Regolamento (UE) 2025/2288
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2288 della Commissione, del 13 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 della Commissione per quanto riguarda una modifica maggiore dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Pesguard® Gel conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo modifica l’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo "Pesguard® Gel" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, recependo una modifica maggiore richiesta dal titolare dell’autorizzazione e valutata favorevolmente dall’ECHA. La modifica riguarda la composizione degli ingredienti non attivi e viene attuata sostituendo integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044. Restano immutate le altre condizioni dell’autorizzazione, incluse scadenza, usi autorizzati, misure di mitigazione del rischio e indicazioni di pericolo riportate nella nuova sintesi delle caratteristiche del prodotto.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Pesguard® Gel" mediante sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044.
Ambito di applicazione
Si applica al biocida singolo "Pesguard® Gel" autorizzato a livello di Unione con numero EU-0024951-0000, commercializzato da Sumitomo Chemical Agro Europe SAS e destinato all’uso professionale come insetticida di tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). Il regolamento incide sulla sintesi delle caratteristiche del biocida e, in particolare, introduce una modifica maggiore relativa alla composizione degli ingredienti non attivi; il resto delle informazioni dell’autorizzazione resta invariato. È rilevante nel SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Non disciplina altri biocidi in generale, né modifica in modo autonomo l’autorizzazione oltre quanto indicato nell’allegato sostitutivo.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per "Pesguard® Gel"
Il regolamento esecutivo interviene sull’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo "Pesguard® Gel", già rilasciata con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044. La finalità è introdurre una modifica maggiore dell’autorizzazione, concernente la composizione degli ingredienti non attivi, ritenuta ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto. Il titolare dell’autorizzazione, Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, ha presentato la domanda di modifica maggiore il 21 marzo 2023 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. L’autorità di valutazione competente ha inviato la relazione di valutazione il 5 marzo 2025 e l’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 5 giugno 2025, seguito dalla revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione il 26 giugno 2025.
Valutazione della modifica maggiore
Nel parere dell’ECHA la modifica è qualificata come "modifica maggiore" ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, come specificato nell’allegato, titolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. L’Agenzia conclude inoltre che, una volta attuata la modifica, continueranno a essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione aderisce a tale valutazione e ritiene opportuno aggiornare l’autorizzazione.
Effetti normativi dell’atto
L’unico intervento normativo espresso nel corpo del regolamento consiste nella sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento. La Commissione precisa che, salvo la modifica maggiore, tutte le altre informazioni della sintesi delle caratteristiche del biocida restano invariate. La nuova versione include anche alcuni adattamenti redazionali e di layout derivanti dal nuovo formato del registro per i biocidi introdotto nel febbraio 2024.
Dati identificativi dell’autorizzazione e del prodotto
L’autorizzazione dell’Unione è identificata dal numero EU-0024951-0000. Il prodotto è "Pesguard® Gel", commercializzato anche come "GOLIATH® GEL NEW", con titolare Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, sede in Francia. La data di rilascio dell’autorizzazione è il 15.07.2021 e la scadenza è fissata al 30.06.2026. I fabbricanti del prodotto indicati nella sintesi sono McLaughlin Gormley King Company (MGK), con siti produttivi negli Stati Uniti.
Composizione e formulazione
La formulazione è indicata come esca pronta all’uso (RB). I principi attivi sono clotianidina e piriproxifene, mentre tra le sostanze non attive figurano acido acetico, sorbato di potassio e C(M)IT/MIT (3:1). La modifica oggetto dell’atto riguarda la composizione degli ingredienti non attivi.
Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza
La sintesi riporta le indicazioni di pericolo H317, "Può provocare una reazione allergica cutanea", e H410, "Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata". I consigli di prudenza includono, tra gli altri, l’uso di guanti, l’evitare la dispersione nell’ambiente, la raccolta del materiale fuoriuscito e lo smaltimento del contenuto e del contenitore presso servizi autorizzati per i rifiuti pericolosi.
Usi autorizzati
L’uso autorizzato è professionale, in ambienti interni, in spaccature e fessure o in aree nascoste inaccessibili a persone e animali domestici, per il controllo degli scarafaggi. Le specie bersaglio sono Blattella germanica, Supella longipalpa, Blatta orientalis e Periplaneta americana, in stadio di ninfa e adulto. Il prodotto va applicato come esca in gel, con dosaggi graduati in base al livello di infestazione: leggera, media o pesante. Il numero massimo di applicazioni annuali è 11.
Istruzioni d’uso e misure di mitigazione del rischio
Le istruzioni prevedono l’ispezione preliminare o l’impiego di trappole per confermare l’infestazione, la rimozione delle fonti alternative di cibo e l’applicazione del gel in punti individuali nelle zone di attività degli scarafaggi. Il prodotto non deve essere esposto al sole o a temperature elevate, né applicato in aree regolarmente pulite o dove possa venire in contatto con acqua. È inoltre vietato l’uso in prossimità di alimenti, mangimi o bevande, su superfici o utensili che possano entrarvi in contatto, e in aree trattate con repellenti insetticidi senza adeguata pulizia preliminare.
Primo soccorso, ambiente e smaltimento
La sintesi indica che il prodotto contiene clotianidina, sostanza pericolosa per le api, e richiama l’obbligo di evitare il rilascio nell’ambiente. In caso di contatto con la pelle occorre rimuovere gli indumenti contaminati e lavare con acqua e sapone; per gli occhi è previsto il lavaggio con acqua e l’eventuale contatto con un Centro Antiveleni o un medico; in caso di ingestione occorre contattare un Centro Antiveleni o un medico se compaiono sintomi. Lo smaltimento dei contenitori e dell’imballaggio deve avvenire in conformità alla disciplina sui rifiuti e alle prescrizioni delle autorità locali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e oggetto della modifica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Esso modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 sostituendone l’allegato con una nuova sintesi delle caratteristiche del biocida per "Pesguard® Gel".
Iter di revisione della modifica maggiore
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS ha presentato il 21 marzo 2023 una domanda di modifica maggiore dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, relativa alla composizione degli ingredienti non attivi. L’autorità di valutazione competente ha trasmesso la relazione di valutazione il 5 marzo 2025 e l’ECHA ha emesso il suo parere il 5 giugno 2025, con revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida e della relazione di valutazione.
Esito della valutazione e conferma delle condizioni di autorizzazione
L’ECHA ha concluso che la modifica proposta costituisce una modifica maggiore ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato, titolo 3, del regolamento (UE) n. 354/2013. Ha inoltre ritenuto che, anche dopo l’attuazione della modifica, continueranno a essere soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Sostituzione integrale dell’allegato e aggiornamenti redazionali
Per chiarezza e per agevolare l’accesso alla versione consolidata finale della sintesi delle caratteristiche del biocida, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 è sostituito integralmente. La Commissione segnala inoltre che, a causa di un cambiamento di formato del registro per i biocidi introdotto nel febbraio 2024, la nuova sintesi include anche alcune modifiche minori redazionali e di layout.
Autorizzazione, prodotto e dati essenziali della nuova sintesi
L’autorizzazione dell’Unione resta identificata dal numero EU-0024951-0000 e riguarda il prodotto "Pesguard® Gel" (con denominazione commerciale anche "GOLIATH® GEL NEW"). Il titolare è Sumitomo Chemical Agro Europe SAS; la data di rilascio dell’autorizzazione è il 15.07.2021 e la scadenza è il 30.06.2026.
Usi autorizzati e condizioni d’impiego
Il prodotto è autorizzato come esca pronta all’uso, impiegabile esclusivamente da utilizzatori professionali in ambienti interni, in spaccature e fessure o in aree nascoste inaccessibili a persone o animali domestici. È destinato al controllo di Blattella germanica, Supella longipalpa, Blatta orientalis e Periplaneta americana, in stadi di ninfa e adulto. Il numero massimo di applicazioni annuali è 11, con dosaggi differenziati per infestazione leggera, media o pesante.
Misure di mitigazione del rischio, primo soccorso e smaltimento
La nuova sintesi conferma obblighi di protezione individuale, tra cui l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche, e vieta l’impiego in prossimità di alimenti, mangimi, bevande, superfici a contatto con tali prodotti e aree regolarmente pulite. Sono indicati i primi soccorsi per contatto con la pelle, con gli occhi e per ingestione, oltre alle misure di tutela ambientale e alle regole di smaltimento sicuro del prodotto e dell’imballaggio come rifiuti conformemente alla normativa applicabile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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