Cassazione Penale, Sentenza n. 49974/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione pluriaggravata (semirimorchio con elettrodomestici di valore complessivo circa €80.000). Deduce: (i) violazione dell'art. 53 legge 689/1981 come riformulato dall'art. 71 d.lgs. 150/2022 e dalla disciplina delle pene sostitutive (invocando art. 20-bis), poiché la Corte ha negato la sostituzione della pena detentiva nonostante la riforma 'Cartabia' e senza aver valutato adeguatamente la personalità dell'imputato; contesta inoltre che la Corte abbia ritenuto ostativa la circostanza che l'imputato fosse sottoposto a libertà controllata al momento del fatto, elemento che sostiene non emergere dagli atti cautelari; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato disconoscimento della recidiva specifica e per il diniego delle attenuanti generiche, poiché sostiene assenza di continuità delinquenziale e che i precedenti sono isolati e datati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'argomentazione non si confronti con le ragioni esposte dalla Corte d'appello (la quale aveva motivato il diniego delle pene sostitutive in ragione di un precedente specifico e del fatto che l'imputato era sottoposto a libertà controllata al momento del fatto, ostativo ai sensi dell'art. 59 legge 689/81); tale condizione risultava peraltro anche dalla sentenza di primo grado, quindi andava sollevata specificamente in appello con documentazione. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che le doglianze sono generiche: la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi sulla recidiva e sulle attenuanti generiche (ricordando che la condotta processuale, come la rinuncia a motivi di appello, non è di per sé idonea a fondare le attenuanti generiche salvo segni di resipiscenza emergenti dai fatti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Norma sulle sostituzioni di pena: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per la sostituzione della pena detentiva in presenza di precedente specifico e dell'essere sottoposto a libertà controllata
decreto legislativo n. 150/2022, art. 71, comma 1, lett. a) (riforma richiamata)
Riferimento alla riforma che ha riformulato l'art. 53 L.689/81; la Corte ha valutato la riforma ma ha ritenuto che i presupposti soggettivi e oggettivi per applicarla non fossero presenti
art. 20-bis (richiesta difensiva di pene sostitutive)
Normativa richiamata dalla difesa per ottenere lavori di pubblica utilità o detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che l'ipotesi fosse comunque ostata dall'esistenza di precedente specifico e dalla misura di libertà controllata
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Richiamata dalla Corte in relazione ai presupposti delle misure alternative e alla necessità di prognosi favorevole di rispetto delle prescrizioni; la Corte ha ritenuto tale prognosi non formulabile
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59
Prevede ipotesi ostative alla sostituzione della pena; la Corte ha considerato lo stato di libertà controllata dell'imputato come fattore ostativo
codice penale, art. 133
Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la condotta processuale non è sufficiente di per sé per l'attribuzione delle attenuanti generiche, salvo che evidenzi resipiscenza nei fatti
Massime di principio
- Argomentazioni generiche in Cassazione sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario confrontarsi espressamente con le motivazioni della sentenza impugnata e allegare la documentazione richiesta
- La presenza di una misura sostitutiva o di 'libertà controllata' al momento del reato costituisce talora un'ipotesi ostativa alla concessione di ulteriori pene sostitutive
- La recidiva specifica è una circostanza che il giudice può valutare anche se facoltativa; per farne disapplicare l'effetto occorre argomentare in modo puntuale l'assenza di continuità delinquenziale
- Le attenuanti generiche richiedono riscontri nei fatti di reato (o in comportamenti post-fatto che esprimano resipiscenza); mere condotte processuali, come la rinuncia a motivi d'appello, non bastano di per sé
- Se un elemento rilevante era già evidenziato nella sentenza di primo grado (es. stato di libertà controllata), la difesa deve sollevare e documentare la questione tempestivamente in appello, non limitandosi a dedurla genericamente in Cassazione
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