Cassazione Civile, Ordinanza n. 23306/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 di un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, con richiesta di contributi per l'attività professionale svolta nel 2010. Il Tribunale aveva escluso il dovuto; la Corte d'appello di Palermo aveva confermato, ritenendo che il dato decisivo fosse il reddito annuo percepito: sotto la soglia di euro 5.000 l'attività doveva considerarsi occasionale, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e del criterio del reddito minimo, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale della professione, mentre la soglia di euro 5.000 rileva solo per attività occasionali e non può essere usata come unico parametro per escludere la contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS. Ritiene fondato il motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato: per il professionista iscritto ad albo non iscritto alla cassa di riferimento, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; la soglia di euro 5.000 riguarda invece solo le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Poiché la Corte territoriale aveva fondato la decisione esclusivamente sul reddito inferiore alla soglia, senza accertare in fatto se l'attività fosse abituale o occasionale anche tramite indizi presuntivi, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non iscritti ad altre forme obbligatorie dipende dall'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 11-12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
È richiamato come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, coordinata con la legge n. 335/1995.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
La soglia di euro 5.000 rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale, non come criterio esclusivo per escludere l'obbligo contributivo dei professionisti che svolgano abitualmente la professione.
art. 53 d.P.R. n. 919/1986, come modificato dal d.lgs. n. 344/2003
È citato dal ricorrente nel quadro normativo relativo ai redditi professionali e al regime contributivo.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sull'abitualità o occasionalità dell'attività professionale.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
È menzionato per il deposito della proposta in camera di consiglio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto a un albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va verificato in base al carattere abituale dell'attività svolta, non in base al solo ammontare del reddito prodotto.
- La soglia di euro 5.000 rileva come criterio per l'assoggettamento a contribuzione delle attività autonome occasionali, ma non può essere utilizzata come unico parametro per negare la contribuzione quando l'attività presenti connotati di abitualità.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto da compiersi ex ante, potendo essere desunta anche da indizi presuntivi come l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA o l'organizzazione dei mezzi professionali.
- Un reddito annuo inferiore a euro 5.000 può al più costituire un indizio di occasionalità, da valutare insieme agli altri elementi acquisiti, ma non è di per sé decisivo.
- Il giudice di merito che escluda l'obbligo contributivo deve accertare preliminarmente se l'attività sia abituale o occasionale; la sola valorizzazione del reddito, senza tale verifica, integra errore di diritto.
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