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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32944/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per due reati ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (aggravati dall'art. 416‑bis.1 c.p.). Il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per i capi B9) e B12), sostenendo che il Tribunale avrebbe fatto un "copia e incolla" dell'ordinanza del GIP senza fornire autonoma e congrua valutazione; 2) inosservanza di norme processuali e difetto di risposta ai rilievi difensivi sulle esigenze cautelari, evidenziando l'applicazione della misura massima nonostante precedenti non specifici e la distanza temporale dai contatti contestati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di legittimità possa sindacare solo vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione e non la rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Il Collegio ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, fondata su intercettazioni e riprese video che avrebbero documentato: a) la cessione di un involucro contenente circa 200 grammi di cocaina (capo B9); b) il ruolo di "staffetta" del ricorrente nel trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente (capo B12). Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato il pericolo di recidiva alla luce delle modalità del fatto, della personalità criminale e dei numerosi precedenti; ha ritenuto idonea la custodia in carcere per isolare l'indagato dall'ambiente malavitoso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma che sanziona la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; nel caso contestato i reati ex art. 73 sono aggravati in relazione all'appartenenza o alla relazione con soggetti di tipo mafioso (richiamo all'aggravante).

  • art. 416‑bis c.p. (aggravante)

    Elemento aggravante invocato in relazione ai reati di cui all'art. 73: il collegamento con organizzazioni mafiose o strutture assimilate incide sulla gravità della fattispecie e sulle esigenze cautelari.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di motivazione autonoma della misura quando la decisione è adottata inaudita altera parte; la Corte chiarisce che tale requisito non trova applicazione in senso assoluto al giudizio del riesame, che presuppone il contraddittorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ivi compresa la condanna alle spese e agli oneri previsti.

  • art. 94, comma disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Norma che regola gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ordina gli adempimenti necessari per l'esecuzione della pronuncia.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di impossibilità di esonero dalla condanna alle somme dovute in forza di pronunce processuali di inammissibilità, ove non sussistano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per questioni di diritto o per la manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rivedere in fatto la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
  • Il Tribunale del riesame deve dar conto del contenuto del contraddittorio e motivare le ragioni della decisione; tuttavia non è sempre richiesta una "motivazione autonoma" rispetto all'ordinanza originaria salvo il caso di provvedimenti adottati inaudita altera parte disciplinati dall'art. 292 c.p.p.
  • Intercettazioni e riprese video, se coerenti e collegate, costituiscono elementi probatori rilevanti per la configurazione dei gravi indizi e per giustificare misure cautelari severe quali la custodia in carcere.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare basata su grave quadro indiziario, la difesa deve indicare specifici vizi di diritto o profili di manifesta illogicità nella motivazione, non limitandosi a una generica richiesta di revisione dei fatti.
  • La valutazione delle esigenze cautelari può legittimamente tener conto della personalità del soggetto, dei precedenti (anche non recenti) e del ruolo svolto nell'ambito di un'organizzazione di traffico; tali elementi possono giustificare la scelta della misura più afflittiva per prevenire il rischio di recidiva.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) salvo specifiche ragioni di esonero.

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