Regolamento (UE) 2025/2303
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2303 della Commissione, del 14 novembre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce e aggiorna il quadro tecnico per la raccolta delle informazioni necessarie ai piani di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Introduce una nuova serie di modelli, un modello unico di punti di dati e regole comuni di convalida, con l’obiettivo di armonizzare la segnalazione nell’Unione e migliorare qualità, coerenza e confrontabilità dei dati. Vengono inoltre precisati ambito soggettivo, livelli di segnalazione, frequenza degli invii e cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione.
Norme tecniche di attuazione sulle procedure, i moduli e i modelli standard per la trasmissione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti agli obblighi informativi per la predisposizione e l’attuazione dei piani di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE, nonché, nei casi previsti, alle entità soggette a risoluzione, alle entità soggette a liquidazione e alle imprese madri nell’Unione che guidano gruppi soggetti a risoluzione o gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione. Disciplina la trasmissione di informazioni alle autorità di risoluzione, su base individuale, subconsolidata o consolidata, in tutta l’Unione, incluse le entità giuridiche pertinenti definite all’articolo 1. Non si applica in modo uniforme a tutte le entità del gruppo: alcune categorie sono escluse o ricevono obblighi ridotti, in particolare gli enti soggetti a liquidazione che beneficiano di obblighi semplificati e le entità non pertinenti ai fini della risoluzione. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Norme tecniche di attuazione per la segnalazione ai fini dei piani di risoluzione
Il regolamento aggiorna la disciplina tecnica della raccolta delle informazioni che gli enti creditizi e le imprese di investimento devono fornire per la predisposizione e l’attuazione dei piani di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE. La Commissione giustifica l’intervento con l’esperienza maturata dalle autorità di risoluzione, con le modifiche intervenute nella direttiva BRRD e con l’esigenza di rafforzare l’armonizzazione della segnalazione nell’Unione. Viene quindi sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.
Obiettivo e contesto normativo
Il nuovo testo mira a garantire che le autorità di risoluzione dispongano di dati coerenti, sufficientemente granulari e comparabili per elaborare piani di risoluzione affidabili. I considerando sottolineano che il precedente approccio armonizzato è stato raggiunto solo parzialmente e che occorre una serie rivista di modelli, più aderente alle esigenze delle autorità e meno sovrapposta alla segnalazione prudenziale. Il regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE, che deve anche pubblicare in formato elettronico il modello unico di punti di dati e le regole di convalida.
Definizione di entità giuridica pertinente
L’articolo 1 introduce una definizione centrale ai fini dell’ambito soggettivo della segnalazione di gruppo: l’"entità giuridica pertinente". Si tratta di un’entità del gruppo, stabilita nell’Unione, diversa da un’entità soggetta a risoluzione, che soddisfa almeno una delle condizioni fissate dal regolamento, tra cui:
- svolgimento di funzioni essenziali;
- esposizione al rischio individuale pari o superiore al 2% del consolidato dell’impresa madre nell’Unione;
- misura dell’esposizione complessiva individuale pari o superiore al 2% del consolidato;
- ricavi operativi pari o superiori al 2% dei ricavi operativi consolidati;
- attività totali superiori a 5 miliardi di EUR;
- rilevanza per la stabilità finanziaria di almeno uno Stato membro.
Per i gruppi con più di un’entità soggetta a risoluzione, sono previste specificazioni sulle soglie del 2% riferite all’entità soggetta a risoluzione al livello consolidato del gruppo soggetto a risoluzione.
Segnalazione individuale per entità fuori dal perimetro di consolidamento prudenziale
L’articolo 2 riguarda le entità soggette a risoluzione e le entità soggette a liquidazione che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE.
Le entità soggette a risoluzione devono trasmettere, su base individuale, tutti i modelli dell’allegato I salvo specifiche eccezioni. Le entità soggette a liquidazione, invece, presentano un set di modelli più limitato se non beneficiano di obblighi semplificati; il set si amplia se l’autorità di risoluzione ha determinato il requisito MREL ai sensi dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE. Il regolamento distingue così tra entità soggette a risoluzione, entità soggette a liquidazione e gruppi soggetti a risoluzione.
Segnalazione di gruppo per gruppi soggetti a risoluzione
L’articolo 3 disciplina la segnalazione di gruppo da parte dell’impresa madre nell’Unione. Il contenuto varia in funzione del tipo di modello e del livello di aggregazione richiesto:
- alcuni modelli sono trasmessi a livello di gruppo per tutte le entità del gruppo;
- altri riguardano le interconnessioni finanziarie infragruppo;
- altri ancora devono essere forniti su base individuale per le entità soggette a risoluzione e per le entità giuridiche pertinenti che sono enti;
- per specifici modelli, è richiesto il livello consolidato o subconsolidato quando l’autorità ha fissato un requisito MREL a quel livello.
Il regolamento precisa anche che tali obblighi si applicano indipendentemente da deroghe prudenziali concesse ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 o dell’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE. Ne consegue che la segnalazione ai fini della risoluzione può avere un perimetro più ampio di quella prudenziale.
Gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione
L’articolo 4 disciplina i gruppi in cui l’impresa madre nell’Unione è un’entità soggetta a liquidazione e il gruppo non è sottoposto a obblighi semplificati. In tale ipotesi la segnalazione combina:
- informazioni di gruppo, per tutte le entità del gruppo;
- informazioni individuali per l’impresa madre e per le entità giuridiche pertinenti, con distinzione tra quelle per cui il requisito MREL non è stato determinato e quelle per cui è stato determinato.
La struttura riflette l’esigenza di conservare dati utili alla pianificazione della risoluzione anche in presenza di un gruppo destinato alla liquidazione.
Gruppi misti e gruppi con organismo centrale
L’articolo 5 contiene due regole di coordinamento.
Se l’impresa madre nell’Unione è un’entità soggetta a liquidazione ma il gruppo comprende anche entità soggette a risoluzione, l’impresa madre deve applicare in combinazione gli obblighi previsti per i gruppi soggetti a risoluzione e quelli previsti per i gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione.
Per i gruppi soggetti a risoluzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter), lettera b), della direttiva 2014/59/UE, la segnalazione di cui all’articolo 3 deve essere presentata da almeno una delle entità soggette a risoluzione e deve coprire effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all’organismo centrale, lo stesso organismo centrale e le rispettive filiazioni, a livello individuale, subconsolidato e consolidato, secondo i casi.
Termini di invio, date di riferimento e revisione dei dati
L’articolo 6 stabilisce due scadenze annuali:
- entro il 31 marzo: modelli Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 e da Z 11.00 a Z 17.00;
- entro il 30 aprile: modelli da Z 07.01.1 a Z 07.04, da Z 08.01 a Z 08.05 e da Z 09.01 a Z 09.04.
In entrambi i casi la data di riferimento è l’ultimo giorno dell’anno civile precedente. Se la scadenza cade in un giorno non lavorativo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il regolamento consente la trasmissione di dati non ancora verificati da revisione contabile; se poi i dati revisionati divergono, la rettifica deve essere comunicata immediatamente. Le correzioni alle segnalazioni già inoltrate devono essere trasmesse senza indebito ritardo.
Formati, standard tecnici e qualità dei dati
L’articolo 7 introduce prescrizioni tecniche molto puntuali. Le informazioni devono essere trasmesse secondo i modelli dell’allegato I, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dati determinati dalle autorità di risoluzione, nel rispetto:
- del modello unico di punti di dati dell’allegato II;
- delle regole di convalida dell’allegato III.
Il regolamento impone inoltre criteri di dettaglio su valori e identificativi:
- i dati monetari devono essere comunicati con precisione almeno pari alle diecimila unità;
- i dati percentuali con precisione minima di quattro decimali;
- i dati interi senza decimali;
- enti e imprese di assicurazione devono essere identificati esclusivamente tramite LEI;
- altri soggetti devono essere identificati con LEI, se disponibile;
- non devono essere inclusi dati non richiesti o non applicabili.
Ogni invio deve essere corredato da data di riferimento, valuta, principio contabile, LEI dell’entità segnalante e livello di applicazione.
Informazioni supplementari e cooperazione tra autorità
L’articolo 8 consente alle autorità di risoluzione di richiedere informazioni aggiuntive o in formato diverso in tre casi: quando le informazioni non sono coperte dai modelli dell’allegato I ma servono per la risoluzione, quando servono rispetto a entità soggette a obblighi semplificati, oppure quando il formato ricevuto dall’autorità competente non è adatto alla pianificazione o attuazione della risoluzione. La richiesta deve precisare contenuto, termine, formato, livello di segnalazione, ambito territoriale e destinatario.
L’articolo 9 disciplina la cooperazione con l’autorità competente, che deve verificare insieme all’autorità di risoluzione se i dati siano già disponibili, in tutto o in parte, presso di essa. In caso positivo, l’autorità competente li trasmette tempestivamente all’autorità di risoluzione. Quest’ultima indica agli enti quali informazioni includere, facendo riferimento ai modelli dell’allegato I.
Allegati: modelli, modello unico di punti di dati e convalide
L’allegato I contiene la nuova serie di modelli standard, organizzati per aree tematiche: struttura organizzativa, dati aggregati sulle passività, requisiti di fondi propri, interconnessioni infragruppo, controparti principali, assicurazione dei depositi, funzioni essenziali, servizi rilevanti, infrastrutture dei mercati finanziari e dati granulari sulle passività. Tra i modelli figurano, tra gli altri, i prospetti relativi a passività escluse o non escluse dal bail-in, MREL, derivati, depositi, strumenti di capitale e attività infragruppo.
L’allegato II impone che tutte le voci dell’allegato I siano trasformate in un modello unico di punti di dati, così da favorire l’uniformità dei sistemi informatici degli enti e delle autorità. Il modello deve rappresentare strutturalmente tutte le voci, identificare i concetti di business, fornire un dizionario dati e le definizioni tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche uniformi.
L’allegato III stabilisce che alle voci dell’allegato I si applichino regole di convalida volte a garantire qualità e coerenza dei dati. Le regole devono collegare logicamente i punti di dati, prevedere filtri e condizioni preliminari, verificare coerenza ed esattezza e definire valori predefiniti quando un’informazione non è stata segnalata.
Abrogazione e applicazione nel tempo
L’articolo 10 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, che viene quindi sostituito integralmente. L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di entità giuridica pertinente
L’articolo 1 definisce l’"entità giuridica pertinente" come entità del gruppo, diversa da un’entità soggetta a risoluzione, stabilita nell’Unione e qualificata da specifiche soglie o funzioni: fornitura di funzioni essenziali, esposizione al rischio pari o superiore al 2% del consolidato, esposizione complessiva pari o superiore al 2% del consolidato, ricavi operativi pari o superiori al 2% dei ricavi consolidati, attività totali superiori a 5 miliardi di EUR, oppure rilevanza per la stabilità finanziaria di almeno uno Stato membro. Sono previste regole specifiche per gruppi con più di un’entità soggetta a risoluzione.
Segnalazione individuale per entità non appartenenti a gruppi consolidati
L’articolo 2 disciplina gli obblighi per le entità soggette a risoluzione e per le entità soggette a liquidazione che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE. Le entità soggette a risoluzione trasmettono, in via generale, tutti i modelli dell’allegato I salvo alcuni modelli espressamente esclusi; le entità soggette a liquidazione devono trasmettere un set ridotto di modelli, ulteriormente ampliato se l’autorità di risoluzione ha determinato il requisito MREL ai sensi dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
Segnalazione di gruppo per gruppi soggetti a risoluzione
L’articolo 3 impone all’impresa madre nell’Unione, per il gruppo soggetto a risoluzione, la presentazione di modelli diversi a livello di gruppo, individuale, consolidato o subconsolidato a seconda del tipo di informazione. Sono coperti, tra l’altro, struttura organizzativa, passività, interconnessioni finanziarie, controparti principali, depositi, funzioni essenziali, servizi rilevanti, FMI e dati granulari sulle passività. Gli obblighi si applicano anche in presenza di deroghe prudenziali ai sensi del CRR o del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle deroghe MREL di cui all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE.
Segnalazione per gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione
L’articolo 4 disciplina i gruppi in cui l’impresa madre nell’Unione è un’entità soggetta a liquidazione e il gruppo non beneficia di obblighi semplificati. In tali casi la segnalazione è articolata tra informazioni di gruppo e informazioni individuali per la stessa impresa madre e per le entità giuridiche pertinenti, con distinzione tra entità per le quali il requisito MREL è stato determinato e quelle per le quali non lo è stato.
Adeguamenti per gruppi misti e gruppi con organismo centrale
L’articolo 5 regola i gruppi in cui l’impresa madre nell’Unione è una entità soggetta a liquidazione ma il gruppo comprende anche entità soggette a risoluzione: si combinano gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4. Per i gruppi soggetti a risoluzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter), lettera b), della direttiva 2014/59/UE, la segnalazione di cui all’articolo 3 deve essere presentata da almeno una delle entità soggette a risoluzione e deve coprire effettivamente tutte le entità creditizie affiliate permanentemente all’organismo centrale, lo stesso organismo centrale e le relative filiazioni.
Frequenza, date di riferimento e termini di invio
L’articolo 6 stabilisce che i modelli Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 e da Z 11.00 a Z 17.00 siano trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente; i modelli da Z 07.01.1 a Z 07.04, da Z 08.01 a Z 08.05 e da Z 09.01 a Z 09.04 entro il 30 aprile di ogni anno. Se le scadenze cadono in un giorno non lavorativo, la trasmissione avviene il giorno lavorativo successivo. È ammessa la presentazione di dati non verificati da revisione contabile, ma le rettifiche derivanti dalla revisione devono essere comunicate immediatamente e senza indebito ritardo.
Formati, modellistica e requisiti dei dati
L’articolo 7 impone l’uso dei modelli dell’allegato I nei formati stabiliti dalle autorità di risoluzione e il rispetto del modello unico di punti di dati dell’allegato II e delle regole di convalida dell’allegato III. Sono previste regole tecniche sui valori numerici, sull’identificazione tramite LEI, sull’uso di identificativi disponibili per controparti diverse da enti e imprese di assicurazione, e sul divieto di inserire dati non richiesti o non applicabili. Le comunicazioni devono includere data di riferimento, valuta, principio contabile, LEI dell’entità segnalante e livello di applicazione.
Informazioni supplementari
L’articolo 8 consente all’autorità di risoluzione di richiedere informazioni supplementari o in nuovo formato quando i dati non sono coperti dai modelli dell’allegato I, quando servono per enti soggetti a obblighi semplificati o quando il formato ricevuto dall’autorità competente non è idoneo. La richiesta deve indicare contenuto, termine, formato, livello di segnalazione, ambito territoriale e destinatario esatto.
Cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione
L’articolo 9 prevede che autorità competente e autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili presso l’autorità competente. Se disponibili, tali informazioni devono essere trasmesse tempestivamente all’autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione devono inoltre indicare agli enti quali informazioni includere, facendo riferimento ai modelli dell’allegato I.
Abrogazione e sostituzione del regolamento precedente
L’articolo 10 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 e stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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