Sentenza n. 4716/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2500/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2500/2024, relativa al pagamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2500/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 13 gennaio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 27 gennaio 2026, ed era rimasta ineseguita. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo esecutivo. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche, quale commissario ad acta. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione e richiesta del compenso del commissario e i suoi obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, spese generali e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e di ordinare all'amministrazione inadempiente di conformarsi al titolo giudiziale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo e l'amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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