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Ordinanza

Ordinanza n. 516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202600547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare contro la documentazione caratteristica e i relativi effetti sulla carriera e sull'incarico di comando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Toscana, contestando il rigetto della domanda cautelare e prospettando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla documentazione caratteristica, in particolare quanto all'avanzamento di carriera, all'accesso a corsi attributivi di punteggio, alle successive valutazioni caratteristiche e alla possibilità di conservare la titolarità del comando di una Stazione. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi né le censure articolate contro la valutazione del TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. A un esame sommario, tipico della fase cautelare, ha ritenuto non sufficientemente comprovati i profili relativi al periculum in mora, considerando in particolare l'elevato grado di discrezionalità riconosciuto all'Amministrazione militare nella redazione della documentazione caratteristica. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la concessione della tutela interinale richiede che il periculum in mora sia adeguatamente comprovato; la mera allegazione di possibili ripercussioni sulla carriera, sull'accesso a corsi, sulle successive valutazioni o sul mantenimento di un incarico non è sufficiente senza una dimostrazione concreta del pregiudizio grave e irreparabile.
  • Nella valutazione cautelare delle controversie riguardanti la documentazione caratteristica del personale militare, il giudice deve tenere conto dell'elevato grado di discrezionalità riconosciuto all'Amministrazione militare, che incide sulla verifica sommaria della fondatezza della domanda e del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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