Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2332

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2332 della Commissione, del 14 novembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R2332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. A seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, vengono sospese o ristrette le ammissioni per le zone colpite; per alcune zone canadesi, invece, viene ripristinata l’autorizzazione all’ingresso dopo le informazioni integrative fornite dal Canada e valutate favorevolmente dalla Commissione. Le modifiche operano tramite aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in relazione a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e al ripristino per talune zone canadesi.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti, escludendo di fatto dall’autorizzazione le zone interessate da nuovi focolai di HPAI e reintroducendo l’autorizzazione per alcune zone canadesi dopo valutazione positiva della situazione epidemiologica. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Il regolamento aggiorna le liste dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di specifiche partite di origine animale, con particolare riguardo a pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento si fonda sul quadro della normativa UE in materia di sanità animale e risponde alla comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Quadro normativo di riferimento

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), quale base per la disciplina dell’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le prescrizioni sanitarie per tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui l’ingresso è autorizzato.

Motivazione dell’intervento

I considerando evidenziano che Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno notificato nuovi focolai di HPAI nel pollame, confermati da analisi di laboratorio RT-PCR. Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia. La Commissione, valutate le informazioni ricevute, ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate per tutelare lo stato sanitario degli animali nell’Unione.

Effetti sul Canada: sospensioni e ripristini

Per il Canada, il regolamento distingue tra nuove zone colpite da focolai recenti e zone per le quali era già stata disposta una sospensione in relazione a precedenti episodi di HPAI in Alberta. Dopo le informazioni aggiornate fornite dal Canada il 15 e il 20 ottobre 2025, e dopo la conferma dell’avvenuta pulizia e disinfezione a seguito dell’abbattimento totale, la Commissione ritiene che per alcune zone canadesi non sussista più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, l’ingresso torna autorizzato per tali zone, mentre per le nuove zone colpite restano applicate le restrizioni.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato per quanto riguarda le voci del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti nella parte 1, sezione B, relativa alle zone autorizzate per partite di pollame e materiale germinale di pollame.

Per il Canada:

  • la zona CA-2.270 è sostituita con una nuova riga che mantiene l’autorizzazione per determinate categorie, con date di riferimento 10.9.2025 e 3.11.2025;
  • la zona CA-2.274 è sostituita con una nuova riga, con date di riferimento 2.10.2025 e 8.11.2025;
  • dopo CA-2.291 sono aggiunte le zone CA-2.292 fino a CA-2.305, collegate ai focolai notificati tra il 22 ottobre e il 4 novembre 2025.

Per il Regno Unito:

  • dopo GB-2.399 sono inserite le zone GB-2.400 fino a GB-2.418, con riferimenti a focolai notificati tra il 29 ottobre e il 7 novembre 2025 in Inghilterra e Galles.

Per gli Stati Uniti:

  • dopo US-2.1099 sono inserite le zone US-2.1100 fino a US-2.1112, con focolai notificati tra il 21 ottobre e il 6 novembre 2025 in California, Indiana, Michigan, North Dakota e South Dakota.

Le descrizioni territoriali delle nuove zone riportano coordinate geografiche, aree circolari di 10 km e, per il Canada, la delimitazione di regionalization zones e municipalità interessate.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404 è modificato in modo speculare per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Per il Canada, le voci delle zone CA-2.270 e CA-2.274 sono aggiornate e le zone CA-2.292 fino a CA-2.305 sono aggiunte con le corrispondenti indicazioni sulle partite di POU e RAT e sulle zone GBM. Per il Regno Unito e gli Stati Uniti sono inserite le zone GB-2.400 fino a GB-2.418 e US-2.1100 fino a US-2.1112, con indicazioni analoghe per le categorie di prodotti interessate.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione segnala espressamente l’urgenza delle misure, per evitare perturbazioni degli scambi con il Canada, e precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento, con effetti sulle liste dei paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Gestione dei nuovi focolai di HPAI

Nei considerando si dà atto della notifica da parte di Canada, Regno Unito e Stati Uniti di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati con analisi RT-PCR tra il 21 ottobre e il 7 novembre 2025, e dell’istituzione di zone di restrizione di almeno 10 km con politica di abbattimento totale.

Sospensione dell’ingresso per le zone colpite

Alla luce della valutazione della Commissione, l’ingresso nell’Unione viene sospeso per le partite provenienti dalle zone interessate dai focolai nei tre paesi, mediante modifica delle voci negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404.

Ripristino dell’autorizzazione per alcune zone del Canada

Per il Canada, in relazione a precedenti focolai di HPAI in Alberta, la Commissione ritiene che le informazioni aggiornate fornite il 15 e 20 ottobre 2025 e le misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione consentano di ritenere cessata la minaccia; conseguentemente viene nuovamente autorizzato l’ingresso per le zone interessate del Canada.

Modifiche puntuali alle zone elencate

L’allegato inserisce o sostituisce numerose zone specifiche: per il Canada le zone CA-2.270 e CA-2.274 sono aggiornate e vengono aggiunte le zone CA-2.292-CA-2.305; per il Regno Unito vengono aggiunte le zone GB-2.400-GB-2.418; per gli Stati Uniti vengono aggiunte le zone US-2.1100-US-2.1112, con descrizioni geografiche dettagliate e date di conferma dei focolai.

Entrata in vigore e urgenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nei considerando si sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio agroalimentarecontrolli veterinariimportazione di prodotti di origine animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.