Cassazione Civile, Ordinanza n. 32841/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione notificato per crediti relativi a tasse rifiuti e automobilistiche. Il contribuente lo impugnava e il primo giudice annullava l’atto, rilevando che la cartella di pagamento presupposta era stata poi annullata in autotutela dopo la notifica dell’intimazione. Tuttavia, le spese del primo grado venivano compensate. In appello il contribuente chiedeva la rifusione integrale delle spese, ma il giudice di merito confermava la compensazione sia per il primo sia per il secondo grado, ritenendo, da un lato, che la compensazione rientrasse nel potere discrezionale del giudice e non richiedesse una specifica motivazione, e dall’altro che fosse giustificata dal fatto che la cartella era stata emessa prima dell’annullamento e dalla presenza di mutevoli interpretazioni giurisprudenziali. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e dedotta omessa o illogica motivazione sulla compensazione delle spese; 2) violazione delle norme sulle spese nel processo tributario per mancata applicazione del criterio di causalità nel primo grado; 3) ulteriore violazione delle medesime norme per la mancata condanna della controparte anche alle spese d’appello.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello non fosse mancante né apparente: il ragionamento decisorio sulla compensazione era percepibile, pur se erroneo, e la sentenza superava la soglia del minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che nel processo tributario la regola è la soccombenza e che la compensazione è una deroga ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente e puntualmente indicate nella sentenza. Il generico richiamo a mutevoli interpretazioni giurisprudenziali non era sufficiente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere al contribuente le spese di tutti i gradi di giudizio, con liquidazione specifica di compensi ed esborsi.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del contenuto della sentenza e della motivazione; la Corte esclude la nullità per omessa motivazione perché il ragionamento decisorio è comunque percepibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale norma sulla motivazione; la motivazione è ritenuta sufficiente al minimo costituzionale.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Invocato dal ricorrente e richiamato dalla Corte per affermare che, pur nel principio di sinteticità, il giudice deve dare puntuale conto delle ragioni gravi ed eccezionali poste a base della compensazione.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla decisione e motivazione del giudizio tributario.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della motivazione della decisione; la Corte ritiene che il minimo costituzionale sia rispettato solo quanto all’esistenza di una ratio decidendi percepibile.
art. 15 d.lgs. 546/1992
Norma centrale: la Corte ribadisce che nel processo tributario la soccombenza è la regola generale e la compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla tutela del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del sindacato per le censure di violazione di legge sulle spese di lite.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base del sindacato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.
art. 93 c.p.c.
Richiamato nella domanda di distrazione delle spese formulata dal ricorrente.
art. 370, comma 1, c.p.c.
Richiamato con riferimento alla facoltà della parte intimata di partecipare all’udienza mediante memoria.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/9/2015, n. 156
Richiamato per individuare la versione ratione temporis dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 applicabile dal 1/1/2016.
art. 12, comma 1, d.lgs. 156/2015
Richiamato per l’entrata in vigore delle modifiche applicabili ratione temporis.
Massime di principio
- Nel processo tributario la regola generale in tema di spese è la soccombenza; la compensazione costituisce deroga eccezionale e richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
- Quando il giudice dispone la compensazione delle spese nel processo tributario, deve indicare in sentenza le ragioni specifiche che la giustificano; un riferimento generico a oscillazioni giurisprudenziali non basta.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; se il percorso argomentativo consente di individuare la ratio decidendi, la censura attiene semmai alla correttezza giuridica della decisione e non alla sua inesistenza motivazionale.
- Se la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., anche regolando direttamente le spese di tutti i gradi.
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