Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 617/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Pavia del 12 febbraio 2026, n. 55, comprensiva del suo allegato tecnico denominato «ipotesi localizzative intervento», pubblicata il 17 febbraio 2026, e della deliberazione della medesima Giunta 26 marzo 2026, n. 157, comprensiva del suo allegato tecnico denominato «documento di indirizzo della progettazione», nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi la determina del Dirigente del servizio amministrativo demanio patrimonio e infrastrutture 10 marzo 2026, n. 35 e il parere Area 6 del 5 marzo 2026 prot. 28566, quand’anche nel testo non ancora conosciuto, nonché, per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio comunale di Pavia 16 ottobre 2025, n. 29;

Giustizia amministrativa202601558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni della Giunta comunale di Pavia che individuano temporaneamente un’area inutilizzata per l’insediamento del campo nomadi, con relativi atti tecnici e amministrativi presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, le deliberazioni della Giunta comunale di Pavia del 12 febbraio 2026, n. 55, e del 26 marzo 2026, n. 157, nonché i relativi allegati tecnici, la determina dirigenziale, il parere amministrativo e, per quanto occorrer possa, una precedente deliberazione consiliare. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la legittimità dell’individuazione dell’area per l’insediamento temporaneo del campo nomadi, anche in relazione all’applicazione dell’art. 51-bis della legge regionale Lombardia n. 12/2005 e alla mancata stipula di una convenzione. La ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio cautelare con effetti asseritamente irreversibili.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 51-bis della legge regionale n. 12/2005, valorizzando la temporaneità dell’utilizzo, l’individuazione di un’area inutilizzata e l’indubbio rilievo sociale dell’iniziativa. La mancata stipula della convenzione è stata ritenuta non rilevante, poiché l’area è di proprietà dell’amministrazione comunale. Quanto al periculum in mora, la società non ha fornito elementi concreti a sostegno del pregiudizio lamentato: gli atti prevedono una soluzione temporanea, per un periodo massimo di 24 mesi, e non sono quindi idonei a legittimare gli effetti irreversibili prospettati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 51-bis l. reg. Lombardia n. 12/2005

    stante la temporaneità dell’utilizzo previsto, l’individuazione di un’area inutilizzata e la realizzazione di un’iniziativa che ha un indubbio rilievo sociale

    In sede cautelare, il TAR ha ritenuto prima facie applicabile la disposizione regionale in presenza di un utilizzo temporaneo, di un’area inutilizzata e di un’iniziativa di rilevante interesse sociale.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata esaminata secondo la disciplina della tutela cautelare collegiale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la temporaneità dell’utilizzo dell’area, la sua inutilizzazione e il rilievo sociale dell’iniziativa possono integrare, a un primo sommario esame, i presupposti applicativi della disciplina regionale speciale relativa all’insediamento temporaneo.
  • La mancata stipula di una convenzione non assume rilievo quando l’area interessata è di proprietà dell’amministrazione comunale, secondo la valutazione cautelare compiuta dal giudice.
  • Il periculum in mora deve essere dimostrato mediante elementi concreti; non è sufficiente prospettare effetti irreversibili quando gli atti impugnati prevedono un utilizzo temporaneo e limitato nel tempo, nella specie per un massimo di 24 mesi.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.