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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2349

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2349 della Commissione, del 14 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32025R2349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione, nella nomenclatura combinata, di una specifica vasca multifunzione "swim spa" da esterno, qualificandola come piscina e assegnandole il codice NC 9506 99 90. La Commissione richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e motiva la scelta evidenziando l’impossibilità di attribuire il carattere essenziale né al componente da idromassaggio né alla piscina controcorrente. È inoltre previsto un breve periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate. Il regolamento si applica direttamente ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci, con particolare riferimento a una "swim spa" da esterno classificata nel codice NC 9506 99 90.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione tariffaria, ai fini doganali, delle merci descritte nell’allegato del regolamento. Ha portata generale e obbligatoria in tutti gli Stati membri, ma il contenuto sostanziale riguarda esclusivamente i prodotti indicati nella tabella allegata e, per riflesso, le dichiarazioni doganali e le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) relative a tali merci. È prevista una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore. Non disciplina, invece, aspetti di produzione, commercializzazione o sicurezza del prodotto, salvo quanto rileva per la classificazione doganale.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2349 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura è adottata sulla base del codice doganale dell’Unione, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Finalità e contesto normativo

La Commissione evidenzia che, per assicurare uniformità nella classificazione doganale delle merci nell’Unione, occorre adottare disposizioni specifiche per i prodotti descritti nell’allegato. Il regolamento richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e precisa che esse si applicano anche alle nomenclature che la riprendono, totalmente o in parte, o che aggiungono suddivisioni per misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.

Oggetto della classificazione

Il cuore dell’atto è la classificazione di una vasca da esterno, definita come "swim spa", in plastica ABS, di circa 420 × 225 × 127 cm, peso netto 800 kg e volume di 5 000 litri. Il prodotto presenta caratteristiche miste: è dotato di ugelli per massaggio, ugelli controcorrente con getti potenti, pompe per massaggio, sistema di riscaldamento, filtraggio, circolazione, regolazione dell’aria, sanificazione all’ozono, illuminazione LED, corrimano, supporto per il collo, isolamento completo e rivestimento in legno.

Criterio giuridico di classificazione

Secondo la Commissione, il prodotto è un articolo composto ai sensi della regola generale 3 b), costituito da un apparecchio per idromassaggio della voce 9019 e da una piscina/vasca per sguazzare della voce 9506. Poiché il prodotto è progettato per funzionare contemporaneamente come apparecchio per idromassaggio e come piscina per nuoto e altre attività acquatiche, non è possibile individuare quale componente conferisca il carattere essenziale. In questa situazione, si applica la regola che porta alla classificazione nella voce posta per ultima in ordine di numerazione tra quelle da prendere in considerazione.

Codice NC assegnato

Il prodotto è quindi classificato nella voce 9506, e precisamente nel codice NC 9506 99 90, qualificato come piscina. La motivazione riportata nell’allegato insiste sul fatto che gli elementi tecnici dedicati all’idromassaggio e quelli dedicati al nuoto controcorrente hanno importanza equivalente.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

L’articolo 2 disciplina il trattamento delle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi al nuovo regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulla classificazione doganale delle merci contemplate nell’allegato.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso specifico, la swim spa da esterno in ABS, dotata di ugelli per massaggio, ugelli controcorrente, pompe, riscaldamento, filtraggio, ozono, illuminazione LED e altre dotazioni, è classificata nel codice NC 9506 99 90 come piscina.

Criteri di classificazione e motivazione tecnica

L’allegato applica le regole generali 1, 3 c) e 6 della nomenclatura combinata. Il prodotto è considerato un articolo composto, formato da un apparecchio per idromassaggio della voce 9019 e da una piscina/vasca della voce 9506; poiché i due componenti sono di pari importanza, non è possibile individuare il carattere essenziale. Si applica quindi la voce posta per ultima in ordine di numerazione tra quelle considerate, cioè la voce 9506.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e efficacia generale

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffarianomenclatura combinatascambi di merci

Testo integrale

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