Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17338/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto il risarcimento dei danni morali asseritamente derivati da una condotta ingiuriosa della controparte. La domanda era stata accolta in primo grado dal Giudice di Pace, ma il Tribunale, in riforma, l’aveva rigettata ritenendo non provati sia l’elemento soggettivo necessario a integrare l’illecito di ingiuria sia il danno morale conseguente alla lesione dell’onore e della reputazione. In Cassazione il soccombente in appello ha proposto tre motivi: (1) ha contestato la valutazione del Tribunale sulla necessità/prova del dolo e sulla prova del danno morale, lamentando anche vizi di motivazione; (2) ha censurato il mancato ingresso della prova testimoniale richiesta per dimostrare il danno; (3) ha dedotto la violazione della disciplina dell’ingiuria depenalizzata, sostenendo che lo stato d’ira dovesse operare come causa di esclusione della punibilità e non come mera attenuante. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la prova dell’elemento soggettivo dell’illecito e, comunque, la prova del danno morale, osservando che il danno non patrimoniale non può presumersi in re ipsa ma va sempre allegato e provato, anche per presunzioni. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla prova testimoniale perché non erano stati specificamente richiamati i capitoli di prova e, comunque, la prova orale richiesta riguardava circostanze documentali o pacifiche. Infine, ha ritenuto assorbita e comunque non decisiva la doglianza relativa all’art. 4 del d.lgs. n. 7/2016, evidenziando che il rilievo del giudice di merito sullo stato d’ira non costituiva la ratio decidendi del rigetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come parametro per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure in parte infondate e in parte inammissibili.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non meramente apparente, quindi non affetta dal vizio denunciato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è stato giudicato carente di specificità perché non richiamava puntualmente il contenuto degli atti difensivi e dei capitoli istruttori.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 7

    lo stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui, subito dopo di esso, è qualificato come causa di non punibilità per l’illecito di ingiuria, non come mera attenuante.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento per condotta ingiuriosa, l’attore deve provare sia l’elemento soggettivo dell’illecito sia il danno conseguente; la mera allegazione della lesione dell’onore o della reputazione non basta.
  • Il danno non patrimoniale, incluso il danno morale, non è mai presunto in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, con specifico riferimento alle circostanze del caso concreto.
  • Una censura di legittimità sulla motivazione è inammissibile se la motivazione del giudice di merito è comprensibile, coerente e non apparente; la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione del materiale probatorio riservata al merito.
  • Le doglianze in tema di prova testimoniale richiedono specifica indicazione dei capitoli di prova e della loro decisività; in mancanza, la censura difetta di specificità ed è inammissibile.
  • La prova orale è inammissibile quando è diretta a dimostrare circostanze già risultanti da atti pubblici o comunque pacifiche tra le parti, difettando in tal caso anche l’interesse all’impugnazione.
  • Lo stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui, ai sensi della disciplina sull’ingiuria depenalizzata, opera come causa di non punibilità e non come mera attenuante.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.