Sentenza del 30/12/2015 n. 26100 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso senza esaminare nel merito la contestazione sull'applicazione degli studi di settore. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativo al 1999, pari a Euro 3.908,00, fondato sull'incongruità dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore. Ha contestato l'applicazione automatica delle risultanze dello studio di settore. La Corte ha tuttavia rilevato che il motivo era inammissibile perché privo del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Disciplina gli studi di settore, utilizzati dall'amministrazione finanziaria per confrontare i ricavi o compensi dichiarati con quelli presumibilmente derivanti dall'attività esercitata.
Art. 366-bis c.p.c.
richiede che le censure relative alla violazione di legge siano corredate da un "quesito di diritto"
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile nella causa, il motivo fondato sulla violazione di legge doveva contenere uno specifico quesito di diritto, con l'indicazione dei fatti rilevanti, della regola applicata dal giudice e della diversa regola ritenuta corretta. La mancanza del quesito comportava l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel regime considerato, tale censura doveva rispettare anche il requisito formale dell'art. 366-bis c.p.c.
Art. 58, comma 5, L. n. 69 del 2009
La Corte lo richiama per individuare la disciplina transitoria applicabile all'art. 366-bis c.p.c. in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una norma processuale richiede un requisito formale specifico per il ricorso per cassazione, la sua omissione può determinare l'inammissibilità senza che la Corte esamini il merito della controversia.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione la regola di diritto contestata e quella ritenuta corretta; non è sufficiente una critica generica alla decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente il quesito o il contenuto tecnico mancante nel motivo di ricorso.
- In materia di studi di settore, la contestazione dell'accertamento deve essere specifica e adeguatamente motivata; tuttavia, prima ancora del merito, occorre rispettare tutti i requisiti di ammissibilità del ricorso applicabili ratione temporis.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità è normalmente condannata al rimborso delle spese processuali della controparte.
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