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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18127/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era accusata di concorso nel furto di libri antichi e incunaboli dalla biblioteca dell\'Abbazia di Montecassino (valore complessivo circa € 250.000), commesso in concorso con De Caro Marino Massimo. Secondo l\'accusa e la motivazione di merito, l\'imputata si sarebbe presentata ripetutamente in biblioteca fingendo l\'interesse per la catalogazione e prospettando finanziamenti, distraendo il personale mentre De Caro sostituiva/sottraeva opere (anche sostituendo un\'opera di Galilei con una copia contraffatta). Il ricorso in Cassazione contestava: l\'ammissione e il valore probatorio delle sommarie informazioni testimoniali acquisite ex art. 512 c.p.p. (perdeva poi l\'escussione del teste per sopravvenuta impossibilità), la fondatezza della responsabilità basata su dichiarazioni non contraddette, l\'interpretazione e la qualificazione delle prove (sms, dichiarazioni di De Caro), l\'applicazione delle aggravanti ex art. 61 nn. 10 e 11 c.p. e l\'entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha escluso e annullato senza rinvio le aggravanti previste dagli articoli 61, n. 10 e n. 11 c.p., ritenendole non configurabili nel caso concreto (l\'aggravante per il fatto commesso "contro" ministro di culto richiede un nesso causale tra la qualifica e la condotta; l\'aggravante per abuso di autorità richiede un rapporto di dipendenza/autorità). Sul resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto legittima l\'acquisizione delle sommarie informazioni ex art. 512 c.p.p. valutando l\'imprevedibilità dell\'impossibilità di ripetizione al momento delle indagini preliminari; ha ritenuto ammissibile l\'uso della sentenza emessa dal G.I.P. di Napoli come elemento di riscontro, ha confermato che le dichiarazioni pre-dibattimentali possono costituire base di condanna se accompagnate da adeguate garanzie e da elementi probatori di supporto (sms, circostanze oggettive, sostituzione dell\'opera). Ha inoltre ritenuto fondata la qualificazione della condotta come uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose (es. scollatura/incollatura della miscellanea e danneggiamento), mentre la pena va ricalcolata dopo l\'esclusione delle aggravanti, rinviando la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d\'Appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorrere nel reato: la ricorrente è stata imputata in concorso con altri per la sottrazione dei volumi.

  • art. 624 cod. pen.

    Furto comune: norma base per la contestazione della sottrazione dei volumi antichi.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Furto aggravato per uso di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto configurabili gli elementi fraudolenti (inganno sul finanziamento/ruolo) e la violenza sulle cose (manomissione/scollatura e danno ai volumi).

  • art. 61, n. 10 cod. pen.

    Circostanza aggravante per il fatto commesso "contro" ministro di culto: la Corte richiede un nesso causale tra la qualifica del soggetto offeso e l\'azione del reo; qui tale nesso non è emerso, quindi l\'aggravante è stata esclusa.

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    Abuso di relazioni di autorità: presuppone un rapporto di dipendenza/autorità tra offeso e autore; nella fattispecie tale rapporto non sussisteva e l\'aggravante è stata esclusa.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Acquisizione di sommarie informazioni rese dal teste quando è impossibile la sua escussione in dibattimento: ammissibile se l\'impossibilità era imprevedibile al tempo delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto rispettato il requisito dell\'imprevedibilità.

  • art. 119 cod. proc. pen.

    Regole per l\'escussione del teste impossibilitato a parlare (anche rispondendo per iscritto); richiamata dalla difesa ma non decisiva per escludere l\'uso dei verbali.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Limitazione della rilevanza probatoria di sentenze al fatto specifico accertato: la Corte ha ritenuto che la sentenza del G.I.P. di Napoli riguardasse fatti analoghi e fornisse elementi probatori utili per il presente processo.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Regime di escussione dei collaboratori/testimoni: utilizzato per le dichiarazioni di De Caro; le dichiarazioni sono state valutate nel complesso probatorio.

  • art. 6 C.E.D.U.

    Diritto al giusto processo: citato nella valutazione della compatibilità tra utilizzo di prove predibattimentali e garanzie processuali; la Corte conferma che le dichiarazioni predibattimentali possono essere decisive purché esistano adeguate garanzie e riscontri.

Massime di principio

  • Le sommarie informazioni raccolte ex art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate come base di condanna solo se, al momento delle indagini preliminari, la ripetizione dell\'atto era imprevedibilmente impossibile e se vi sono garanzie procedurali o riscontri probatori a sostegno.
  • L\'imprevedibilità richiesta per l\'acquisizione ex art. 512 c.p.p. va valutata "ex ante" (al momento delle indagini) e non con riferimento a successivi rinvii processuali.
  • Una sentenza in altro procedimento può avere valore probatorio solo nei limiti in cui accerta il medesimo fatto specifico o circostanze materialmente utili e coerenti con la fattispecie in esame (art. 238-bis c.p.p.).
  • L\'aggravante di cui all\'art. 61 n. 10 c.p. richiede non solo la qualifica del soggetto offeso (es. ministro di culto) ma anche un nesso causale tra quella qualifica e la scelta o lo svolgimento dell\'azione delittuosa: non è sufficiente che il reato sia diretto "contro" una persona con una qualifica se quella qualifica non ha influito sulla dinamica del reato.
  • L\'aggravante per abuso di autorità (art. 61 n.11) necessita di un rapporto di autorità o dipendenza reale tra autore e offeso; la semplice circolarità di rapporti o la presenza di una figura istituzionale non basta.
  • La sostituzione, la manomissione o il danneggiamento di opere per occultare una sottrazione possono integrare sia il mezzo fraudolento sia la violenza sulle cose, quando tali azioni causino danno o consentano la consumazione del reato.
  • Se in sede di Cassazione vengono escluse aggravanti che hanno influito sul trattamento sanzionatorio, la decisione viene annullata senza rinvio su quelle circostanze e la quantificazione della pena è rinviata per nuova determinazione.

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