Cassazione Penale, Ordinanza n. 29151/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la sua aspecificità perché fondato sulla mera riproposizione delle stesse censure già sollevate in appello e disattese dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto in abitazione aggravato in concorso, commesso in due episodi tra il 3 e il 5 febbraio 2019. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la sentenza di appello non avrebbe considerato che ella si era attivata per restituire la refurtiva e che mancava un riscontro certo sul fatto che fosse stata lei a procurarsi la chiave dell'abitazione della persona offesa. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione degli artt. 110, 624-bis e 625 c.p., sostenendo il difetto di prova sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo dei reati contestati. Con il terzo motivo ha dedotto erronea applicazione degli artt. 114 e 62 n. 6 c.p. e vizio di motivazione, affermando che la sua posizione fosse marginale rispetto all'autore materiale del fatto e che avrebbe dovuto essere riconosciuta una minore partecipazione e la circostanza attenuante del risarcimento o delle restituzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente ripetitivi di doglianze già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte con motivazione coerente e adeguata, rilevando inoltre che il ricorso non si confrontava con la motivazione sul ruolo concorsuale della ricorrente né con quella sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, rispetto al quale la ricorrente contestava la prova del proprio apporto.
art. 114 c.p.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un ruolo di minima partecipazione nel concorso di persone.
art. 61 n. 5 c.p.
richiamato in relazione all'aggravante contestata nella sentenza di merito.
art. 62 n. 6 c.p.
invocato dalla ricorrente come circostanza attenuante per avere attivato restituzioni o riparazione del danno.
art. 56 c.p.
richiamato nella contestazione originaria quale disposizione sul tentativo, insieme agli altri articoli indicati nel capo d'imputazione.
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del furto in abitazione contestato alla ricorrente.
art. 625 c.p.
richiamato per l'aggravamento del furto contestato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
utilizzato dalla Corte per affermare che il ricorso privo di specificità, perché non correlato alla motivazione impugnata, è inammissibile.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso e di assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo non richiede soltanto assenza di genericità, ma anche una effettiva correlazione critica tra le ragioni poste a base della decisione di merito e quelle dedotte nell'impugnazione.
- Quando il giudice di appello abbia già esaminato e disatteso con motivazione adeguata le questioni riproposte in cassazione, la mera reiterazione delle medesime censure non è idonea a fondare il ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza sul ruolo concorsuale dell'imputato deve misurarsi con la motivazione sul contributo causale individuato dai giudici di merito, altrimenti il motivo resta privo di specificità.
- Anche le censure sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la motivazione relativa alla pena; la mancata contestazione della ratio decidendi sul punto comporta l'inammissibilità del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →