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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00472/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non sono indicati nel testo i reati oggetto del giudizio di merito, né il contenuto della sentenza d'appello oltre al giudizio di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18/12/2023, deducendo un motivo unico incentrato su asseriti vizi di motivazione della decisione di merito in punto di accertamento della responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è affetto da genericità assoluta: non vengono indicate in modo specifico le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe illogica o viziata, mentre la Corte territoriale aveva già motivato congruamente sull'affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a criticare in modo apodittico la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile se non espone specificamente le ragioni del preteso vizio.
  • La genericità assoluta del motivo ricorsuale sussiste quando il ricorrente non si confronta con la motivazione della decisione di merito e non indica puntualmente gli errori logici o giuridici denunciati.
  • Se la sentenza di appello ha già fornito una motivazione congrua sull'accertamento di responsabilità, il ricorso che non ne evidenzi in modo specifico le criticità non può superare il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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