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Sentenza

Sentenza n. 1546/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di cui al Decreto n. 2534 del 22 febbraio 2023 della Regione Lombardia con cui: i) è stata annullata in autotutela la procedura di presentazione delle domande effettuata sullo sportello del Bando “Ricerca&Innova” aperto in data 25 gennaio 2023 di cui al decreto n. 18327/2022; ii) è stato revocato in autotutela il decreto n. 833/2023 di sospensione dello sportello; iii) è stata stabilita la nuova data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando “Ricerca&Innova” sulla piattaforma Bandi On Line prevedendo, in luogo del 25 gennaio 2023, la data dell'8 marzo 2023 ore 10.30, confermando il termine di chiusura dello sportello in data 31 dicembre 2024, alle ore 14.00, salvo esaurimento delle risorse disponibili; della procedura di presentazione delle domande effettuata sullo sportello del Bando “Ricerca&Innova” aperto in data 8 marzo 2023 di cui al decreto n. 2534 del 22 febbraio 2023 e dell'approvazione dei relativi esiti, ivi incluso il decreto n. 3256 dell'8 marzo 2023 di sospensione dello sportello; degli atti e delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARIA s.p.a. su richiesta della Regione Lombardia a seguito delle segnalazioni di malfunzionamenti e disservizi relativi alla procedura a sportello del 25 gennaio 2023, ivi inclusa la risposta integrale di ARIA s.p.a. pervenuta via PEC agli atti regionali prot. n. R1.2023.0003741 del 22 febbraio 2023 con la quale la società avrebbe confermato la verificazione di disservizi e malfunzionamenti informatici; della nota della Regione Lombardia del 22 marzo 2023 (prot. 729/2023); della nota della Regione Lombardia del 5 aprile 2023 (prot. 880/2023); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi quelli allo stato ignoti e/o di estremi non conosciuti; nonché, in via espressamente subordinata del Bando “Ricerca&Innova” approvato con decreto n. 18327 del 15 dicembre 2022 della Regione Lombardia, e del decreto di approvazione medesimo; e per il risarcimento dei danni in forma specifica, tramite la declaratoria di ammissione all'istruttoria formale e sostanziale della domanda di finanziamento protocollata in data 25 gennaio 2023, in favore di SICAM s.r.l. e, in subordine, per equivalente.

Giustizia amministrativa202300699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale che ha annullato in autotutela la procedura Click Day del bando “Ricerca&Innova”, revocato il precedente decreto di sospensione e fissato una nuova data per la presentazione delle domande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocatasi utilmente nella graduatoria della prima procedura telematica, ha contestato il ritiro degli esiti del Click Day e la riedizione della procedura, deducendo, in primo luogo, la violazione del paragrafo del bando che escludeva la responsabilità regionale per disguidi informatici imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. Secondo la ricorrente, i problemi verificatisi sarebbero stati inconvenienti fisiologici o meri rallentamenti, riconducibili al caso fortuito, e la prima procedura avrebbe comunque raggiunto il proprio scopo avendo esaurito le risorse disponibili. In secondo luogo, ha contestato l’accertamento tecnico di ARIA, sostenendo che il malfunzionamento avrebbe coinvolto indistintamente tutti i partecipanti e non avrebbe favorito casualmente solo alcuni di essi; ha quindi dedotto l’illegittimità del ritiro per lesione dell’affidamento degli operatori utilmente collocati nella prima graduatoria. In via subordinata, ha impugnato il bando, sostenendo che l’ordine cronologico sarebbe stato illegittimamente utilizzato come criterio di ricevibilità delle domande, in violazione dell’art. 5 d.lgs. 123/1998, anziché come criterio di concessione del beneficio. Sono state inoltre proposte domande subordinate di risarcimento, in forma specifica o per equivalente, e di indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato la clausola del bando sui disguidi informatici nel senso che l’esonero di responsabilità regionale riguarda soltanto gli eventi eccezionali estranei alla sfera di controllo dell’amministrazione, riconducibili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non copre invece i malfunzionamenti imputabili alla stessa amministrazione o al gestore della piattaforma, rispetto ai quali devono essere adottate misure idonee a eliminare le conseguenze lesive e a garantire imparzialità e parità di trattamento. Nel caso concreto, la nota tecnica di ARIA aveva attestato che il disservizio era stato causato dalla rimozione manuale accidentale di una regola di configurazione dell’infrastruttura di rete durante un intervento tecnico, evento rientrante nella sfera di controllo regionale. Il disservizio non era stato un semplice rallentamento generalizzato, ma aveva inciso seriamente e selettivamente sulle possibilità di alcuni partecipanti, favorendone casualmente altri. Era quindi legittimo annullare gli esiti della prima procedura e riaprire lo sportello per assicurare la parità di trattamento. Sono stati ritenuti irrilevanti sia l’esaurimento delle risorse nella prima procedura sia il fatto che il ritiro fosse intervenuto dopo la chiusura del caricamento delle domande, poiché l’atto era stato adottato prima dell’erogazione dei contributi e costituiva un atto di mero ritiro, non incidente su posizioni di affidamento consolidato. Il motivo contro il bando è stato respinto perché il bando consentiva, anche dopo l’esaurimento del budget, la presentazione di ulteriori domande entro il limite del 30% della dotazione originaria, da collocare in lista d’attesa e istruire in caso di disponibilità di risorse. Tale limite non è stato ritenuto irragionevole in assenza di specifiche contestazioni o elementi contrari. Sono state respinte anche la domanda risarcitoria e quella di indennizzo: la prima per l’infondatezza dell’illegittimità dedotta; la seconda perché l’art. 21-quinquies l. 241/1990 riguarda la revoca e non il mero ritiro dell’atto qui disposto. Spese compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono, nelle procedure competitive telematiche, di garantire non discriminazione e parità di trattamento tra i partecipanti, anche mediante il ritiro e la riedizione della procedura quando un malfunzionamento imputabile all’amministrazione abbia favorito casualmente alcuni operatori.

  • art. 5 d.lgs. 123/1998

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il motivo è stato respinto perché il bando non impediva la presentazione di domande successive all’esaurimento delle risorse, prevedendo una lista d’attesa.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    L’indennizzo previsto per la revoca non è applicabile quando l’amministrazione adotta un atto di mero ritiro prima dell’adozione del provvedimento finale di erogazione dei contributi.

Massime di principio

  • Una clausola di esonero della responsabilità dell’amministrazione per disguidi informatici imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore non copre i malfunzionamenti rientranti nella sfera di controllo dell’amministrazione o del gestore della piattaforma telematica.
  • Nelle procedure competitive svolte con modalità Click Day, quando un malfunzionamento imputabile all’amministrazione altera selettivamente le possibilità di caricamento delle domande e favorisce casualmente alcuni partecipanti, il ritiro degli esiti e la riedizione della procedura sono legittimi se necessari a ristabilire la parità di trattamento.
  • Il principio di autoresponsabilità del partecipante nelle procedure telematiche non trasferisce su quest’ultimo il rischio di malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore della piattaforma o comunque riconducibili alla sfera di controllo dell’amministrazione.
  • Il ritiro intervenuto dopo la chiusura del caricamento delle domande, ma prima dell’adozione del provvedimento finale di erogazione dei contributi, costituisce atto di mero ritiro e non determina, di regola, un affidamento tutelabile degli operatori utilmente collocati nella graduatoria provvisoria o procedurale.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies l. 241/1990 presuppone una revoca e non spetta quando l’amministrazione abbia adottato un atto di mero ritiro della procedura prima del consolidamento degli effetti finali.
  • Un bando può prevedere che, dopo l’esaurimento del budget, siano presentate ulteriori domande da collocare in lista d’attesa entro un limite percentuale della dotazione originaria, purché tale disciplina non precluda in assoluto l’utilizzo di eventuali risorse che si rendano successivamente disponibili e non risulti irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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