Cassazione Penale, Sentenza n. 2804/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13-06-2024 del Tribunale del Riesame che aveva nuovamente applicato nei confronti della ricorrente la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. (dal lunedì al venerdì, ore 17-18). La difesa censurava la valutazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione dei reati, sostenendo che la ricorrente aveva cessato il rapporto lavorativo con le società coinvolte (licenziamento da Sotepro s.r.l.), che la BM Servizi era sempre stata inattiva, che la Gulizia era incensurata e che i contatti con i coindagati erano meramente conviviali e riconducibili all'appartenenza comune al Cavalierato di Malta, per cui la misura avrebbe avuto carattere più punitivo che cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla persistenza delle esigenze cautelari poiché non v'è contestazione sui gravi indizi di colpevolezza e la motivazione del Tribunale del Riesame non è manifestamente illogica. Il giudice ha valorizzato la gravità, la sistematicità e la serialità delle condotte, nonché il ruolo propulsivo della Gulizia nell'organizzazione (messa in contatto delle parti, uso di società "cartiere"), rendendo difficile la ricostruzione del sistema evasivo. È stato ritenuto irrilevante che BM Servizi fosse inattiva e che la ricorrente fosse disoccupata, posto che avrebbe potuto assumere nuovi incarichi e reiterare i reati; le indagini hanno inoltre accertato la persistenza di rapporti con coindagati. La misura dell'obbligo di presentazione è stata considerata non eccessivamente afflittiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 38-bis d.lgs. 81/2015
art. 38-bis del d. Igs. n. 81 del 2015
La norma è stata richiamata in relazione a taluni capi che il G.I.P. ha ritenuto essere contravvenzioni (fattispecie per le quali non era stata richiesta cautela); in sostanza tali fattispecie non sono state sottoposte a misura cautelare perché riconosciute come contravvenzionali
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000
Il Tribunale del Riesame ha riqualificato alcune condotte inizialmente denunciate come truffa aggravata in reati tributari ai sensi di questo articolo, ritenendo sussistere l'elemento soggettivo e oggettivo della frode fiscale connessa alla simulazione di crediti
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in cassazione
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari personali la censura è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; una diversa valutazione di merito non è sufficiente.
- La cessazione del rapporto di lavoro e lo stato di disoccupazione non sono automaticamente idonei a far ritenere cessato il pericolo di reiterazione se sussistono gravi indizi, un ruolo centrale nell'organizzazione delittuosa e possibilità di assumere nuovi incarichi.
- La persistenza di contatti con coindagati, anche se giustificati come frequentazioni conviviali, può essere valutata come elemento indiziario della possibile prosecuzione di rapporti illeciti.
- La qualificazione delle condotte (es. truffa vs reato tributario) incide sulla valutabilità delle esigenze cautelari; talune fattispecie contravvenzionali possono escludere la richiesta cautelare specifica.
- Le misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione) vengono ritenute proporzionate quando sussistono gravi indizi e concrete esigenze cautelari, salvo prova di sopravvenuta cessazione effettiva e qualificata del rischio di reiterazione
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