Regolamento (UE) 2025/2295
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2295 della Commissione, del 13 novembre 2025, che stabilisce l'elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche, le classificazioni statistiche, le disaggregazioni, i metadati e gli obiettivi di precisione per le tematiche posti di lavoro vacanti, indice del costo del lavoro e divario retributivo di genere a norma del regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione completa il regolamento (UE) 2025/941 stabilendo il contenuto tecnico e metodologico delle trasmissioni statistiche su posti vacanti, costo del lavoro e divario retributivo di genere. Definisce variabili, unità di misura, disaggregazioni secondo la NACE, regole di calcolo, metadati da trasmettere, formati elettronici e obiettivi di precisione per le indagini. Prevede inoltre serie preliminari, dati retrospettivi facoltativi e criteri di qualità, inclusa l’indicazione di "scarsa attendibilità" oltre una certa soglia di variabilità.
Definizione delle variabili, specifiche tecniche, classificazioni, disaggregazioni, metadati e obiettivi di precisione per le statistiche UE su posti di lavoro vacanti, indice del costo del lavoro e divario retributivo di genere.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2025/941 sulle statistiche del mercato del lavoro dell’Unione europea relative alle imprese. Riguarda la trasmissione a Eurostat di dati nazionali trimestrali per i posti di lavoro vacanti e l’indice del costo del lavoro, nonché di dati annuali per il divario retributivo di genere, con obblighi anche in materia di metadati, formati di scambio, stime preliminari e, facoltativamente, dati retrospettivi. Sono previste esclusioni o limiti specifici solo per alcune variabili, sezioni NACE, serie facoltative e per taluni dati retrospettivi; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2295 della Commissione sulle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2025/941 specificando il contenuto tecnico delle rilevazioni statistiche su posti di lavoro vacanti, indice del costo del lavoro e divario retributivo di genere. La ratio emerge dai considerando: assicurare comparabilità internazionale, coerenza metodologica, disponibilità di metadati e corretta interpretazione delle serie, anche mediante destagionalizzazione/correzione per calendario e disponibilità di dati retrospettivi.
Ambito e struttura dell’obbligo statistico
Il provvedimento disciplina gli adempimenti degli Stati membri verso Eurostat in relazione a tre tematiche: posti vacanti, costo del lavoro e gender pay gap. I dati sono trasmessi a livello nazionale, con classificazione compatibile con NACE Rev. 2 e con disaggregazioni che coprono, a seconda della variabile, singole sezioni, aggregati di sezioni e, per alcune componenti, l’intera economia.
Posti di lavoro vacanti: variabili, definizioni e disaggregazioni
Per la tematica "posti di lavoro vacanti" l’allegato I richiede la trasmissione di dati sia non corretti sia destagionalizzati. Le variabili principali sono i posti vacanti e i posti occupati, oltre ad alcune variabili facoltative relative alle agenzie di lavoro interinale. I posti vacanti sono definiti come posizioni retribuite nuove, libere o in procinto di diventarlo, per le quali il datore di lavoro cerca attivamente all’esterno un candidato idoneo e intende coprirle immediatamente o entro un termine specifico. Per le agenzie di lavoro interinale sono previste regole specifiche di imputazione, con obbligo per la sezione O NACE e facoltà di riclassificazione per l’attività economica dell’impresa o dell’unità locale in cui il dipendente presta attività.
Indice del costo del lavoro: concetti economici e formule
Per l’"indice del costo del lavoro" il regolamento descrive con precisione il costo totale del lavoro, le ore effettivamente lavorate, stipendi e salari, costo del lavoro al netto degli stipendi e salari, contributi sociali a carico dei datori di lavoro, imposte sul lavoro e sussidi al lavoro. L’LCI è definito come indice di Laspeyres trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, concatenato annualmente; sono definiti anche gli indici degli stipendi e salari per ora lavorata, del costo del lavoro esclusi stipendi e salari, del costo totale del lavoro (facoltativo) e delle ore lavorate (facoltativo). Per tali indici sono previste tre versioni: non corretta, corretta per gli effetti di calendario e corretta per calendario e destagionalizzata, con correzioni effettuate indirettamente per preservare la coerenza tra componenti e aggregati.
Divario retributivo di genere: definizione e variabili collegate
Per il "divario retributivo di genere" il regolamento definisce il gap come differenza tra la retribuzione oraria lorda media maschile e femminile espressa in percentuale della retribuzione oraria lorda media maschile. Le variabili includono retribuzione oraria lorda, divario retributivo di genere e numero di dipendenti, con disaggregazioni per sesso, classe di età, tempo pieno/tempo parziale, controllo pubblico/privato e sezioni NACE. La retribuzione oraria lorda è ottenuta dividendo la retribuzione mensile lorda per le ore mensili retribuite.
Metadati, qualità e stime preliminari
Gli Stati membri devono trasmettere metadati che illustrino mutamenti significativi del mercato del lavoro, modifiche di fonti e metodi, effetti sulla qualità delle serie, interruzioni, revisioni e ogni altra informazione utile a interpretare variazioni importanti dei dati. Per posti vacanti e LCI devono essere inviate anche stime preliminari; per il LCI esse devono coprire almeno le revisioni dei quattro trimestri precedenti. Il regolamento introduce poi obiettivi di precisione misurati tramite coefficiente di variazione o errore standard, e prevede la dicitura "scarsa attendibilità" per i dati con coefficiente di variazione superiore al 25 %.
Dati retrospettivi e tempistiche
Sono previsti dati retrospettivi facoltativi per tutte e tre le tematiche, con orizzonti temporali differenziati: dal 2010 per i posti vacanti, dal 2009 per il LCI, dal 2008 per il costo annuo del lavoro e dal primo trimestre 2025 per TCI e HWI, mentre per il divario retributivo di genere i dati retrospettivi decorrono dai dati più recenti della struttura delle retribuzioni trasmessi a Eurostat a partire dall’anno civile 2026. L’anno base degli indici cambia ogni quattro anni e il primo anno base è il 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Variabili e specifiche tecniche delle trasmissioni
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per l’elenco e la descrizione delle variabili, le specifiche tecniche, le classificazioni e le disaggregazioni statistiche da trasmettere a Eurostat. È prevista la trasmissione dei dati a livello nazionale. Se diventano disponibili i dati sulla tematica "struttura delle retribuzioni", i dati sul "divario retributivo di genere" trasmessi in base al presente regolamento devono essere rivisti, se necessario, e i valori rivisti devono coincidere pienamente con quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1526.
Obiettivi di precisione
L’articolo 2 rinvia all’allegato II per i target di precisione delle indagini statistiche. Per i posti vacanti il coefficiente di variazione deve restare sotto il 5 % per i posti vacanti e sotto l’1 % per i posti occupati; i dati con coefficiente di variazione superiore al 25 % devono essere contrassegnati come "scarsa attendibilità". Per l’indice del costo del lavoro l’errore standard per la componente stipendi e salari deve restare sotto 0,2 punti percentuali. Per il divario retributivo di genere, negli anni coincidenti con un anno di riferimento della struttura delle retribuzioni, la differenza assoluta tra il valore derivato da tale struttura e il dato trasmesso per l’intera economia deve restare sotto 2 punti percentuali.
Metadati obbligatori
L’articolo 3 impone agli Stati membri di trasmettere metadati con i dati trimestrali su posti vacanti e indice del costo del lavoro e con i dati annuali sul divario retributivo di genere. I metadati devono riguardare cambiamenti importanti nel mercato del lavoro, modifiche di fonti e metodi, serie interessate per sezione NACE, effetti attesi sulla qualità (distorsioni e volatilità), eventuali interruzioni e revisioni di serie, il motivo di ampie o frequenti revisioni e ogni altra informazione pertinente per interpretare cambiamenti rilevanti nei dati.
Formato elettronico e validazione
L’articolo 4 stabilisce che i dati devono essere trasmessi in formato elettronico, integralmente controllati e corretti, conformi alle regole di validazione e alle specifiche dell’allegato I. Le trasmissioni devono avvenire come set di dati completi per tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni o di variabili rivedute. Dati e metadati vanno messi a disposizione tramite il formato comune di scambio di dati statistici specificato da Eurostat e mediante il punto di accesso unico.
Classificazione NACE e struttura delle serie
L’allegato I richiede l’uso di una classificazione dei settori economici compatibile con NACE Rev. 2. Per i posti vacanti e l’indice del costo del lavoro la disaggregazione avviene per sezioni NACE e, in diversi casi, per aggregati di sezioni; alcune disaggregazioni sono facoltative. Sono previsti anche dati non corretti, corretti per calendario e destagionalizzati, a seconda della tematica.
Definizioni statistiche dei posti vacanti e dei posti occupati
Per i posti vacanti si definiscono le condizioni cumulative: posizione retribuita nuova o libera o in procinto di liberarsi; ricerca attiva di un candidato esterno all’impresa; intenzione di occupare il posto immediatamente o entro un termine specifico. Per i posti occupati, la nozione coincide con una posizione retribuita in un’impresa residente o unità locale residente a cui un dipendente è assegnato per un periodo determinato o indeterminato. Per le agenzie di lavoro interinale sono previste regole specifiche di registrazione, obbligatorie per la sezione O NACE e facoltative secondo l’attività dell’impresa o dell’unità locale in cui il dipendente opera.
Indice del costo del lavoro e componenti
L’allegato I definisce il costo totale del lavoro come somma di stipendi e salari, contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte sul lavoro, al netto dei sussidi all’occupazione. Sono precisate le nozioni di ore effettivamente lavorate, stipendi e salari, costo del lavoro esclusi stipendi e salari, contributi sociali, imposte sul lavoro e sussidi al lavoro. Sono definiti gli indici trimestrali di costo del lavoro per ora lavorata (LCI), stipendi e salari per ora lavorata, costo del lavoro esclusi stipendi e salari, costo totale del lavoro (TCI, facoltativo) e ore lavorate (HWI, facoltativo), tutti basati su concatenamento annuo e struttura NACE fissa o mobile a seconda del caso.
Divario retributivo di genere e variabili collegate
Per il divario retributivo di genere, l’allegato I lo definisce come differenza tra la retribuzione oraria lorda media maschile e femminile espressa in percentuale della retribuzione oraria lorda media maschile. Sono previste anche le variabili retribuzione oraria lorda e numero di dipendenti, disaggregate per sesso, classe di età, orario di lavoro contrattuale, controllo economico e finanziario e sezioni NACE. La retribuzione oraria lorda è calcolata come retribuzione mensile lorda divisa per il numero mensile di ore retribuite.
Stime preliminari e serie retrospettive
La sezione 2.2 dell’allegato I impone agli Stati membri di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2025/941 di trasmettere stime preliminari per posti vacanti, posti occupati e LCI; per il LCI le stime devono essere non corrette e corrette per calendario, con eventuale versione destagionalizzata facoltativa, e devono includere le revisioni di almeno i quattro trimestri precedenti. La sezione 2.3 prevede dati retrospettivi facoltativi: per i posti vacanti dal primo trimestre 2010, con eccezioni per alcune sezioni NACE dal primo trimestre 2018; per il LCI dal primo trimestre 2009, con eccezioni analoghe e con costo annuo del lavoro dal 2008; per TCI e HWI facoltativi dal primo trimestre 2025; per il divario retributivo di genere a partire dai dati più recenti della struttura delle retribuzioni trasmessi a Eurostat dall’anno civile 2026.
Regole di calcolo e anno base
L’allegato I stabilisce che i dati sui posti vacanti e occupati devono essere rappresentativi dell’intero trimestre di riferimento. Per l’LCI, il TCI e l’HWI sono indicate formule di indice concatenato di Laspeyres o Paasche, con ponderazioni annuali e basi fisse o mobili a seconda dell’indice. L’anno base per LCI, TCI e HWI cambia ogni quattro anni; i dati sono trasmessi nel nuovo anno base a partire dal primo trimestre dell’anno successivo alla pubblicazione dei dati più recenti della tematica "struttura del costo del lavoro" da parte di Eurostat. Il primo anno base è il 2024.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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