si è focalizzata sul vizio di notificazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; la Corte ha registrato la trasmissione delle conclusioni ai sensi della disposizione

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Applicate per il calcolo della prescrizione: il termine ordinario (art. 157, primo comma) e la disciplina delle cause di sospensione (art. 161, secondo comma) sono state utilizzate per concludere che la prescrizione non era ancora maturata, computando la sospensione di 124 giorni per impedimento del difensore

Massime di principio

  • La notificazione di atti processuali (anche tramite PEC) all'indirizzo diverso da quello indicato dal difensore nell'atto di processo può determinare l'annullamento del provvedimento per vizio della notificazione
  • È fondamentale che il difensore indichi correttamente e aggiorni il proprio indirizzo PEC negli atti di impugnazione e che la parte che notifica verifichi la corrispondenza dell'indirizzo prima di procedere
  • Se la notificazione è irregolare, il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, salvo prova della effettiva ricezione e conoscenza dell'atto da parte del difensore
  • Nelle valutazioni sulla prescrizione vanno computate le sospensioni per impedimento del difensore secondo gli artt. 157 e 161 c.p.; anche lunghi tempi calendariali non escludono automaticamente la possibilità di rinvio se la prescrizione non è maturata
  • In casi simili conviene tempestivamente sollevare il vizio di notificazione e documentare l'indirizzo PEC corretto e/o l'assenza di effettiva ricezione dell'atto da parte del difensore

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