Sentenza del 04/12/2015 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento basato su p.v.c. - P.v.c. non allegato all'avviso - Nullità dell'avviso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo. Quando l'Amministrazione fonda la propria pretesa su un p.v.c. o su altro documento richiamato nell'atto, deve allegarlo oppure riportarne il contenuto essenziale, salvo che il documento sia già conosciuto o ricevuto dal contribuente. La mancata allegazione o riproduzione delle parti essenziali del p.v.c. rende l'avviso carente di motivazione e quindi nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché fondato su un precedente processo verbale di constatazione (p.v.c.) non allegato all'avviso e non riprodotto nello stesso almeno nelle sue parti essenziali. Tale omissione impedisce al contribuente di conoscere compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria, compromettendo il diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 56 d.P.R. n. 633/1972
L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, consentendo al contribuente di comprendere e contestare adeguatamente l'accertamento. Se l'atto richiama un p.v.c. non allegato, il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso.
Art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono indicare gli elementi essenziali richiamati, allegando gli atti cui fanno riferimento oppure riproducendone il contenuto essenziale, quando necessario per garantire la conoscibilità e l'esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può fondarsi validamente su un documento esterno che il contribuente non abbia ricevuto e il cui contenuto essenziale non sia riportato nell'avviso.
- Il semplice richiamo a un p.v.c. non è sufficiente: l'Amministrazione deve allegarlo oppure esporre nell'atto i fatti e le motivazioni indispensabili per comprendere la contestazione.
- La nullità può essere invocata quando l'omissione impedisce al contribuente di conoscere integralmente la pretesa e di predisporre una difesa effettiva.
- La contestazione deve essere valutata considerando anche se il documento era già conosciuto o nella disponibilità del contribuente; in tal caso l'obbligo di allegazione può risultare attenuato.
- La carenza documentale o motivazionale dell'avviso deve essere fatta valere tempestivamente mediante impugnazione dell'atto, verificando concretamente se l'omissione abbia inciso sulla comprensione della pretesa.
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