Cassazione Penale, Ordinanza n. 19178/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del grado in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per condotte di indebita appropriazione. Nel ricorso si chiedeva anche il rinvio dell'udienza camerale per il decesso del difensore, ma la Corte ha rilevato che la richiesta era tardiva e comunque non utile, perché alla data di presentazione non erano più possibili ulteriori attività difensive, neppure il deposito di memorie, nel rito camerale non partecipato. Quanto al merito, il motivo è stato ritenuto generico: non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato l'ammissione resa dall'imputata a una testimone ritenuta attendibile circa le condotte contestate, oltre al riscontro offerto dalla denuncia-querela della persona offesa.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
"nessuna attività difensiva poteva essere ulteriormente svolta rispetto all'odierna udienza camerale non partecipata, neanche la presentazione di memorie"
Nel procedimento camerale non partecipato, dopo il termine utile non è ammesso rinvio per consentire ulteriori attività difensive, neppure il deposito di memorie.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando è meramente assertivo o generico e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di rinvio dell'udienza camerale per sopravvenienze che intervengano quando non siano più possibili ulteriori attività difensive non può essere accolta, se non vi è più spazio processuale neppure per il deposito di memorie.
- La valutazione di merito può fondarsi, ai fini della responsabilità, anche sull'ammissione dell'imputato resa a un teste ritenuto attendibile e sui riscontri esterni costituiti dagli atti di denuncia della persona offesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19124/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19125/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19126/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19128/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19129/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19130/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →